Decreto Agosto – D.L. 104/2020 in vigore

Nel pieno del periodo di Ferragosto, il 14 agosto, è stato emanato il Decreto Legge 104/2020, battezzato “Decreto Agosto”, consistente di 115 articoli ed entrato in vigore il 15 agosto 2020.
In prevalenza viene trattata la materia del lavoro, ma vi sono anche numerose novitá in materia fiscale e di interventi in favore di imprese e professionisti che qui di seguito commentiamo.

1. Ulteriori misure per la liquidità di imprese e professionisti

Moratoria debiti bancari per le PMI (Art. 65)

Ricordiamo che con il dl 18/2020 era stata disposta per le PMI nei rapporti con banche e società di leasing, una moratoria delle rate di mutui e canoni leasing fino al 30 settembre 2020.
Presupposto era che le posizioni fossero “in bonis” fino al 17 marzo 2020. Era stata prevista pure la possibilità di moratoria fino al 30 settembre per i mutui a rata unica. Infine era stato disposto il divieto di revoca da parte delle banche delle linee di credito per anticipi su crediti verso clienti esistenti al 29 febbraio 2020 (o, se superiori, al 17 marzo), sempre fino al 30 settembre 2020. Le anzidette moratorie vengono ora prorogate fino al 31 gennaio 2021, per le imprese del settore turistico fino al 31 marzo 2021.
Attenzione: se avete già richiesto la moratoria in precedenza, la nuova moratoria è automatica e non è necessario un’apposita nuova richiesta. Negli altri casi invece è necessario presentare un’istanza alle condizioni di cui al DL 18/2020, art. 56.

Proroga versamenti (art. 97)

Ricordiamo che per le PMI era stata disposta, in pieno periodo di lockdown, un rinvio dei versamenti di imposte, ritenute e contributi per i mesi di marzo, aprile e maggio dapprima al 31 maggio 2020, e successivamente al 16 settembre 2020.
Viene ora disposto, per venire incontro alle esigenze delle aziende, per i pagamenti scadenti il 16 settembre:

  • il versamento del 50% del dovuto il 16 settembre oppure in quattro rate mensili scadenti il 16 di settembre, ottobre, novembre e dicembre (senza interessi),
  • mentre il restante 50% verrà versato in 24 rate mensili di pari importo, senza interessi né sanzioni, a partire dal 16 gennaio 2021

Esenzione anche della 2a rata IMU (art. 78)

Immobili del settore turistico, teatri e sale cinematografiche sono sostanzialmente esentati dal versamento anche della seconda rata IMU per il 2020 (saldo a dicembre), indipendentemente dalla prova del calo di fatturato. Unica condizione posta è quella della sovrapposizione di proprietario e gestore: quindi al contrario, gli immobili locati non sono esentati.
In Alto Adige come noto si paga l’IMI che soggiace ad altre norme. In particolare l’esenzione dall’IMI è condizionata alla riduzione del fatturato di almeno il 20%.
Vi aggiorneremo sul tema in vista della scadenza.

Acconti di imposta di novembre 2020 (art. 98)

Imprese e professionisti che sono assoggettati agli ISA – di regola i soggetti con ricavi fino ad Euro 5.164.569 – e che nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato (ai fini IVA) rispetto al periodo analogo del 2019 di almeno il 33%, possono non versare la seconda rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP scadente a fine novembre 2020 alla scadenza, rinviandola al massimo al 30 aprile 2021, senza sanzioni e interessi. Tale rinvio vale anche per i soci di societá (di persone) ed ai contitolari di imprese familiari.

Scadenze di cartelle di pagamento (art. 99)

Le scadenze delle cartelle di pagamento, che erano state rinviate al 31 agosto 2020, vengono nuovamente rinviate, questa volta al 15 ottobre 2020.

2. Contributi e crediti di imposta

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti del territorio (art. 58) da parte delle imprese della ristorazione
Gli esercizi della ristorazione quali ristoranti, mense e imprese del catering, identificati al 15 agosto 2020 da uno dei codici ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, avranno diritto ad un contributo esentasse, per gli acquisti di prodotti delle filiere agricole ed alimentari del territorio – anche DOP e IGP. Ciò al fine di sostenere sia le anzidette filiere che le aziende della ristorazione. Presupposto che richiedere il contributo è un calo del fatturato IVA di oltre il 25% nei mesi di marzo – giugno 2020 rispetto al 2019 (non rilevante per le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020).
Per l’applicazione in pratica siamo in attesa di un decreto attuativo. Si applica la regola cd. “deminimis”.

Contributo a fondo perduto per negozi ed esercizi pubblici nei centri storici e per attività di taxi e simili (art. 59)
Ristoranti, bar e negozi nei centri storici (zone A o equipollenti) dei comuni capoluogo di Provincia nonché dei comuni di città metropolitane con cali di fatturato IVA di almeno un terzo nel mese di giugno 2020 rispetto a giugno 2019 possono avere diritto ad un contributo a fondo perduto modulato a scaglioni sulla base dei ricavi (ai fini II.DD.!) così strutturato:

  • 15% del calo fatturato (IVA) per ricavi (II.DD.) fino a 400.000 Euro;
  • 10% del calo fatturato (IVA) per ricavi (II.DD.) fino a 1 milione di Euro, e
  • del calo fatturato (IVA) per ricavi (II.DD.) oltre a 1 milione di Euro.

Come per il recente contributo a fondo perduto – richiesto entro lo scorso 13 agosto 2020 – anche in questo caso è previsto un contributo minimo (1.000 o 2.000 Euro): il contributo massimo è di 150.000 Euro.
Per il resto in linea di massima valgono le stesse regole che per il suddetto contributo a fondo perduto generico (ad es. che si tratta di contributo esentasse ai fini IRES/IRPEF ed IRAP).
Sono previsti ulteriori presupposti, ad. es. con riguardo alle statistiche delle presenze turistiche nel comune, tali per cui in Alto Adige ovviamente soltanto le imprese con sede ed attività nel Comune di Bolzano potranno usufruire del contributo. Nel resto d’Italia ricadono fra i comuni “agevolati” le città di Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bozen, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napol,i Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Tale contributo non è compatibile con quello di cui sopra – art. 58 del decreto.

Il medesimo contributo spetta anche per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea nelle suddette città: peraltro non è richiesta la sede nel centro storico.
Siamo in attesa della pubblicazione del modello di richiesta e delle disposizioni attuative.

Credito di imposta per canoni di locazione (art. 77)

Il cd. “bonus locazioni/affitti” del 60% (o 30% per gli affitti azienda) viene prorogato alle medesime condizioni anche al mese di giugno 2020, per le aziende stagionali fino a luglio 2020. Vi rimandiamo alle ns. precedenti circolari ricordando che un presupposto è il calo del fatturato IVA di almeno il 50% e, dal punto di vista soggettivo, il non avere avuto nel 2019 ricavi superiori a 5 milioni di Euro. Per le imprese del settore turistico e per le agenzie viaggio/tour operator non rileva il limite dei ricavi.

Credito di imposta per sponsorizzazioni (art. 81)

Per imprese e lavoratori autonomi che effettuano sponsorizzazioni con leghe sportive, societá sportive professionistiche, societá e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI è previsto un credito di imposta del 50% dell’investimento. Il periodo di agevolazione va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Sono escluse le sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive che adottano il sistema “forfettario” (Legge 398/1991).
Il provvedimento è stato dotato dal Governo di soli 90 milioni di Euro, cosicché difficilmente si arriverá ad usufruire dell’intero credito di imposta.

Credito di imposta per la riqualificazione/il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 79)

Per gli interventi di cui sopra effettuati nel 2020 e nel 2021 – anche per le strutture termali – è previsto un credito di imposta del 65%. Si tratta della riedizione di quanto previsto con il D.L. 83/2014, nel quale era previsto un credito di imposta del 30%. Siamo in attesa delle disposizioni attuative, vi aggiorneremo per tempo. Anche in questo caso vale la regola cd. “de-minimis”.

Credito di imposta di 1.000 Euro per lavoratori autonomi (art. 13)

I professionisti con cassa pervidenziale obbligatoria (ed es. architetti, geometri oppure dottori commercialisti) possono ottenre automaticamente il contributo di 1.000 Euro per il mese di maggio 2020, se hanno giá ottenuto in precedenza per il mese di aprile il contributo di 600 Euro.
Nel caso di mancata richiesta per aprile, c’è tempo fino al 14 settembre per chiedere il contributo per il mese di maggio.

3. Altri provvedimenti

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (art. 110)

Le societá di capitali e di persone e le imprese individuali possono operare una rivalutazione dei beni posseduti e risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio successivo, cioè quello in corso al 31 dicembre 2020. L’imposta sostitutiva per tale rivalutazione è pari al 3% ed è particolarmente conveniente. È possibile anche una rivalutazione ai soli fini civilistici (senza risvolti fiscali) naturalmente senza imposta sostitutiva. Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
A differenza delle ultime leggi di rivalutazione non è obbligatorio rivalutare tutti i beni appartenenti ad una categoria (di norma sulla base delle aliquote di ammortamento): si potrà quindi rivalutare singoli beni/cespiti ai quali è attribuibile un maggior valore. L’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali.
Di particolare rilevanza è il fatto che la rivalutazione avrá immediato effetto fiscale ai fini dell’ammortamento, cioè le quote di ammortamento saranno da subito deducibili (e non dopo alcuni anni come in passato), di regola quindi dal 2021.
Soltanto ai fini della cessione del bene rivalutato dovrá essere rispettato un termine di tre anni, cioè il bene rivalutato potrá essere ceduto (di norma) soltanto a partire dal 1° gennaio 2024, a pena del non riconoscimento del valore rivalutato.
Come in passato il saldo di rivalutazione andrà attribuito ad una specifica riserva di rivalutazione in sospensione di imposta: in caso di distribuzione tale importo dovrà essere tassato. È stata prevista anche un’imposta sostitutiva del 10% per affrancare tale riserva.

Assemblee dei soci (art. 71)

Per le assemblee dei soci di società di capitali sono prorogate fino al 15 ottobre 2020 le norme che agevolano le riunioni e le delibere in tele- e videoconferenza ecc.

Cessioni e beni e servizi in natura ai dipendenti (art. 112)

Limitatamente all’anno 2020 il limite dei 258,23 Euro per le cessioni gratuite ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (da lavoro dipendente, art. 51 TUIR) è raddoppiato a 516,46 Euro.

Bonus del 110% e condominii (art. 63)

Per agevolare le delibere relative all’adozione di interventi relativi al cd. “bonus 110%”, si interviene sulle norme dei condomini: in deroga all’art. 1108 Codice Civile, per i suddetti interventi è sufficiente la delibera a maggioranza dei presenti all’assemblea, se tale maggioranza rappresenta almeno un terzo della proprietà (in millesimi).