Decreto Legge n. 193 del 24 ottobre 2016 modificato con la conversione in legge
Il Decreto Legge n. 193 del 24 ottobre 2016 è stato convertito con la Legge n. 225/2016. La stessa è stata pubblicata sulla G.U. il 2 dicembre 2016 ed è in vigore dal 3 dicembre 2016. Come prevedibile, in sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche. Con la nostra circolare n. 37/2016 vi avevamo informato circa le modifiche più rilevanti.
Al fine di offrirvi una migliore visione d'insieme, di seguito vi forniamo una panoramica di tutte le novità del citato decreto con le modifiche che sono state apportate nel corso della conversione.
- Modifiche in ambito imposte sui redditi:
Spese viaggio per liberi professionisti (Art. 7-quater co. 5) |
Già dal 1° gennaio 2015 (D.lgs. 175/2014) le spese di vitto e alloggio sostenu-te direttamente dal committente non rappresentano più compensi in natura per il professionista. Dal 2015 è stata eliminata anche la previsione per cui le spe-se di vitto e alloggio sono deducibili per il professionista se sostenute dal committente e dal professionista addebitate in fattura oltrechè contabilizzate in contabilità. La modifica apportata con la conversione del D.L. 193/2016 si ap-plica dal 1° gennaio 2017 ed è estesa anche alle spese di viaggio. Dal prossi-mo anno, sarà possibile pagare i biglietti aerei o del treno ai professionisti (p. es. invito di un relatore o di un consulente) senza che i relativi importi concorrano alla formazione del reddito del professionista stesso.
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Cedolare secca (Art. 7-quater co. 24)
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Se è operativa l'opzione per la tassazione sostitutiva dei redditi da locazione (cd. "cedolare secca") (imposta sostitutiva tra il 10% e il 21%) la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca della tassazione sostitutiva. Vale il comportamento concludente.
Si applica comunque la sanzione amministrativa di 100 Euro, ridotti alla metà in caso di ritardo della comunicazione non superiore a 30 giorni. La stessa sanzione di 100 Euro si applica nel caso di mancata presentazione della comunicazione di risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca (fino ad ora era di 67 Euro). Le novità sono entrate in vigore con decor-renza 3 dicembre 2016.
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Rinnovo automatico dei regimi opzionali (Art. 7-quater co. 27-28)
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Le opzioni per regimi forfettari e regimi speciali (tassazione di gruppo, tassa-zione per trasparenza e “tonnage tax”) possono continuare a essere applicate senza alcuna nuova comunicazione: si rinnovano automaticamente alla sca-denza per il periodo previsto dalla legge. Si evita così che siano inavvertita-mente dimenticati i rinnovi e le conferme. Questa modifica si riferisce in particolar modo alla tassazione di gruppo e alla tassazione per trasparenza. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2016.
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Scomputo delle ritenute per le società (Art. 5 co. 2-bis) |
Con la conversione del Decreto Legge è stato disciplinato in maniera più pre-cisa il criterio delle ritenute alla fonte in relazione ai redditi tassati per compe-tenza in modo da riflettere l’assegnazione economica di tali redditi.
Ciò riguarda in particolare le provvigioni degli agenti e rappresentanti di commercio, così come il reddito delle imprese edili che svolgono lavori di ri-strutturazione e, in questo senso, subiscono la ritenuta alla fonte dell’8%. Com’è noto la ritenuta alla fonte deve essere trattenuta dal debitore (dalla banca) al momento del pagamento. Per le aziende che sono tassate per competenza e non con il principio di cassa, ciò può comportare spostamenti temporali. Ora viene sancita dalla legge la possibilità per il percipiente di scegliere: - la ritenuta alla fonte può essere scomputata nello stesso anno in cui il reddito è tassato per competenza, oppure - può essere scomputata nel periodo d’imposta in cui è operata la ritenuta. La scelta è possibile per le ritenute che sono operate al più tardi entro la pre-sentazione della dichiarazione dei redditi (generalmente fine settembre). Per le ritenute operate successivamente le stesse sono scomputate nel periodo d’imposta in cui sono state eseguite. La modifica è applicabile immediatamente.
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Certificazione Unica |
Il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta è rinviato al 31 marzo. Rimane tuttavia invariato il termine di pre-sentazione per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate fissato per il 7 mar-zo. Il rinvio è abbastanza inutile, poiché le Certificazioni dovranno essere comunque elaborate entro il 7 marzo; rimane soltanto più tempo per la consegna.
La novità è valida dal 2017.
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Quadro RW e beni immobili all’estero (Art. 7-quater co. 23) |
Con la conversione del D.L. 193/2016 è stato previsto che non sono più da comunicare nel quadro RW gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.
La modifica si applica per la prima volta alle dichiarazioni per il periodo 2016. Resta invariato l’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVIE.
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Conversione in Euro dei saldi delle stabili organizzazioni
(Art. 7-quater) |
Per il periodo d’imposta 2017 la conversione in Euro dei saldiin valuta estera delle stabili organizzazioni all’estero non avviene più al cambio del 31 dicembre, ma deve avvenire secondo il criterio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili.
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Abolizione studi di settore (Art. 7-bis) |
Gli studi di settore ed i parametri saranno aboliti con effetto dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Al loro posto dovrebbero essere introdotti degli “indicatori di affidabilità fiscale del contribuente” prevedendo per i soggetti ritenuti “affidabili” un sistema premiale. Devono ancora essere determinati i contenuti.
È ancora poco chiaro, in questo contesto, come operi l'esclusione dalla presunzione di società non operativa a fronte dell'abolizione dei criteri di congruità e coerenza del reddito. Questa semplificazione non opera ancora per i bilanci 2016.
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Trasfertisti (Art. 7-quinquies) |
In sede di conversione è stata finalmente introdotta una definizione giuridica di trasfertisti, nella speranza di evitare così molte controversie.
Per definire un rapporto di lavoro con un trasfertista devono ricorrere conte-stualmente le tre seguenti condizioni: - nel contratto di lavoro non deve essere determinata la sede di lavoro; - l’attività deve richiedere una continua mobilità del dipendente; - il dipendente deve percepire un’indennità in misura fissa, indipendetemente dal fatto se il dipendente è stato o no in trasferta. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il dipendente si trova “solo” nel caso di una trasferta occasionale e, di conseguenza, rilevano solo le disposizioni fiscali rilevanti per le indennità di trasferta. Poiché si tratta di un’interpretazione giuridica, l’applicazione ha effetto retroattivo. Attenzione: v’invitiamo a consultare il vostro consulente del lavoro in merito a questa novità. In particolare per le imprese di costruzione e per le imprese artigiane questa novità in molti casi potrebbe originare favorevoli possibilità retributive!
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- Variazioni in ambito IVA:
Spesometro trimestrale (Art. 4 co. 1)
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Dal 2017 è introdotto l’obbligo d’invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di varia-zione.
Si tratta sostanzialmente del “vecchio” elenco clienti-fornitori che ora è da trasmettere in forma analitica per posta elettronica su base trimestrale. I dati da comunicare comprendono i dati identificativi delle parti dell’operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione. Non è previsto alcun esonero di carattere oggettivo o soggettivo. Ne consegue che qualunque fattura emessa e ricevuta, indipendentemente dal suo ammontare, va comunicata all’Amministrazione Finanziaria. In sede di conversione è stata introdotta un’unica eccezione: i piccoli agricol-tori “situati nelle zone montane” che sono esonerati dalla dichiarazione IVA ai sensi dell’Art. 34 della Legge IVA, sono esonerati anche da quest’adempimento (memento: tutto l’Alto Adige è zona montana.) Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare (quindi rispettivamente entro maggio, agosto, novembre e febbraio). In sede di conversione il termine per l’invio concernente il primo trimestre è stato posticipato al 25 luglio 2017; il termine per l’invio riguar-dante il secondo trimestre è stato posticipato al 16 settembre. Per l’omesso/errato invio delle comunicazioni le sanzioni sono state notevol-mente ridimensionate rispetto alla prima bozza: e più precisamente errori ed omissioni sconteranno una sanzione di 2 Euro per fattura con un massimo di 1.000 Euro per trimestre. Per ritardi fino a 15 giorni le sanzioni sono ridotte alla metà. Non è applicabile il cumulo giuridico.
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Invio trimestrale liquidazioni IVA (Art. 4 co. 2):
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È stato inoltre previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodi-che IVA dove, chi liquida l’imposta su base mensile, comunicherà a ogni scadenza i dati delle liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. Il termine è identico a quello previsto per l’elenco clienti-fornitori. L’invio è da farsi indipendentemente dal fatto che le liquidazioni presentino un saldo a debito o a credito. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla pre-sentazione della dichiarazione IVA annuale. Utilizzando i controlli incrociati tra le nuove comunicazioni e il corrispondente pagamento dell’IVA, dovrebbe essere possibile verificare immediatamente il corretto pagamento dell’IVA. I dati verranno poi prontamente resi disponibile tramite cassetto fiscale e il contribuente può quindi controllare eventuali divergenze e, se necessario, provvedere alla loro correzione. La sanzione per errata/omessa comunicazione trimestrale è stata modificata in sede di conversione e va da un minimo di 500 Euro fino a un massimo di 2.000 Euro ed è ridotta alla metà per ritardi non superiori a 15 giorni. Le attuali regole di liquidazione e pagamento non sono modificate da questo nuovo adempimento. Come già anticipato con la nostra circolare 37/2016 tali modifiche descritte avranno un impatto rilevante sull’organizzazione della contabilità IVA. Non appena saranno disponibili le istruzioni ufficiali, vi informeremo sui dettagli e sull’eventuale necessità di adeguare i programmi di contabilità. Ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 Euro, spetta un credito d’imposta pari a 100 (!) Euro per il costo dell’adeguamento tecnologico. Si può sicuramente affermare che con 100 Euro non saranno sufficienti a coprire il costo per l’adeguamento tecnologico. In sede di conversione è stato previsto che questo credito rientra nei limiti degli aiuti UE “de minimis”.
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Soppressione adempimenti in essere
Acquisti Intra
Soppressione comunicazione “black list” 2016
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Come comunicato, i seguenti adempimenti saranno soppressi, portando in parte a notevoli semplificazioni:
- Per acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dall’1 gennaio 2017 non dovranno più essere presentati gli elenchi Intrastat; pertanto l’Italia si adegua alla maggior parte degli altri paesi dell'UE. In breve: dal 1° gennaio 2017 gli elenchi Intra-Acquisti sono eliminati! Gli elenchi Intra per cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari, vale a dire per le vendite ad altri paesi europei, per il momento non saranno toccati. - Allo stesso modo, dal 2017 non devono più essere comunicati i contratti di leasing stipulati. - Infine, sono finalmente soppresse le comunicazioni “black list” e, a seguito di modifiche nella legge di conversione con effetto retroattivo per il 2016, pertanto, il prossimo anno tale comunicazione non è più dovuta. - È soppressa anche la comunicazione riguardante gli acquisti da operatori aventi sedi a San Marino per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.
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Dichiarazione IVA annuale | Dal periodo d’imposta 2017 la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma entro la fine di aprile. La dichiarazione annuale IVA relativa al 2016, tuttavia, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra l’1 e il 28 febbraio 2017.
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Trasmissione telematica fatture e corrispettivi
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Il termine dell’invio telematico dei corrispettivi per i soggetti che effettuano cessioni tramite distributori automatici è differito al 1° aprile 2017.
- Per i soggetti che scelgono la trasmissione telematica all’Agenzia di fatture / corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità (p.es. bancaria) di tutti i pagamenti è prevista la riduzione del termine di accertamento di due anni (in origine era previsto un solo anno).
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Rimborsi IVA
(Art. 7-quater) |
L'attuale limite di Euro 15.000 per il rimborso dei crediti IVA richiesto nella dichiarazione annuale IVA o nei modelli IVA trimestrali senza prestazione di garanzia o apposizione del visto di conformità è stato aumentato a Euro 30.000. La novità si applica già nella prossima dichiarazione IVA.
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Chiusura P.IVA |
Nel caso in cui per tre anni consecutivi non realizzi fatturato IVA da attività d’impresa o lavoro autonomo e non viene presentata alcuna dichiarazione dei redditi, la partita IVA sarà chiusa d’ufficio. Le sanzioni amministrative per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività verranno eliminate.
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Deposito IVA (Art. 4) |
Dal 1° aprile 2017 possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qual-siasi tipologia. Da tale data l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito. Tuttavia, dovrà essere versata dal gestore del deposito. I dettagli attuativi saranno delucidati da uno specifico Provve-dimento dell’Agenzia delle Entrate, e saranno analizzati a tempo debito.
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- Ulteriori novità:
Soppressione di Equitalia (Art. 1 und Art. 2) | Come già anticipato dalla stampa, è prevista la soppressione di Equitalia a de-correre dal 1° luglio 2017. I relativi compiti dovrebbero essere presi in carico dall’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione alcune norme in materia di riscossione delle imposte e delle tasse locali sono state modificate.
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Definizione agevolata dei ruoli (Art. 6)
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È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. In particolare sono annullati gli interessi moratori e le sanzioni amministrative dovute per il ritardo nel versamento delle somme. A tal fine è necessario presentare un’apposita ri-chiesta entro il 31 marzo 2017 (termine posticipato in sede di conversione) e l’agente della riscossione deve comunicare al debitore l’importo dovuto entro il 31 maggio 2017.
Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate con interessi al 4,5% (in questo caso il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il 30% nel 2018). Si evidenzia tuttavia che per determinate somme iscritte a ruolo, tra cui quelle riguardanti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, non può essere richiesta la definizione agevolata. Sono invece ammessi alla definizione agevolata, senza alcuna eccezione, i ruoli scaduti rientranti nell’ambito delle imposte, e le somme iscritte a ruolo già parzialmente pagate (purché non concernenti le categorie di somme escluse dall’agevolazione). Per la richiesta dovrebbero essere pubblicati degli appositi modelli: vi infor-meremo non appena avremo maggiori dettagli.
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Dichiarazioni integrative a favore del contribuente (Art. 5)
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Le dichiarazioni integrative a favore del contribuente ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA e per ritenute alla fonte sono ora possibili entro il termine previsto per l’accertamento. Com’è noto, in precedenza le integrative a favore del con-tribuente erano possibili solo entro il termine di presentazione della dichiara-zione dei redditi per l'anno successivo.
In questo modo viene, di fatto, eliminata la disuguaglianza di trattamento per anni criticata. Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere uti-lizzato in compensazione: senza alcun limite, nel caso in cui l’integrazione sia presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi per l’anno successivo; con delle limitazioni, nel caso in cui l’integrazione sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione dei redditi successiva. È inoltre prevista una modifica relativa ai termini per l’accertamento in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: la proroga del termine per l’accertamento mediante integrativa è ora valido limitatamente ai soli elemen-ti che hanno subìto un’effettiva variazione per mezzo della dichiarazione in questione. La novità ha effetti retroattivi. Attenzione: chi deve fare una dichiarazione integrativa a proprio favore per l’anno 2011 deve provvedere entro il 31 dicembre 2016.
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Accise e tributi doganali (Art. 5 co. 1-bis)
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La generale riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso in sede di conversione è stata estesa anche ai tributi doganali e alle accise. Anche per questi tributi/accise il ravvedimento non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche.
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Voluntary Disclosure (Art. 7)
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Con alcune modifiche e integrazioni, è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”) riguardante la denuncia spontanea dei patrimoni illecitamente detenuti all’estero. Nello spe-cifico, è possibile usufruire di detta procedura dal 24 ottobre 2016 al 31 lu-glio 2017. Vi è dunque l’opportunità di porre rimedio agli “errori” commessi in dichiarazione dei redditi fino al 30 settembre 2016 (in altri termini: fino al periodo d’imposta 2015). Sono esclusi dalla procedura in questione i contri-buenti che hanno già presentato una domanda di autodenuncia nel corso del 2015. A differenza di quanto avveniva l’anno scorso, ricade ora sul contri-buente l’onere di determinare le imposte e le sanzioni dovute: evidentemente gli uffici sono stati sovraccaricati dal lavoro per l’elaborazione delle domande dell’anno scorso.
In caso di denuncia di contanti o valori al portatore in Italia (p.es. in cassette di sicurezza) si presume salva prova contraria, che sono stati conseguiti in parti uguali nel 2015 e nei quattro anni precedenti.
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Pagamento delle imposte da parte di privati
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Per le persone fisiche senza partita IVA, il pagamento dei modelli F24 per importi superiori a 1.000 Euro era possibile solo tramite servizi telematici. Quest’obbligo è stato soppresso. In assenza di compensazioni per i privati è quindi nuovamente possibile provvedere al versamento anche con il modello F24 cartaceo da presentare direttamente in banca. Per i pagamenti in cui sono previste delle compensazioni, è rimasto tutto invariato (presentazione tramite servizi telematici).
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Termini versamenti delle imposte (Art. 7-quater, co. 19) |
Il termine per il versamento del saldo e acconto IRPEF e IRAP, così come per le addizionali è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno (e con una mag-giorazione dello 0,4% al 30 luglio).
Per le società di capitali le relative imposte sono ora da versare entro il 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio. Le novità hanno effetto dal 1° gennaio 2017. Il termine del 16 giugno resta invariato per il pagamento dell’imposta comunale (IMI in Alto Adige) dell’IMU e del TARI (nel resto d’Italia).
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Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-46-22.12.2016 - Collegato alla finanziaria 2017 dopo la conversione