Circolare n° 16/2019
Bolzano, 2 maggio 2019
Finalmente il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 34/2019, cd. “Decreto crescita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 100 del 30 aprile 2019. La maggior parte delle disposizioni ivi contenute entra in vigore da subito, seppure ci si può aspettare che nei sessanta giorni di trattazione parlamentare per la conversione in legge qualche modifica verrá inserita. Di seguito un riassunto delle novità, alcune decisamente interessanti.
1. Imprese e professionisti
Super-ammortamento 130% prolungato (art.1)
Ricordiamo che con fine 2018 è terminata l’agevolazione del super-ammortamento del 130%, seppure con la coda degli investimenti “ordinati” entro il 31.12.2018 e da portare a termine entro il 30 giugno 2019. Il decreto crescita prevede la reintroduzione dell’agevolazione per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con nuovamente la possibilità di ordinare un investimento entro la fine dell’anno, pagando un anticipo del 20%, e di conseguire la consegna entro il 30 giugno 2020. I presupposti soggettivi – imprese e professionisti – e oggettivi sono invariati. Sono quindi esclusi gli investimenti in immobili ed autovetture così come i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%. Viene però prevista una nuova soglia massima per gli investimenti di 2,5 milioni di Euro: per gli importi superiori a tale soglia non si applica il super-ammortamento. Restano esclusi gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.
Credito di imposta per fiere e mostre (art. 49)
Per le PMI esistenti al 1° gennaio 2019 è previsto un credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali, nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 60.000 (quindi max. 200.000 Euro di spese). Vengono considerati i costi per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi e per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre rate annuali di uguale importo. Purtroppo sono stati stanziati soltanto cinque milioni di Euro per tale misura cosicchè sará difficile accedervi, tra l’altro tramite la procedura-lotteria del “click-day”. Restiamo in attesa delle disposizioni applicative.
Riduzione aliquota IRES per utili reinvestiti (art. 2)
La riforma dell’IRES (e dell’IRPEF) appena introdotta che prevedeva la riduzione dell’aliquota al 15% (e dell’IRPEF del 9%) in caso di utili utilizzati per investimenti o aumenti dell’occupazione è stata completamente rivista, per via dei complicati meccanismi di applicazione.
L’aliquota IRES viene ridotta di 3,5 punti percentuali dal 24% al 20,5% nel modo seguente: al 22,5% per il 2019, 21,5 nel 2020, 21% nel 2021 e 20,5% a partire dal 2022, e l’aliquota ridotta si applicherà per la parte di utili accantonati a riserve disponibili con contemporaneo aumento del patrimonio netto. Non è più necessaria la prova dell’utilizzo per investimenti o dell’aumento del numero di occupati.
Esempio – con un utile 2018 di 100.000 Euro, se di questo 80.000 Euro vengono destinati a riserva, per il 2019 si potrá applicare l’aliquota ridotta del 22,5% su un importo di utile 2019 appunto di 80.000 Euro: semprechè la società abbia un utile 2019 “capiente”, altrimenti la quota di utile “non utilizzato” potrà essere riportato agli esercizi successivi. Una agevolazione analoga si applica anche all’aliquota IRPEF per imprese individuali e società di persone.
Patent-box senza ruling (art. 4)
A partire dal 2019 si potrà usufruire dell’agevolazione “patent-box” anche senza il preventivo “ruling” cioè senza preventiva richiesta e l’accordo con l’Agenzia Entrate. La motivazione risiede nel fatto che fino ad oggi la procedura per usufruire dell’agevolazione era particolarmente complessa e diluita nel tempo.
In pratica da ora in poi il contribuente potrá applicare l’agevolazione e dovrà soltanto conservare la documentazione prevista da un apposito decreto attuativo che verrá emanato. La riduzione della base imponibile si applicherá in tre rate annuali di pari importo. Non sono previste sanzioni in caso di controllo a posteriori e di disconoscimento della riduzione, se la documentazione è comunque completa e conforme alla norma.
Vi terremo aggiornati sullo sviluppo della normativa.
Regimi forfettari e ritenute ai dipendenti (art. 6)
Il (nuovo) regime forfetario ha, come noto, facilitato i contribuenti che vi aderiscono. Dal 2019 essi possono anche assumere lavoratori dipendenti. Con il decreto crescita è stato previsto anche l’obbligo di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (diversamente che in passato). Tale norma è retroattiva a partire dal 1°gennaio 2019, in particolare le ritenute da gennaio a marzo 2019 dovranno essere versate in rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.
Rivalutazione e operazioni straordinarie (art. 11)
Il decreto riprende una vecchia misura risalente al 2006 (legge finanziaria 2007), il cd. “bonus aggregazioni”, che intendeva incentivare l’aggregazione di imprese, tramite fusioni, conferimenti, scissioni. In pratica si tratta di un riconoscimento gratuito dei plusvalori che emergono da tali operazioni di aggregazioni fino all’importo di Euro 5 milioni, che altrimenti scontano l’imposta sostitutiva del 12%. L’agevolazione potrá essere usufruita dalla data di entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2022, rilevando a tale proposito la data di efficacia giuridica delle operazioni, solitamente coincidente con la data di iscrizione al Registro Imprese. È previsto anche un termine “speculativo” di quattro anni successivi all’operazione per evitare comportamenti elusivi, a pena di decadenza dell’agevolazione.
L’agevolazione non si può applicare nel caso di imprese neo-costituite (sono richiesti almeno due anni di “esistenza”) né di imprese appartenenti allo stesso gruppo: in pratica la norma agevola solamente l’aggregazione di due soggetti indipendenti.
Nel caso abbiate in corso processi aggregazione consigliamo di attendere per avere la certezza di poterne usufruire.
Agevolaz. Sabatini aumentata (art. 20)
Interessanti sono le novità in ambito „agevolazione-Sabatini“, la quale come è noto prevede per le PMI aventi diritto un contributo interessi del 2,75% annuo (3,75% in caso di investimenti 4.0). Ora viene elevata la soglia massima dell’investimento da 2 a 4 milioni di Euro, e nel caso il finanziamento non ecceda i 100.000 Euro l’erogazione avverrà in un’unica soluzione. Chi ha già usufruito finora fino al limite di 2 milioni potrá ora richiedere di accedere fino all’aumentato limite di 4 milioni di Euro.
Legge Sabatini e aumenti di capitale (art. 21)
Nella misura in cui si acceda agli incentivi finanziari e contemporaneamente ci si impegni anche a ricapitalizzare l’impresa tramite versamenti di capitale, il contirbuto di cui sopra viene aumentato al 5%.
Per l’applicazione nella pratica è necessario attendere l’emanazione di un decreto applicativo.
Contributi e sovvenzioni in nota integrativa (art. 35)
Come ormai noto a tutti, a partire dai bilanci 2018 è obbligatorio indicare distintamente in Nota Integrativa tutte le “erogazioni pubbliche” ricevute nell’anno (legge 124/2017), sotto forma di contributi, sussidi, vantaggi ed altro, in denaro o in natura, salvo che non si tratti di corrispettivi per forniture di beni o servizi. Fino ad ora l’omessa indicazione era sanzionata con l‘obbligo di restituzione del contributo ricevuto: ora la sanzione viene ridotta all’1% dell’importo con un minimo di 2.000 Euro, e soltanto se entro 90 giorni dalla eventuale richiesta di documentare tali contributi non si adempie, la sanzione potrá arrivare fino alla restituzione del contributo; in ogni caso tale ultima sanzione si applicherà soltanto per le omissioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020. Parrebbe quindi che per il 2019 non verranno comminate sanzioni.
Nuova forma societaria „SIS“ (art. 27)
Per incentivare la costituzione di piccole e medie start-up innovative viene introdotta la nuova forma societaria della „SIS – societá di investimento semplificata”. Investitori professionali possono costituire tali societá ad hoc per partecipare alle start-up. Allo scopo vengono alleggerite le normative di vigilanza di Banca d’Italia e di CONSOB in materia.
Deducibilità IMU dal reddito (art 3)
Ricordiamo che fino al 2018 l‘indeducibilità dell’IMU/IMI sugli immobili strumentali per imprese e professionisti ai fini IRES ed IRPEF era commisurata all‘80%; giá per il 2019 era previsto un abbassamento al 60%. Ora viene previsto giá dal 2019 un abbassamento al 50% (cioè metà dell’imposta è deducibile). Per il 2020 e il 2021 si detrarrà il 60% dell’imposta e dal 2022 addirittura il 70%. Ai fini IRAP invece l’imposta resta indeducibile.
2. Immobili ed edilizia
Imposta di registro in misura fissa per l’acqusito di fabbricati interi da ristrutturare (art. 7)
Una delle novità più interessanti è rappresentata dall’incentivo alla valorizzazione edilizia che consiste nell’assoggettamento all’imposta di registro e alle ipo-catastali in misura fissa di 200 Euro ciascuna i trasferimenti di interi fabbricati avvenuti nell’arco temporale dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021 a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, rispettando i parametri antisismici e con il conseguimento della classe energetica A o B. Entro il termine decennale l’immobile oggetto dell’agevolazione deve essere anche ceduto.
Se le predette condizioni non dovessero essere rispettate, verranno recuperate le imposte nella misura ordinaria (imposta di registro 9%) oltre alla sanzione del 30% percento dell’imposta e gli interessi a decorrere dalla data di acquisto dell’immobile.
In questo modo viene agevolata la compravendita tra privati e le sopra citate imprese di interi immobili che necessitano di ristrutturazione. Fino all’entrata in vigore del “Decreto crescita” in questi casi era dovuta l’imposta di registro nella misura del 9%.
Questa norma riduce la evidente iniquità tra i trasferimenti assoggettati ad IVA ed quelli che scontano imposta di registro.
Si sottolinea che l’agevolazione vale per l’acquisto di interi immobili e non per singole unità.
Eco-Bonus (art. 10) – cessione del credito d’imposta al fornitore
In presenza dei presupposti per le agevolazioni per gli interventi rivolti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici – Eco-bonus – o le prestazioni antisismiche – Sisma- bonus – (65/70% ovvero 75%) il committente può optare, invece della detrazione d’imposta decennale, per uno sconto immediato di pari importo direttamente in fattura da parte del fornitore. Quest’ultimo si vedrà riconosciuto dall’Erario un credito di imposta pari all’importo dello sconto riconosciuto in fattura esclusivamente compensabile in F24 in cinque rate annuali.
La norma non specifica le conseguenze sul credito di imposta in caso il fornitore non abbia debiti di imposta da compensare. Entro 30 giorni dovrebbe essere pubblicato il decreto di conversione contenente le dovute precisazioni tra cui le modalità di esercizio dell’opzione.
Attenzione: se la novità entrerà effettivamente in vigore in questa forma, c’è da aspettarsi un boom dei risanamenti energetici. Si consideri che per opere di risanamento energetico del valore di 100.000 Euro il committente pagherebbe al fornitore soltanto la cifra di 35.000 Euro. Di converso la differenza di 65.000 Euro verrà prefinanziata nei successivi cinque 5 anni da parte del fornitore. Questo potrebbe rappresentare la rovina dal punto di vista finanziario per le piccole e medie imprese che effettuano le opere di risanamento energetico e strutturale e che giá devono combattere con gli effetti di reverse-charge e split-payment. Ci si attende che le associazioni di categoria prendano posizione al riguardo.
3. IVA
Fattura elettronica verso San Marino (art. 12)
Il decreto crescita ha modificato il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993, prevedendo la fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. La fattura nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino non potrà più essere cartacea, ma elettronica. L’efficacia delle disposizioni del decreto è subordinata a un decreto ministeriale da emanarsi in conformità agli accordi che l’Italia sottoscriverà con San Marino. Non dovrebbero essere interessate dalle modifiche le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani effettuano o ricevono con controparti sammarinesi.
Vendite online (art. 13)
Il decreto crescita prevede una nuova comunicazione trimestrale per le vendite di beni effettuate tramite e-commerce all’interno dell’Unione Europea. Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019. il soggetto passivo che non adempierà all'invio della comunicazione trimestrale o che trasmetterà i dati in modo incompleto sarà considerato debitore dell'imposta. Le modalità attuative saranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
4. ALTRE NOVITÀ – RIENTRO DEI CERVELLI
Rientro laureati, manager e lavoratori specializzati (art. 5)
Il Decreto Crescita (Art. 16 D.Lgs. 147/2015) prevede un rafforzamento degli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano altamente qualificato in Italia. Il provvedimento ha ampliato la portata dei precedenti decreti, semplificato le condizioni di accesso e modificato la misura del beneficio fiscale per i lavoratori rimpatriati e per gli “impatriati”. In particolare per quanto riguarda i rimpatriati e i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività
d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
Possono accedere al regime fiscale di favore i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni. Con riferimento al periodo di validità del beneficio fiscale, sono rimasti invariati i cinque periodi d’imposta per i quali è possibile beneficiare del regime di favore.
Il regime fiscale di favore, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori universitari che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno di imposta 2020, sale da quattro a sei anni, con la possibilità di estenderlo fino a 13 anni in presenza di determinate condizioni (figli minorenni, acquisto di un immobile ed ecc.).
Rientro ricercatori e docenti (art. 5)
Il Decreto Crescita ha previsto per i lavoratori rimpatriati (manager, laureati, docenti, ricercatori universitari ecc.) che non è più necessario essere stati iscritti all’AIRE nei periodi trascorsi all’estero, purchè i predetti soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato con il quale vige una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con l’Italia.
Iscrizione AIRE non richiesta se prevista dalla convenzione (art. 5)
Tale semplificazione, inoltre, interessa anche i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 e che abbiano ricevuto contestazioni riguardo al requisito di iscrizione all’AIRE, ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale. Tale precisazione è stata necessaria a seguito dei dubbi interpretativi creati dalla legge vigente in merito all’obbligo o meno dell’iscrizione all’AIRE come presupposto per l’applicazione di predette agevolazioni fiscali. Niente rimborso, però, per chi ha già versato l’importo contestato.
Raccomandazione:
- Le nuove misure relative all’iscrizione all’AIRE sono poco chiare, contraddittorie e la chiarezza definitiva sarà raggiunta solo quando saranno disponibili le relative circolari. Nel frattempo però, in caso di dubbio, vi consigliamo di non effettuare i pagamenti.
- Nota bene: alla luce delle imminenti modifiche, consigliamo ai „cervelli“, che stanno considerando di ritornare in Italia, di attendere il 1 gennaio 2020: i vantaggi saranno maggiori e i requisiti d’accesso meno stringenti.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider