Decreto Legge per la Manovra Correttiva

Decreto Legge per la Manovra Correttiva

A fronte delle pressioni provenienti dai mercati finanziari internazionali e dall’Unione Europea, in data 30 giugno 2011 il Governo ha varato un pacchetto con misure di risparmi e tagli del valore di 47 miliardi di Euro. I risparmi programmati sostanzialmente produrranno i loro effetti solo successivamente al 2013. Il pacchetto di misure è stato emanato con il D.L. 98/2011 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6 luglio 2011. Negli articoli 23 e seguenti sono contenute anche diverse modifiche alla normativa fiscale attualmente vigente. Tuttavia, a differenza delle altre misure di risparmio programmate, la maggior parte di queste entrano in vigore immediatamente. Riportiamo qui di seguito un riepilogo delle novità più importanti in materia tributaria, che potranno subire modifiche in fase di conversione in legge.

 

  1. Novità per imprese
 

ammortamento beni gratuit-amente devolvibili (art. 23, comma 10-11)

 

Una novità riguarda l’ammortamento di beni gratuitamente devolvibili che, alla scadenza della concessione, passano di proprietà. Fino ad oggi questi beni erano ammortizzabili ai sensi dell’art. 104 Tuir in base alla durata della concessione. È previsto che l’ammortamento fiscale dal 2011 non possa essere superiore all’1% del costo di tali beni, quindi, ai fini fiscali, devono essere ammortizzati in 100 anni. Di conseguenza al termine della concessione si registreranno notevoli perdite fiscali.

Esempio: per le centrali idroelettriche è previsto che i bacini e le condotte forzate al termine della concessione passino in proprietà dell’ente concedente. Finora questi beni sono stati ammortizzati secondo la durata della concessione, in genere in 30 anni. Dal 2011 è previsto l’ammortamento con l’aliquota dell’1%. Da questa norma il governo prevede maggiori entrate per il 2012 per circa 218 milioni Euro. La normativa si applica anche alle concessioni per la costruzione e l’esercizio di opere pubbliche.

 

 

perdite fiscali (art. 23 comma 9) È stato modificato l’art. 84 TUIR relativo al riporto delle perdite fiscali. Finora era ammesso il riporto delle perdite fiscali non oltre il 5° periodo d’imposta successivo quello in cui si è verificata la perdita. Ora è previsto che la perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta possa essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, senza limiti di tempo, tuttavia in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta.

Esempio: nel 2011 è conseguita una perdita di 100 e nel 2012 e 2013 un’utile di 50; quindi nel 2012 e nel 2013 possono esser compensate perdite per 40 (80% di 50). La compensazione delle perdite viene quindi prolungata nel tempo.

Al momento questa novità vale solo per le società di capitali ed é applicabile alle perdite conseguite già nel 2011.

Rimane invariato il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione se riferite ad una nuova attività produttiva, per i quali non vale il limite dell’80%..

 

affrancamento partecipazioni di controllo – art. 23, commi da 12 a 15

 

La possibilità di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% è estesa anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria, imputabili a avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Tale previsione è applicabile alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti. Per le operazioni effettuate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2011 (in generale 2010 e precedenti), l’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.11.2011. Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale dal 2013). Le modalità attuative di questa norma sono demandate ad un apposito Provvedimento di cui vi informeremo.

   
studi di settore (art. 23, comma 28) In caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio, è ora applicabile la sanzione in misura massima (Euro 2.065).

La sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, se il modello non è stato presentato nemmeno a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio.

Inoltre, è ammesso  il ricorso all’accertamento induttivo nel caso di infedele compilazione del modello degli studi di settore quando l’errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (superiore a 10%) del reddito. Questa disposizione vale già per le dichiarazioni dei redditi per il 2010 da presentare entro settembre 2011 (Unico 2011).

L’Amministrazione finanziaria in futuro dovrà pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre i modelli e gli istruzioni per gli studi di settore, mentre eventuali successive integrazioni dovranno essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo successivo.

Consiglio: come precedentemente evidenziato, la normativa prevede l’eventualità per le imprese in contabilità ordinaria di subire un accertamento induttivo in caso di scostamento dagli studi di settore significativo, quindi è opportuno compilare gli studi di settore con la massima attenzione.

 

revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti (art. 23 comma 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni si discute della riforma della disciplina degli ammortamenti. A decorrere dal 2013 sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ai sensi della direttiva comunitaria. È previsto che:

- i beni materiali che non subiscono perdite di valore, come terreni e opere d’arte, non siano ammortizzabili;

- gli immobili debbano essere ammortizzati in 40 anni, quindi con l’aliquota del 2,5%;

- gli altri beni materiali con vita utile lunga vengano ammortizzati in 15 anni;

- gli altri beni vengano raggruppati e ammortizzati in 4 anni con un’aliquota del 25%;

Le novità in materia di ammortamenti influenzeranno anche la durata dei contratti di leasing.

Per i beni immateriali è previsto l’ammortamento in 15 anni.

Consiglio: la riduzione delle aliquote di ammortamento vale solo dal 2013; nella redazione del business plan però si deve considerare già adesso. Le nuove quote di ammortamento sono applicabili ai fini IRES, non valgono invece ai fini IRAP e per l’ammortamento civilistico. Quindi in futuro ci saranno differenze tra l’ammortamento civile e fiscale. Ai fini civilistici l’ammortamento deve tenere conto della vita utile dei beni.

 

tassazione agevolata per premi e incrementi della produttività (art. 26) Come per il 2011 è previsto anche per il 2012 l’applicazione di una “tassazione agevolata” delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi legati all’incremento della produttività, se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi.

La misura della detassazione nonché dello sgravio contributivo (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro) sarà fissato con un apposito Provvedimento entro il 2011, sulla base dei fondi stanziati a tal fine.

 

 

 

IRAP (art. 23, commi 5 e 6

Sono aumentate le aliquote IRAP applicabili al valore della produzione delle banche e degli altri enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione. In particolare, banche e altri enti e società finanziarie, devono applicare l’aliquota Irap del 4,65% (anziché del 3,9%), mentre le imprese di assicurazione devono applicare l’aliquota IRAP del 5,90% (anziché del 3,9%). Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011. Le nuove aliquote devono quindi essere considerate per il calcolo degli acconti da versare nel 2011.
 

 

revoca partita iva (art. 23 comma 22)

 

 

Per le partite IVA “inattive da tempo”, è ora prevista la revoca d’ufficio. La partita IVA è revocata se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo o se non ha presentato, qualora obbligato, la dichiarazione IVA. Il provvedimento di revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.

È anche prevista la possibilità di sanare le posizioni IVA, per le quali è stata omessa la cancellazione, con il pagamento di una sanzione ridotta di 129 Euro da pagare entro il 4 ottobre 2011.

Consiglio: Con il pagamento della sanzione è sanabile anche l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, è opportuno quindi prendere in considerazione questa possibilità. Dettagli sulle modalità di pagamento e sulle eventuali comunicazioni devono essere stabilite dall’Amministrazione finanziaria. Vi  informeremo in merito.

 

elenchi clienti fornitori   (art. 23 comma 41) In merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.000 / 3.600 al lordo dell’IVA, le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione, se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carte di credito/debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. Ora i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con tali mezzi.

 

nuovo regime per le nuove imprese (art. 27) Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese e in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro è introdotto un nuovo regime delle “nuove iniziative” che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

Dal 1° gennaio 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo o che l’hanno intrapresa dal 2008. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Va evidenziato che rispetto alla bozza di decreto il testo definitivo non prevede alcuna limitazione all’applicazione del nuovo regime in esame in base all’età del contribuente.

 

ritenute su interessi e sui canoni corrisposti

(art. 23 comma 3)

È stata introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti al soggetto non residente “a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori” negoziati in mercati regolamentati di uno Stato UE ovvero degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo e garantiti dalla società che corrisponde gli interessi, dalla società capogruppo controllante ovvero da una società controllata dalla stessa controllante. L’atto di garanzia è in ogni caso soggetto all’imposta di registro nella misura dello 0,25%. Tale ritenuta si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

È prevista infine la possibilità di applicare la nuova disciplina anche agli interessi già corrisposti per i prestiti in corso al 6.7.2011 “a condizione che il sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali”. In tal caso l’imposta è dovuta nella misura del 6% e la stessa è sostitutiva anche dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.

Consiglio: in tutti i casi dove è applicabile una ritenuta a seguito della direttiva madre-figlia o di una convenzione contro la doppia imposizione serve una certificazione da parte del beneficiario degli interessi, nella quale deve essere confermato anche che il percipiente è l’effettivo beneficiario degli interessi.

 

  1. ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55%

 

ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55% – (art. 23 comma 8)

 

È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;

- gli interventi di risparmio energetico, per i quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Consiglio: La riduzione, secondo la ANCE, vale per pagamenti effettuati dal 6 luglio 2011. Vi invitiamo a controllare che la banca da tale data non applichi più la ritenuta del 10%.

Il metodo di calcolo non cambia a seguito della riduzione della ritenuta d’acconto. Ai sensi della circolare n. 40 del 28 luglio 2010 vale tuttora l’applicazione dell’IVA in misura del 20%. L’importo versato viene diviso per 1,2 e su quest’importo viene applicata l’aliquota del 4%. Esempio: se l’importo versato è di 15.000 Euro, la base imponibile per l’applicazione della ritenuta d’acconto è di 12.500 Euro, la ritenuta d’acconto del 4%, pari quindi a 500 Euro.

  1. altre novità

 

decorrenza esecutività avvisi di accertamento (art. 23 comma 30) È prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

Ricordiamo: gli avvisi di accertamento emessi sono immediatamente esecutivi, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione a ruolo per la loro riscossione, salvo i tempi previsti per la presentazione del ricorso.

 

 

definizione liti pendenti (art. 39 comma 12) Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio può chiudere o definire la lite fiscale, di valore non superiore a Euro 20.000, pendente alla data dell’1.5.2011.

Le liti pendenti del valore non superiore a 2.000 Euro possono essere definite con il pagamento di 150 Euro.

Le somme dovute per la definizione di liti dal valore compreso tra 2.000 e 20.000 Euro, ammontano al

- 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;

- 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione e

- 30% del valore della lite in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione.

La somma è dovuta entro il 30 novembre 2011.

Nelle prossime settimane discuteremo con voi le liti pendenti in essere e l’eventuale definizione di queste.

È prevista, come per i procedimenti civili, l’applicazione del contributo unificato anche al processo tributario. Il contributo è calcolato a scaglioni, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.

importo liti pendenti Euro somma dovuta Euro
fino a 2.582,28 30,00
da 2.582,28 a 5.000,00 60,00
da 5.000,00 a 25.000,00 120,00
da 25.000,00 a 75.000,00 250,00
da 75.000,00 a 200.000,00 500,00
superiore 200.000,00 1.500,00

 

reclamo e mediazione (art. 39 comma 9 – 11) Per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, notificate dall’1.4.2012 e di valore non superiore a Euro 20.000, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l’atto. Queste provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

 

super bollo  (art. 23 comma 22) Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):

- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

- pari a Euro 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

Esempio: per un’autovettura con 280 KW il super bollo ammonta a 550 Euro (280 KW – 225KW = 55 KW *10 Euro). Ovviamente questa addizionale è in aggiunta alla tassa automobilistica.

L’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

 

accertamento con adesione e conciliazione giudiziale (art. 23 comma 17-20)

 

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell’accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale è eliminato l’obbligo di prestare garanzia qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a Euro 50.000. Per effetto di ciò, il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell’intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). Inoltre è ora previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme e l’applicazione del doppio della sanzione sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Le predette novità si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 e alle conciliazioni giudiziali già perfezionale, anche con la prestazione della garanzia, dopo il 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

 

imposta di bollo sui depositi titoli (art. 23 comma 7)

 

Sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli. L’imposta di bollo per ogni esemplare con scadenza annuale ammonta a Euro 120, con scadenza semestrale a Euro 60, con scadenza trimestrale a Euro 30 e con scadenza mensile a Euro 10. Dal 2013, se il valore nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascuna banca è inferiore a Euro 50.000, l’imposta viene aumentata del 25% e, se il valore è superiore a Euro 50.000, l’imposta viene aumentata di oltre il 300%.

 

sanzioni per versamenti con ritardo

(art. 23 comma 31)

La sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, a un importo pari ad 1/15 dell’imposta, per ciascun giorno di ritardo ed è estesa a tutti i versamenti. Quindi la sanzione prevista è pari, fino il 15° giorno, al 2% per ogni giorno di ritardo. Oltre alla sanzione ridotta rimane applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, pertanto la sanzione, in caso di ravvedimento, è pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo. Fino ad oggi, in caso di ravvedimento, la sanzione applicabile per ritardati pagamenti effettuati entro il 30° giorno era del 2,5%.

 

 

Vi terremo informati circa le modifiche intervenute nel corso della conversione in legge della manovra economica.

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-26- Manovra correttiva