Dal 1° gennaio 2015 ridotto il tasso di interesse legale allo 0,5%
Con il Decreto 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014, nr. 290, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, è stato ridotto il tasso di interesse legale allo 0,5% (zero virgola cinque percento). Dal 1° gennaio 2014, come noto, era pari all’1%. Tale modifica ha diversi effetti legali, commerciali e fiscali nonché sui contributi previdenziali:
- Rapporti di debito e credito:
Qualora contrattualmente non sia previsto un diverso tasso di interessi, nei rapporti di debito dal 1° gennaio 2015 viene applicato il tasso legale d’interesse pari allo 0,5%. In ambito immobiliare, per esempio, la modifica interessa il calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
- Determinazione dell’usufrutto a vita
L’usufrutto a vita viene così calcolato: a seconda dell’età del beneficiario viene determinato uno specifico coefficiente; moltiplicando tale coefficiente per il tasso legale d’interesse si ottiene il valore dell’usufrutto.
La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2015 è stata pubblicata sulla G.U del 29.12.2014, nr. 300 ed è valida per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2015.
Vedasi l’allegata tabella A) con i nuovi coefficienti aggiornati.
Di fatto i coefficienti sono stati aumentati. Precedentemente, per esempio, per un beneficiario/usufruttuario di 60 anni si applicava un coefficiente pari a 60 che moltiplicato per il tasso legale d’interessi dava un valore dell’usufrutto pari al 60% mentre per la nuda proprietà era pari al 40%. Ora, poiché il tasso legale è pari allo 0,5%, il coefficiente è stato aumentato a 120 così che, moltiplicando tale coefficiente per 0,5 torniamo nuovamente ad un valore dell’usufrutto pari al 60% e per la nuda proprietà pari al 40%.
- Effetti fiscali:
La modifica del tasso legale si ripercuote direttamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di omissioni, ritardi o irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi, dal 1° gennaio 2015, per il calcolo degli interessi dovuti si applica il tasso dello 0,5%.
Per i ravvedimenti che riguardano l’anno scorso (2014), causa i diversi tassi legali, è necessario suddividere il calcolo degli interessi. Se, per esempio, in data 16 dicembre 2014 è stato fatto un versamento IVA inferiore al dovuto e in gennaio viene fatto il ravvedimento operoso, gli interessi vanno calcolati fino al 31 dicembre 2014 con il tasso dell’1% e dal 1° gennaio 2015 con il tasso dello 0,5%.
Tuttavia, ai sensi della Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, non viene modificato il tasso di interesse sul risarcimento applicabile ai pagamenti rateali concordati in sede di regolamento di un contenzioso: ciò significa che le rate non possono essere ricalcolate.
I regolamenti con rateazione concordati a partire dal 1° gennaio 2015 invece, scontano il tasso dello 0,5%.
La riduzione del tasso di interesse non influisce per i pagamenti rateali relativi all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni poiché era comunque già previsto per legge un tasso d’interesse nella misura del 3%.
Relativamente alle imposte sul reddito, qualora non sia stato previsto per iscritto un tasso differente, ai prestiti concessi si applicano automaticamente gli interessi nella misura del tasso legale: tale presunzione vale sia nel caso di redditi di capitale (Art. 45 del TUIR) che nel caso di redditi d’impresa (Art. 89, comma 5 del TUIR). Qualora si intenda applicare un tasso d’interesse diverso è consigliabile un accordo avente data certa (lettera senza busta, comunicazione tramite posta mail certificata, ecc.).
In assenza di patto contrario, si applica il tasso di interesse legale del 0,5%.
- Effetti in ambito previdenziale:
La riduzione del tasso legale allo 0,5% si ripercuote anche sulle sanzioni amministrative per tardivi od omessi pagamenti di contributi previdenziali: in questo ambito le sanzioni possono essere ridotte con l’applicazione del tasso dello 0,5% a condizione che le fattispecie che danno luogo alla sanzione siano riconducibili ad incertezza oggettiva, condotta colposa di terzi o per la ristrutturazione straordinaria in situazioni di crisi.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
Tabella A:
Tabella dei coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto come da D.M. 22.12.2014
Età del beneficiario | Nuovo coefficiente | Vecchio coefficiente in vigore |
(anni compiuti) | Valido dal 01.01.15 | dal 01.01.2014 al 31.12.2014 |
0-20 | 190 | 95 |
21-30 | 180 | 90 |
31-40 | 170 | 85 |
41-45 | 160 | 80 |
46-50 | 150 | 75 |
51-53 | 140 | 70 |
54-56 | 130 | 65 |
57-60 | 120 | 60 |
61-63 | 110 | 55 |
64-66 | 100 | 50 |
67-69 | 90 | 45 |
70-72 | 80 | 40 |
73-75 | 70 | 35 |
76-78 | 60 | 30 |
79-82 | 50 | 25 |
83-86 | 40 | 20 |
87-92 | 30 | 15 |
93-99 | 20 | 10 |
scarica qui la circolare C-01-05.01.2015 Tasso di interesse legale pari a 0,5% dal 1° gennaio 2015