Il cd. decreto “aiuti-quater“(DL 176/2022 – si veda la ns. circ. 49/2022) del novembre scorso è stato convertito con la legge 6/2023, che a sua volta introdotto alcune novità, in vigore dal 18 gennaio 2023.
Cessione bonus edilizi
La cessione dei vari bonus “edilizi” (da ristrutturazioni, bonus 110% ecc.) ha subito di recente un forte rallentamento in particolare presso le banche. Con il provvedimento in oggetto si intende agevolare tale prassi, in particolare saranno consentite le seguenti cessioni:
- Se si è in presenza di opzione per lo sconto in fattura, l’impresa fornitrice che ha concesso lo sconto potrà cedere il credito a qualunque terzo. Il primo acquirente potrà cedere il bonus soltanto ad una banca o assicurazione; dopodichè il bonus potrà essere ceduto altre due volte sempre nell’ambito del settore bancario/assicurativo. Infine, la banca/l’assicurazione potrá cedere il bonus un’ultima volta (la quinta) ad un correntista che non sia consumatore finale, ma bensì un’impresa.
- se non viene richiesto lo sconto in fattura, il primo beneficiario del bonus (di regola il committente) potrà in prima battuta cedere a qualunque terzo il bonus, alla quale cessione ne seguiranno altre tre a/tra banche o assicurazioni, ed infine il credito di imposta potrà essere ceduto un’ultima volta ad un correntista non consumatore finale (come descritto più sopra).
Tali possibilità di cessione “ampliata” spettano anche per i crediti di imposta maturati precedentemente al 18 gennaio 2023.
Compensazione bonus energia e/o gas e per carburante in agricoltura
Con la ns. circolare 8/2023 vi abbiamo informati sulla compensazione dei crediti di imposta per energia elettrica e gas del 2° semestre 2022. Il termine per fruire della compensazione era stato stabilito nel 30 giugno 2023, termine che ora viene spostato al 30 settembre 2023. Il termine di utilizzo del bonus carburante in agricoltura del 4° trimestre 2022 viene invece spostato dal 31 marzo al 30 giugno 2023
Nessuna deroga invece per i crediti di imposta del primo semestre 2022 non compensati entro il 31 dicembre 2022: sono irrimediabilmente persi.
Per l’energia, il gas e il carburante vale il termine unico del prossimo 16 marzo 2023 per comunicare all’Agenzia Entrate gli importi dei bonus del 2° semestre (ovvero del 4° trimestre 2023 per il carburante agricolo) non ancora utilizzati. Il modello e le istruzioni ancora non sono stati pubblicati, vi informeremo non appena ci saranno novità. Sembrerebbe che i bonus non utilizzati entro tale data del 16 marzo andranno persi se non verranno comunicati tramite il suddetto modello ed entro la stessa data.
Di conseguenza il ns. suggerimento é di utilizzare possibilmente i bonus del 2022 entro il prossimo 16 marzo per non dovere inviare il modello citato più sopra ed così eliminare anche una potenziale fonte di errori.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider