Decreto “aiuti-ter” per il caro-energia

Il Governo ha emanato alcuni giorni fa il terzo pacchetto di aiuti sia per imprese e professionisti che per i privati/le famiglie, in particolare contro il rincaro dell’energia in generale (D.L. 144/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre scorso. Di seguito le misure riguardanti imprese e lavoratori autonomi.

Sostegni per le imprese energivore nel 4° trimestre 2022, ovvero per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1)

Ricordiamo che per imprese “energivore” si intendono quelle con un consumo annuo di energia elettrica superiore ad 1 GWh e che inoltre rientrano in uno dei seguenti parametri:

  • Operano in uno die settori di cui all’Allegato 3 dell’apposita linea guida UE,
  • Operano nei settori di cui all’Allegato 5 della linea guida UE con costi energetici di almeno il 20% del valore della produzione (cd. “VAL” come da definizione e determinazione nell’anzidetto allegato);
  • Sono comprese negli elenchi CSEA 2013 e 2014.

Per le suddette imprese viene prorogato ai mesi di ottobre e novembre 2022 (e non come inizialmente sembrava a tutto il 4° trimestre 2022!) il bonus, ed anzi, aumentato dal 25% al 40% sulla parte “energia” dei costi dell’energia elettrica. Condizione per accedere al bonus è che il costo dell’energia del 3° trimestre 2022 sia cresciuto di oltre il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Sostegni per le imprese "gasivore" per il 4° trimestre 2022, ovvero per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1)

Quali imprese “gasivore” sono considerate, in base a D.M. del 21 dicembre 2021, le imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh, oltre all’appartenenza a specifici codici ATECO ed a un costo energetico per il gas superiore al 20% del VAL o superiore al 2% dei ricavi.

Anche per queste imprese viene esteso ai mesi ottobre/novembre 2022 (e non per l’intero quarto trimestre) il bonus, aumentandolo dal 25% al 40% dei costi del gas, a condizione che il prezzo del gas nel 3° trimestre 2022 sia cresciuto di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Sostegni per imprese "non gasivore" per i mesi di ottobre/novembre 2022

Anche per le imprese non gasivore è previsto un ulteriore bonus del 40% dei costi sostenuti per il gas in ottobre e novembre 2022: anche in questo caso l’aumento del prezzo del gas nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2019 deve essere superiore al 30%.

Nota: considerando che il suddetto bonus per il gas va calcolato sul costo totale del gas e che lo stesso bonus è esente da imposte, un calcolo approssimativo indica che per il gas, il cui costo è triplicato, resta a carico dell’azienda più o meno “soltanto” il 40% dell’aumento.

Sostegni per imprese "non energivore"per ottobre/novembre 2022

Anche per le imprese non energivore con un allacciamento da 4,5 kW e più è stato prorogato ai mesi di ottobre e novembre il bonus, ora del 30% sui costi della componente energia: la condizione di accesso è la medesima che in passato, cioè un aumento del costo energetico di almeno il 30% nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2019.

La norma allarga la platea degli aventi diritto includendo le imprese con un allacciamento a partire da 4,5 kW (non più 16,5 kW come valido fino al 30 settembre) e aumenta il bonus dal 15% al 30%.

Nota: se si presuppone una triplicazione del prezzo dell’energia (+ 200%), resta a carico dell’azienda circa l’80% dell’aumento.

Comunicazione dal fornitore di energia elettrica o gas

Le imprese non energivore/non gasivore possono richiedere al proprio fornitore i dati e le informazioni necessarie alla richiesta del bonus, e quest’ultimo è obbligato a fornire le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Sono sorti dubbi sul suddetto termine, che non è tassativo a pena di decadenza del bonus: ciò significa che il bonus può essere richiesto anche dopo il decorso dei 60 giorni. Per il 3° trimestre possono essere giá richiesti i dati ed il fornitore deve adempiere entro il 29 novembre 2022: consigliamo di presentare le richieste quanto prima.

Utilizzo del bonus/credito d’imposta

Relativamente all’utilizzo dei suddetti bonus sono valide le disposizioni finora adottate:

  1. il credito di imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione, con altre imposte o tributi dovuti, tramite F24;
  2. non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non influisce sulla detraibilità di interessi passivi o spese generali.
  3. il bonus è cumulabile con altri aiuti, a condizione che il totale degli aiuti, considerando anche il vantaggio della non tassabilità, non superi il costo dell’energia/del gas.

Non si applicano i limiti dei due milioni di Euro per la compensazione, e non è necessario il visto di conformità per importi superiori a 5.000 Euro. La compensazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2023, altrimenti il bonus decade. Eventualmente si deve pensare ad una cessione del credito di imposta.

Importante: anche la scadenza per fruire del credito di imposta per il terzo trimestre 2022 è stata prorogata fino al 31 marzo 2022! Per i primi due trimestri invece la scadenza resta il 31 dicembre 2022. Entro il 16 febbraio 2023 dovrà essere presentata una apposita comunicazione sui crediti di imposta utilizzati, i cui contenuti e dettagli devono essere ancora resi noti.

Credito di imposta agricoltura 4° trimestre 2022 (art. 2)

Per le imprese agricole e della pesca è previsto un bonus del 20% sui costi del carburante anche del 4° trimestre 2022, da documentare sulla base delle rispettive fatture. Con la novità che per il 4° trimestre rilevano e sono ammesse come costi non solo le fatture per l’acquisto di carburante, ma anche quelle per l’acquisto di combustibili per riscaldare le serre e le stalle per il bestiame. Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il 31.03.2023.

Riepiloghiamo il quadro dei bonus energia:

(*) N.B.: soltanto per le imprese agricole e della pesca il bonus è già attribuito per l’intero 4° trimestre 2022.

Aliquota IVA 5% per le forniture di gas metano (art. 4)

L’aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas metano era giá stata prolungata in precedenza fino alla fine del 2022. L’analoga riduzione dell’aliquota del gas per l’autotrasporto di beni e merci invece era prevista fino al 17 ottobre 2022: con il decreto in oggetto è stata prorogata fino al 31 ottobre 2022.

Riduzione generale dell’imposta sugli oli minerali fino al 31 ottobre 2022 (art. 4)

Per fronteggiare l’aumento del prezzo di benzina, gasolio ecc. da autotrazione viene prorogata la riduzione dell’imposta sugli oli minerali, fino al 31 ottobre 2022. L’agevolazione sotto forma di riduzione dell’imposta resta invariata come segue ed è pari a:

  1. per la benzina 478,40 Euro ogni 1.000 litri;
  2. per il diesel 367,40 Euro ogni 1.000 litri;
  3. GPL per autotrazione 182,61 Euro ogni 1.000 kg;
  4. Gas metano per autotrazione: nessuna imposta.

Entro il 10 novembre i gestori di depositi e distributori di carburante dovranno comunicare all’Agenzia Dogane le quantitá detenute al 31 ottobre 2022.

Contributi straordinari per i settori trasporti, cinema e teatro

Sono stati stanziati appositi fondi per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas e dei carburanti per le imprese di trasporto e per sale teatrali, da concerto, cinematografiche ecc.

Restituzione del credito di imposta “ricerca e sviluppo” per gli anni 2015 – 2019

Le istruzioni per fruire degli incentivi per la R&S degli ultimi anni non erano spesso molto chiare, per cui in molti casi le imprese hanno in buona fede richiesto e utilizzato il bonus, che alla luce della odierna dottrina e delle casistiche descritte in varie risoluzioni, non sarebbe loro spettato. L’Agenzia Entrate in numerosi casi ha giá inviato, ad imprese che avevano fruito del bonus, un invito a riesaminare la propria posizione. In questo senso è stato fissato il termine del 31 ottobre 2022 per presentare una eventuale istanza di rettifica di tali crediti di imposta da parte delle aziende. Eventuali bonus fruiti in eccesso potranno poi essere restituiti successivamente entro il 16 dicembre 2022 senza sanzioni ed interessi (eventualmente anche in tre rate annuali, con gli interessi legali, scadenti il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024).

Suggeriamo di effettuare una verifica/ricognizione caso per caso per rilevare eventuali errori.

Indennità esentasse per professionisti (art. 20)

I professionisti con un reddito 2021 fino a 20.000 Euro possono richiedere, oltre al contributo di 200 Euro di cui al DL 115/2022 di agosto, un ulteriore bonus di 150 Euro; i dettagli per richiederlo devono ancora essere resi noti.

Giusto pochi giorni fa è stato pubblicato il D.M. 19.8.2022 con il quale sono stati definiti modalitá e criteri di concessione dell’indennità dei 200 Euro (con limite di reddito a 35.000 Euro).

Indennità esentasse di 150 Euro per vari contribuenti (art. 18 e 19)

Sempre per contrastare il caro-energia ai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori familiari, collaboratori occasionali e non, venditori porta a porta spetta un contributo una-tantum di 150 Euro. Condizione per accedere è, in particolare per i dipendenti, non avere percepito nel mese di novembre 2022 un compenso-stipendio superiore a 1.538 Euro. Il bonus viene liquidato dal datore di lavoro, che poi comunicherá il tutto all’INPS. Seguono istruzioni.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider