Decreto legge n° 91/2014 („decreto competitività“) convertito in legge
Il decreto legge 91/2014, cosiddetto „decreto competitività”, sul quale vi abbiamo informato con le nostre ultime circolari, era stato emanato il 24 giugno 2014. Il decreto è stato definitivamente approvato il 7 agosto scorso dal Senato e quindi convertito in legge: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è questione di giorni. In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche al decreto originale. Di seguito un panoramica delle disposizioni approvate.
Agevolazioni fiscali: | ||||||||||||||||||||||||||||
Credito d’imposta pari al 15% sugli investimenti in beni strumentali |
Il decreto in esame ha introdotto un credito d’imposta pari al 15% degli investimenti effettuati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti.
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti: • di importo superiore a € 10.000 per singolo bene; • effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015; • in beni nuovi strumentali (macchinari e impianti) compresi nella sezione 28 della tabella Ateco 2007. Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia. L’agevolazione in esame non è stata modificata in sede di conversione in legge del D.L. 91/2014. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016. Per ulteriori informazioni in merito all’agevolazione in questione ed ai beni agevolati rimandiamo alla nostra circolare n. 29 del 5 luglio 2014.
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Compensazione del credito d’imposta ACE con debito d’imposta IRAP |
Il c.d. decreto competitività (DL n. 91/2014) introduce alcune modifiche anche alla disciplina dell’“aiuto alla crescita economica”, meglio noto come ACE. Tali misure si affiancano alle modifiche già apportate dalla legge di stabilità 2014, la quale ha innalzato l’aliquota del rendimento nozionale dell’ACE al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. L’agevolazione ACE consiste in una deduzione dall’imponibile IRPEF e IRES (ma non dall’imponibile IRAP). L’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto può essere riportato in avanti illimitatamente, e computato in aumento dell’importo deducibile ACE per i periodi d’imposta successivi.
Novità: il decreto competitività introduce la facoltà di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto, in luogo del riporto dell’eccedenza stessa a valere sui redditi degli anni successivi. Tale credito d’imposta è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio. I soggetti IRES devono applicare l’aliquota del 27,5% all’eccedenza, per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando per il regime del credito d’imposta. I soggetti IRPEF, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta. La possibilità di utilizzare tale agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2014 ed è alternativa al riporto dell’eccedenza ai periodi d’imposta successivi. Esempio: Ipotizziamo un aumento del patrimonio netto nel 2014 di 1 milione di Euro. La deduzione dalla base imponibile IRES ammonta ad Euro 40.000. Assumendo un reddito d’impresa di Euro 10.000, l’eccedenza ammonta ad Euro 30.000. Tale eccedenza può essere riportata in avanti oppure in alternativa trasformata in un credito d’imposta IRAP. Scegliendo la trasformazione, il credito d’imposta ammonterebbe ad Euro 8.250 (27,5% su 30.000) da ripartire in cinque quote costanti (1.650 euro ogni anno).
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Crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari |
Il DL 91/2014 prevede anche alcune agevolazioni per le imprese agricole e agroalimentari al fine di sostenere il “Made in Italy”. Nello specifico, le agevolazioni in esame riguardano le imprese che producono prodotti agricoli, nonché le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari.
- A tali soggetti, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un investimento massimo di 50.000 Euro. Le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (2014, 2015 e 2016) - È inoltre riconosciuto un credito d’imposta con riferimento alle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la creazione di nuove reti di imprese. I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Con appositi decreti saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei suddetti crediti d’imposta. - Viene previsto una nuova detrazione IRPEF per i “giovani agricoltori”, in relazione ai terreni presi in affitto. - È stata disposta l’introduzione di un incentivo a favore delle imprese agricole, che nel periodo compreso tra l’1.7.2014 e il 30.6.2015, assumono giovani disoccupati under 35. Il valore dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, se le assunzioni in argomento comportano un incremento occupazionale. Anche in questo caso mancano le disposizioni per l’attuazione. - Le deduzioni IRAP previsti per contratti di lavoro a tempo indeterminato sono concesse nella misura del 50% per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni e per almeno 150 giornate all'anno. - Il decreto poi prevede che in caso di mancata coltivazione, il reddito dominicale debba essere determinato secondo le regole ordinarie. - A seguito dell’intervento è stato anche modificato il coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario; gli effetti che ne derivano sono però di modesta entità. Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti.
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Riduzioni degli incentivi per impianti fotovoltaici
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Drastica riduzione per gli impianti fotovoltaici
Prolungamento del periodo di incentivazione a 24 anni
Riduzione temporanea e successivo recupero del contributo/ incentivo
Riduzione forfettaria tra il 6% e l‘8%
Già dal 1° luglio 2014 pagamenti ridotti
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Nonostante le critiche e gli allarmi sull’impatto per le imprese del settore fotovoltaico sono stati confermati i tagli agli incentivi per gli impianti fotovoltaici con potenza installata nominale di oltre 200 kW, con alcune varianti rispetto alla prima versione, che non intaccano lo spirito della norma ma ne attenuano le conseguenze. Le riduzioni saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2015. È stato tra l’altro chiarito che nel caso di più impianti di piccole dimensioni che solo complessivamente superano i 200 kW, non operano le riduzioni di cui in argomento. Stando a quanto riportano organi di stampa, si stanno già preparando i ricorsi contro la norma in oggetto.
In concreto l’impresa potrà scegliere a partire dal 1° gennaio 2015 tra le seguenti varianti.
Variante A: L’impresa può optare per la riduzione dell’incentivo nella misura tra il 17% ed il 25%, dipendente dall’attuale durata residua del periodo ventennale incentivato: in cambio ottiene il prolungamento da 20 a 24 anni del periodo incentivato. Di seguito una tabella esplicativa:
La suindicata riduzione garantisce in sostanza all’esercente l’impianto nominalmente lo stesso incentivo complessivo, spalmato su 24 anni anziché 20. In effetti si tratta comunque di una penalizzazione per i tre seguenti motivi: 1) in primo luogo gli incentivi vengono pagati più tardi di dieci/venti anni, con un effetto finanziario che dipenderà dallo sviluppo futuro dell’inflazione e dei tassi di interesse; 2) secondariamente gli impianti subiscono come noto una fisiologica riduzione della performance tecnica, cosicché si può prevedere una produzione ridotta negli ultimi quattro anni “aggiuntivi”, con conseguente minore introito da incentivo; 3) infine spesso il prolungamento da 20 a 24 anni può comporta un ulteriore costo in termini di diritto di superficie o di concessione, con aggravio del conto economico.
Variante B: Con la seconda variante viene mantenuto il periodo incentivato di 20 anni, il produttore deve però accettare una sostanziosa riduzione dell’incentivo per alcuni anni, incentivo che verrà “recuperato” negli anni successivi. La misura della riduzione, e del conseguente recupero successivo, deve essere stabilita con un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro il 1° ottobre 2014. Valgono anche in questo caso le considerazioni 1) e 2) indicate per la variante A.
Variante C: Anche per la terza variante si mantiene il periodo di incentivo di 20 anni, ma per il periodo restante il produttore deve accettare una riduzione a forfait definitiva. Detta riduzione, che nella prima versione della legge era stabilita nella misura dell’8%, è stata infine rimodulata nel seguente modo: - 6% per impianti con potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW; - 7% per impianti con potenza nominale superiore a 500 kW fino a 900 kW; - 8% per impianti con potenza nominale superiore a 900 kW.
L’opzione per una delle tre varianti dovrà esser esercitata entro il prossimo 30 novembre 2014; nel caso l’operatore non eserciti alcuna opzione, verrà applicata d’ufficio la variante C. Non appena noti i termini della variante B vi informeremo al fine di prendere la decisione più conveniente. Siamo anche in grado di sostenervi nell’effettuazione dei calcoli di convenienza. La legge di conversione prevede infine anche la possibilità per le imprese di cedere fino all’80% degli incentivi percipiendi a operatori finanziari internazionali tramite asta organizzata dall’Authority per l’Energia. Anche in questo caso si è in attesa di emanazione di un provvedimento attuativo. Sempre in relazione agli impianti fotovoltaici, l’Amministrazione è stata autorizzata a riformare il sistema cosiddetto dello “scambio sul posto” a partire dal 1° gennaio 2015. Le relative disposizioni attuative verranno pubblicate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Dovrebbe essere possibile in futuro optare per tale sistema per impianti fino a 500 kW (attualmente fino a 200 kW), una novità da valutare positivamente.
Le suddette riduzioni verranno applicate dal 1° gennaio 2015. Indipendentemente dalla grandezza dell’impianto però, già a partire dal 1° luglio/secondo semestre 2014 gli incentivi verranno pagati mensilmente soltanto nella misura del 90% di una produzione teorica stimata, con conguaglio in base alla produzione effettiva dell’anno entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tale misura renderà notevolmente più difficile la redazione dei bilanci di esercizio e più “critici” i business-plans degli operatori.
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Sabatini-bis e fondo di garanzia: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sabatini-bis: accesso semplificato |
Il „Decreto del Fare (DL 69/2013) ha introdotto una nuova versione della cosiddetta “Legge Sabatini” che prevedeva per le PMI la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto di beni strumentali all'attività dell'impresa. In particolare, viene riconosciuto alle PMI un contributo in conto interessi, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% per finanziamenti con durata massima di 5 anni e di valore non inferiore a 20.000 Euro e non superiore a 2 milioni di Euro. La norma agevolativa prevede, altresì, che tali finanziamenti possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento (L. n. 662/96). La valutazione del merito creditizio è demandata direttamente alla banca erogatrice del finanziamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo per lo smaltimento degli pneumatici: | ||||||||||||||||||||||||||||
Contributo pneumatici imponibile IVA |
Il DL 91/2014 integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, stabilendo che esso:
- costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita; - è applicato dal produttore o dall'importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; - il contributo è considerato una prestazione accessoria alla spedizione, rispettivamente al montaggio e quindi va applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%; - deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture. Questa novità è stata introdotta in sede di conversione in legge del DL 91/2014. Finora tale contributo non era soggetto ad IVA; con l’entrata in vigore del decreto di conversione (nei prossimi giorni) si dovrà applicare l’IVA anche su tale contributo. Nel caso in cui tale novità è rilevante per Voi, Vi chiediamo di contattarci nei prossimi giorni.
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Agevolazioni per i finanziamenti delle società: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritenute sugli interessi pagati verso l‘estero |
Sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti da parte di banche estere si applicava finora una ritenuta tra il 10% e il 26% (a seconda della convenzioni contro le doppie imposizioni).
Grazie al DL n. 91/2014, oggi è più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri. L’esonero da ritenuta opera anche con riguardo agli interessi corrisposti a stabili organizzazioni italiane di banche estere.
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Emissione di obbligazioni |
L’emissioni di obbligazioni a favore di soggetti investitori “qualificati” viene agevolata. In passato gli interessi passivi corrisposti erano deducibili solo se inferiori ad una certa soglia, attualmente al 0,25%, salvo il caso in cui le obbligazioni erano detenute a sua volta da una banca. Di fatto ciò aveva reso tale strumento inutilizzabile.
Il DL 91/2014 ha eliminato tale limite; le PMI possono quindi godere di uno strumento alternativo al credito bancario per finanziare direttamente la propria attività. Inoltre il DL ha modificato il regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento (in luogo della ritenuta del 26 per cento) sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati. Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
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Novità in materia di diritto societario | ||||||||||||||||||||||||||||
Organo di controllo nelle srl
Capitale minimo per le Spa |
Sostanzialmente invariate sono rimaste anche le modifiche al diritto societario, che riguardano la nomina dell’organo di controllo nell società a responsabilità limitata e il capitale minimo e il diritto di voto plurimo nelle società per azioni.
Dal 25 giugno 2014 il criterio del limite del capitale sociale per le srl non vale più quale parametro per la nomina di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, ma anche revisore legale dei conti). In altre parole: se fino al 24 giugno 2014 con un capitale sociale da 120.000 Euro in poi una società a responsabilità limitata era obbligata a nominare un organo di controllo, ora tale obbligo non sussiste più. Soltanto nelle seguenti ipotesi una srl deve nominare un organo di controllo (norma invariata rispetto al passato): - la società deve redigere il bilancio consolidato (in qualità di consolidante); - la società controlla una società obbligata al controllo legale o alla revisione legale dei conti; - la società ha superato per due esercizi di seguito due dei seguenti parametri dimensionali: somma totale di bilancio superiore a 4,4 milioni di Euro, ricavi superiori a 8,8 milioni di Euro e numero medio dei dipendenti superiore a 50. La modifica delle norme in materia rappresentano per le società una giusta causa per la revoca degli organi di controllo in carica prima della loro scadenza naturale, se ricorre la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina: tale aspetto è stato chiarito in sede di conversione del decreto legge.
La soglia minima del capitale per la costituzione di una società per azioni è stata abbassata da 120mila Euro a 50mila Euro. In tale si intende facilitare l’accesso a tale fattispecie societaria: si rammenta che la Spa è sempre obbligata a nominare un Collegio Sindacale. È stata confermata altresì la possibilità di prevedere negli statuti delle Spa quotate il voto plurimo per determinate categorie di azionisti, che detengono le azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi: in taluni casi possono essere attribuiti due voti per azione. Come detto, la norma è essenzialmente destinata alle Spa quotate in Borsa o sulla strada della quotazione, per consentire di mantenere la posizione di azionista di riferimento, ed incentivare così la quotazione di società. |
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti.
Distinti saluti
Dr. Josef
scarica qui la circolare C-33-20.08.2014 - Decreto competitività