Decorre dal 3 novembre prossimo l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione l’ utilizzo per piú di 30 giorni di un veicolo di proprietá di terzi
L’adempimento in oggetto è stato introdotto giá nel 2010 con l’ultima modifica al Codice della Strada (L. 120/2010) ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma fino ad ora non era applicabile, per mancanza delle relative disposizioni attuative. Ora con la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 il Ministero dei Trasporti ha reso operativo l’obbligo in esame ed ha fornito chiarimenti al riguardo.
Di fatto coloro che utilizzano un veicolo di cui non sono i proprietari, per piú di 30 giorni, sono obbligati a comunicare alla Motorizzazione i propri dati anagrafici. Di regola i dati dell’utilizzatore vengono cosí annotati sulla carta di circolazione.
Tale comunicazione è obbligatoria per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014. Per tutti gli atti giá in essere, stipulati fino a tale data, la comunicazione è comunque possibile, ma non obbligatoria. Di seguito Vi riportiamo le informazioni principali:
Chi deve presentare tale comunicazione? |
La comunicazione deve essere presentata da coloro che detengono/utilizzano per piú di 30 giorni, un veicolo di proprietá di terzi, cioè dai comodatari, locatari, affidatari, eredi e utilizzatori (in caso di “rent to buy”). La comunicazione puó essere presentata anziché dall’utilizzatore, direttamente dal proprietario/intestatario del veicolo, purché munito di procura scritta. |
Veicoli interessati | Il nuovo adempimento riguarda tutti i veicoli (autovetture e autocarri) di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate. |
Esoneri | Non é richiesta alcuna comunicazione se l’utilizzatore è un familiare che convive con il proprietario del veicolo.
Sono esonerati dalla comunicazione anche i veicoli di imprese che svolgono attivitá di autotrasporto, di noleggio auto e di servizio taxi. |
Auto aziendali concesse ai dipendenti |
Per i veicoli concessi in comodato gratuito per piú di 30 giorni ai dipendenti, la Circolare prevede una procedura semplificata: il datore di lavoro puó presentare un’istanza cumulativa alla Motorizzazione, allegando copia di un versamento di € 16 a titolo di imposta di bollo e di € 9 per veicolo a titolo di diritti di ufficio. Per questi veicoli il nome dell’utilizzatore non viene annotato sul libretto di circolazione, ma l’ufficio rilascia una attestazione di avvenuta comunicazione, che secondo la Circolare, non deve essere necessariamente tenuta a bordo, né esibita in caso di controllo stradale.
La Circolare prevede questa procedura semplificata solamente per i veicoli concessi in comodato gratuito ai dipendenti, e non per quelli concessi agli amministratori (a meno che questi ultimi non siano anche lavoratori dipendenti dell’azienda). |
Scadenza | L’adempimento é obbligatorio per tutti gli accordi di comodato gratuito posti in essere dal 3 novembre 2014. Per i contratti di comodato o locazione conclusi tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014 la comunicazione non é obbligatoria. |
Sanzioni | L‘ omessa comunicazione é sanzionata con una multa da € 705 ad € 3.526 e con il ritiro della carta di circolazione (al fine dell’annotazione ferrata sulla carta di circolazione). |
Avvertenza: la Comunicazione non produce effetti fiscali diretti, ma non è da escludere che l’Amministrazione Finanziaria in futuro per riconoscere determinati diritti fiscali verifichi anche il rispetto di questa disposizione dettata dal Codice della Strada. In ogni caso é opportuno che quanto comunicato alla Motorizzazione coincida con l’utilizzo effettivo del veicolo aziendale e con il relativo trattamento fiscale. Ció riguarda in particolare la concessione in uso gratuito o a pagamento delle auto aziendali ai dipendenti e la tassazione del relativo fringe benefit ed anche l’utilizzo delle auto da parte dei soci e degli amministratori.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-38-08.10.2014 - Comunicazione alla motorizzazione