Come di consueto con ogni Legge Finanziaria viene approvato parallelamente un decreto contenente varie misure di carattere economico e finanziario, tra le quali anche numerose norme in materia fiscale. In questo senso era stato emanato il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, che nel frattempo è stato convertito con la Legge 215 del 17 dicembre 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021.
Di seguito una panoramica delle più importanti e rilevanti misure in campo economico e fiscale.
Pagamenti in contanti – llimite massimo 1.000 Euro (art. 5-quater)
Giá il DL 124/2019 aveva previsto a partire dal 2022 la riduzione a 1.000 Euro (da 2.000 Euro) per i pagamenti in contanti. In sede di conversione è stata però inserita una modifica, in base alla quale il suddetto limite non si applica alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (presso i cambiavalute ad esempio): in questi ultimi casi il limite resta a 3.000 Euro.
Ricordiamo peraltro, sempre in tema, che con DL 152/2021 è stato introdotto una norma che sanziona imprese e professionisti, che si rifiutano di accettare pagamenti con carte di debito, credito e similari (bancomat). L’ammenda è di 30 Euro, aumentata al 4% del valore della transazione. La sanzione è stata però rinviata, in sede di conversione in legge, al 1° gennaio 2023.
Rinvio termine pagamento delle cartelle (art. 2)
Le cartelle di pagamento per imposte notificate dall’Agente della Riscossione tra il 1° settembre 2021 ed il 31 dicembre 2021 possono essere saldate entro 180 giorni dalla data di notifica. Attenzione: non viene invece esteso il termine per impugnare la cartella e proporre ricorso. Allo stesso modo la proroga non riguarda le cartelle relative a contributi INPS così come quelle relative ad imposto locali (ad esempio dei Comuni per l’IMU/IMI). Vengono inoltre previste alcune agevolazioni per piani di rateizzazione già in essere.
Impugnabilità del ruolo/estratto di ruolo (art. 3-bis)
Probabilmente a causa della pandemia da Covid negli ultimi tempi sono state iscritte a ruolo somme derivanti da accertamenti, dei quali il contribuente viene a conoscenza soltanto quando ad esempio partecipando a gare pubbliche si viene esclusi proprio per le pendenze aperte nei confronti dell P.A., in quanto tali ruoli non sono stati notificati per nulla o in maniera invalida.
Ora, in sede di conversione del decreto, è stato stabilito che gli estratti di ruolo ed il ruolo/la cartella di pagamento invalidamente o non notificati possono essere impugnati soltanto se il debitore/contribuente che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo gli può derivare un pregiudizio, ad esempio appunto per l’esclusione da gare per appalti pubblici, da contributi pubblici ecc.).
Tale disparitá di trattamento tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria è palesemente non conforme alla ns. Costituzione, per cui c’è da dubitare che una tale norma possa permanere nel ns. ordinamento.
Patentbox (art. 6)
L’agevolazione del „patent-box“, che consisteva in una ridotta tassazione al 50% dei proventi derivanti dall’utilizzo diretto di brevetti o diritti similari, con l’esenzione da IRAP, viene ora abolita dal DL 146/2021. Al suo posto viene prevista una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi e formule ecc. Tale norma peraltro è giá stata modificata con la Legge Finanziaria 2022 che ha elevato la maggiorazione al 110%!
Sui dettagli vi informeremo a breve commentando la Legge Finanziaria 2022.
Esterometro (art. 5, comma 14-ter)
Su questo tema vi abbiamo giá informati con apposita circolare: l’abolizione dell’eseterometro è stata posticipata al 1° luglio 2022.
Emissione fattura elettronica soggetti STS (art. 5, comma 12-quater)
A partire dal 1° gennaio 2022 era prevista da parte dei soggetti STS (es. medici) l’emissione di fatture elettroniche anche a persone fisiche/privati, in modo che le stesse venissero caricate dal sistema direttamente sui data base dei contribuenti ai fini della detrazione. Ora viene prorogato il divieto di emissione di tali fatture elettroniche anche per il 2022.
Invio corrispettivi per soggetti con invio dati al STS (art. 5, comma 12-ter)
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti interessati (ad esempio le farmacie) viene spostato dall’1.1.2022 all’1.1.2023. Attualmente l’invio telematico dei dati collegati alla tessera sanitaria è facoltativo per le farmacie e i negozi di ottica: dal 2023 sarà obbligatorio.
Trasmissione corrispettivi tramite sistemi evoluti (art. 5, comma 12-bis)
L’obbligo di invio dei dati per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi (attraverso carte di credito, di debito ecc.), peraltro già in vigore dallo scorso 1 luglio 2021, per mancanza di disposizioni attuative viene posticipato al 1° luglio 2022 (dopo che l’Agenzia Entrate avrà pubblicato adeguate istruzioni).
Regime IVA enti non commerciali (art. 5, commi 15-quater/15-sexies)
Il Decreto Fiscale 146/2021 prevede(va) un’ampia riforma per enti non commerciali ed associazioni di volontariato, religiose, politiche, sindacali, sportive ecc.: in base a tale riforma le prestazioni istituzionale a pagamento nei confronti dei propri associati non sono più in regime di esclusione dall’IVA ma rientrano in regime di “esenzione” dall’IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Inoltre viene previsto un regime “forfettario”per le associazioni di volontariato e di promozione sociale per ricavi fino a 65.000 Euro del tutto simile a quello previsto per professionisti ed imprese. Tale riforma doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2022 e molti si sono affrettati per organizzarsi per tempo. Tutto invano: con la Fnanziaria 2022 il tutto è stato rinviato al 1° gennaio 2024!
Versamento IRAP per errata applicazione esonero (art. 1-bis)
Il termine per il versamento dell’IRAP (saldo 2019 e 1° acconto 2020) per il quale si era fruito erroneamente dell’esonero (andando oltre al plafond stabilito dall’UE) è stato prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022. Il versamento va effettuato senza sanzioni né interessi.
Contabilità di magazzino (art. 5, comma 14-quater)
Sono stati leggermente ritoccati i limiti in base ai quali le imprese, dopo che sono stati superati per due anni conscutivi, devono tenere la contabilità di magazzino a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del superamento dei suddetti limiti. In pratica se un’impresa ha superato nel 2019 e 2020 ambedue i limiti di ricavi di 5.164.000 Euro e di rimanenze di 1,1 milioni di Euro, deve adottare a partire dal 1° gennaio 2022 la contabilità di magazzino.
Imposta di bollo (art. 14-bis)
L’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale viene regolamentata ex-novo: riguarda essenzialmente banche, società finanziarie, assicurazioni. Per eventuali dettagli vi invitiamo a contattare lo studio.
Prestazioni di trasporto (art. 5-septies)
Ricordiamo che fina ad ora le prestazioni di trasporto relative a beni in esportazione e/o transito e/o importazione, se il relativo importo era compreso nella dichiarazione doganale, non sono imponibili IVA (art. 9 legge IVA), e ciò oggettivamente senza ulteriori presupposti soggettivi.
La decisione della Corte di Gisutizia EU del 2017 (C-288/16) ha chiarito che tale non imponibilità è da porre in relazione all’esportatore, all’importatore o al ricevente i beni. In adesione a tale sentenza è stato ora modificato l’art. 9 del DPR 633/72 nel senso di preveder anche un presuppostosoggettivo, come anzi detto. La novità è in vigore dal 1° gennaio 2022. Peraltro nulla può essere contestato nei casi di applicazione di tale normativa anche in passato.
Incentivi all’acquisto di vetture meno inquinanti (art. 7)
È stata incrementata di 100 mln di Euro la dotazione del fondo che incentiva l’acquisto di autovetture meno inquinanti. La concessione dell’incentivo è legata ad alcune condizioni di volta in volta applicabili.
IMI/IMU e abitazione principale (art. 5-decies)
Viene introdotta la previsione per cui nel caso il nucleo familiare (soggetto passivo IMU e i suoi familiari) abbia la dimora abituale e la residenza in in immobili diversi nello stesso comune ovvero in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale sono applicabili ad un immobile soltanto (a scelta). La norma entra in vigore con il 21 dicembre 2021, ma di fatto è efficace soltanto a partire dal 2022. Resta da chiarire se tale opzione è applicabile anche in Provincia di Bolzano per l’IMI.
Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider