Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge 136/2018, la stessa è entrata in vigore il 19 dicembre 2018. Il cd. “Collegato” alla legge finanziaria contiene varie disposizioni in tema “pace fiscale”, delle quali vi abbiamo già informati con la ns. circolare 39/2018: si tratta di condoni, sanatorie e rottamazioni di vario genere. Come sempre poi nel corso della conversione in legge si sono aggiunte numerose novità di vario genere. Di seguito vi informiamo sui principali contenuti del decreto.
1. Pace fiscale e condono formale (art. da 1 a 9)
Le varie disposizioni relative alla definizione di processi verbali di accertamento, avvisi di accertamento e ricorsi tributari pendenti così come la “rottamazione” delle cartelle di pagamento sono rimaste praticamente invariate rispetto al decreto originario, se non per quanto riguarda determinati costi e le scadenze. In attesa quindi delle disposizioni attuative piuttosto che delle circolari esplicative, essenziali per l’applicazione pratica delle norme in questione, vi rinviamo alla ns. precedente circolare n° 39/2018.
L’unica novità di rilievo riguarda la cd. “integrativa speciale”, che è stata depennata dal decreto. Essa rappresentava il vero “condono”, entro certi limiti, ed è stato soggetto di aspre critiche. Al suo posto è stato introdotta la possibilità di usufruire di un cd. “condono formale”, per quanto possa avere un senso, considerato che in genere i puri e semplici errori formali non comportano l’irrogazione di sanzioni, salvo che non impediscano l’attività di accertamento. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, possiamo anticipare che tale condono formale si esplicherà:
- tramite l’eliminazione dell’errore formale, e successivamente
- tramite il pagamento di 200 Euro per periodo di imposta (eventualmente anche in due rate diuguale importo scadenti il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020).
Sono esclusi dal condono formale le dichiarazioni di patrimoni all’estero, gli errori formali del quadro RW e gli errori giá accertati entro il 24 ottobre 2018.
In “cambio” del condono il termine di accertamento per gli errori formali viene prolungato di due anni.
2. Proroga del reverse-charge (art. 2, comma 2-bis)
Con la conversione sono stati differiti al 30.6.2022, in accordo con un provvedimento dell’UE, i termini per l’applicazione del reverse-charge in ambito IVA per la cessione di telefoni cellulari ed accessori, tablet, circuiti integrati e certificati energetici. Altrimenti la norma che aveva introdotto tale obbligo sarebbe decaduta il 31.12.2018.
3. Fatturazione elettronica (art. 10)
In sede di conversione in legge del decreto collegato sono state inserite anche alcune facilitazioni in relazione all’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.
3.1 Ulteriori esenzioni (art. 10, commi 1, 2, 10-bis e 10-ter)
Tra i soggetti esentati dall’emissione obbligatoria della fattura elettronica ci sono:
- Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni similari che applicano il regime forfettariodi cui alla Legge 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente non hanno realizzato proventi commerciali superiori a 65.000 Euro. In caso invece di superamento dell’anzidetta soglia la fattura andrá emessa elettronicamente dal committente; lo stesso vale per i proventi relativi a contratti di sponsorizzazione/pubblicitari.
- Gli operatori sanitari (professionisti e imprese) tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) sono esonerati, per il 2019, dall’obbligo di fatturazione elettronica. Peraltro per le fatture per le prestazioni non-sanitarie resta l’obbligo della fattura elettronica.
- Per le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità (acqua, gas, energia elettrica ecc.) verranno emanate con apposito decreto delle agevolazioni in relazione alla fatturazione agli utenti con contratti stipulati prima dell’1.1.2005 e sprovvisti di codice fiscale.
- Inoltre l’Agenzia Entrate ha, per ora soltanto con una circolare, confermato l’esenzione dall’obbligo della fattura elettronica per i soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia ma con registrazione diretta ai fini IVA (art. 15, comma 1).
3.2 Termini di emissione delle fatture (art. 11)
È confermata l’agevolazione che consente di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, però a partire dal 1° luglio 2019. Andrà riportata sul documento la data di effettuazione dell‘operazione, se divergente dalla data di emissione della fattura. Tale novità, che comporterà una modifica dell’art. 21 della legge IVA, comporterà anche un adeguamento del software di emissione della fattura stessa.
Nel periodo transitorio valgono le seguenti disposizioni (art. 10, comma 1): non saranno comminate sanzioni per le fatture emesse con un ritardo non superiore a 15 giorni dal termine del periodo liquidabile, quindi di norma entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale “regime transitorio” vale fino al 30 giugno 2019 per chi liquida l’imposta trimestralmente e fino al 30 settembre 2019 per chi liquida l’imposta mensilmente. Se il ritardo nell’emissione della fattura si protrae fino alla liquidazione IVA del periodo successivo la sanzione viene ridotta dell’80%.
3.3 Annotazione delle fatture emesse (art. 12)
È confermata la modifica dell’art. 23 DPR 633/72 in base alla quale le fatture emesse andranno annotate nell’apposito registro in ordine cronologico entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione (e non entro 15 giorni). Con tale disposizione viene introdotto un termine unico per l’emissione delle fatture, non distinguendo più tra fatture immediate e differite.
3.4 Annotazione fatture ricevute (art. 13)
È altresì confermata la modifica dell’art. 25 legge IVA che rivede le modalitá di annotazione delle fatture di acquisto prevedendo la registrazione sul registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione dell’imposta, quindi di fatto abrogando l’obbligo di numerare in ordine progressivo fatture e bollette doganali. Termine ultimo per la registrazione, e quindi per la detrazione dell’imposta, è il termine per la dichiarazione dell’anno nel quale sono pervenute le fatture.
3.5 Detrazione dell’imposta (art. 14)
Le disposizioni sulla detrazione dell’imposta (DPR 100/1998) vengono modificate nel senso che resta detraibile l’imposta relativa alle fatture ricevute e registrate fino al 15 del mese successivo (es. 15 febbraio) con data del mese precedente (es. gennaio). Ciò vale però soltanto per le liquidazioni mensili, ma non per la liquidazione di fine anno. A fine anno vale il principio giá enunciato in base al quale l’imposta di fatture di un determinato anno si può detrarre soltanto con riferimento allo stesso anno, se la fattura è ricevuta nel medesimo anno (quindi con la dichiarazione per l’anno in questione, come già chiarito al punto 3.4).
3.6 Rifiuto della fattura elettronica da parte della P.A. (art. 15-bis)
Sono state finalmente definite le cause che consentono alla P.A. di rifiutare una fattura elettronica, che quindi non saranno più discrezionali ma dovranno avere una apposita codifica ed essere motivate.
4. Processo tributario digitale (art. 16)
A decorrere dall’1.7.2019 i processi tributari dovranno essere instaurati soltanto con la modalità telematica. Ciò vale anche per i giudizi instaurati a tale data, sia in primo che in secondo grado. Sono esclusi i ricorsi fino ad un valore di 3.000 Euro per i quali il contribuente non deve essere assistito da un difensore.
5. Trasmissione automatica dei corrispettivi (art. 17)
Sono state confermate le novità che riguardano l’introduzione della trasmissione telematica (previa memorizzazione elettronica) all’Agenzia Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri: sono interessate le imprese che hanno ricavi superiori a 400mila Euro a partire dal 1° luglio 2019, e tutte le altre imprese a partire dal 1° gennaio 2020. Il riferimento pare essere relativo ai ricavi “complessivi” dell’impresa; ciò significa che un’impresa che solo marginalmente registra corrispettivi (ad es. per i servizi di mensa) nell’ambito di un’altra attività principale (ad es. un’attività industriale) dovrà dotarsi di dispositivi di invio telematico, nonostante l’attività specifica soggetta a tale obbligo comporti soltanto ricavi marginali.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider