Decreto “mille proroghe” convertito in legge

In Italia i cd. decreti „mille-proroghe“ vantano una lunga tradizione: a fine anno solitamente vengono emanati decreti che contengono varie proroghe ed altre misure d’urgenza. Non fa eccezione il DL 228/2021, che però in sede di conversione in legge è stato notevolmente arricchito di ulteriori misure che non erano state inserite nel decreto originario. La legge n° 15 del 25 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazz. Uff. il 28 febbraio ed è entrata in vigore il 1° marzo 2022.

Di seguito le principali novità:

Credito di imposta investimenti – Consegna fino a fine anno (art. 3-quater)

Come noto il credito di imposta sugli investimenti è stato decisamente ridotto a fine anno a partire dal 2022. Vale peraltro la regola transitoria in base alla quale si può fruire della “vecchia” agevolazione se l’ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto di almeno il 20% entro la data del 31 dicembre 2021, a condizione che l’investimento venga poi realizzato entro il 30 giugno 2022. Tale termine finale, a causa delle difficoltà nella catena delle forniture (materie prime, semilavorati ecc.), è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Naturalmente restano valide le altre condizioni di cui sopra.

Assemblee società (art. 3, comma 1)

Le assemblee di Spa e Srl potranno, per via del protrarsi della pandemia da COVID, essere tenute fino al 31 luglio 2022 in maniera semplificata (come da DL 18/2020) per conferenza telefonica o videoconferenza, anche se tale modalità non è prevista dallo statuto. Sono altresì ammesse le delibere con il sistema circolare per le Srl, anche se non previste dallo statuto.

Attenzione: la suddetta misura non riguarda la possibilità in generale di approvare i bilanci entro il termine più ampio dei 180 giorni! Quindi chi non approverá il bilancio entro il 30 aprile 2022 dovrà adeguatamente argomentare tale ritardo.

Copertura perdite (art. 3, comma 1-ter)

Resta in vigore anche per il bilancio al 31.12.2021 la deroga all’obbligo di coprire le perdite di bilancio senza indugio: a causa della pandemia tale obbligo dovrá essere adempiuto entro cinque anni. In concreto tale facilitazione si applica alle fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis C.C. (riduzione del capitale sociale di oltre un terzo) ovvero agli artt. 2447 e 2482-ter (ricostituzione del capitale sociale negativo ecc.).

In nota integrativa andrà data adeguata informativa al riguardo.

Sospensione degli ammortamenti (art. 1, comma 5-quinquiesdecies)

Anche per i bilanci 2021 è consentito portare in deduzione le quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche se a causa della pandemia da COVID ai fini civilistici non vengono stanziate nel bilancio. E ciò indipendentemente dal fatto che si sia usufruito di tale possibilità anche nel 2020. Anche in questo caso andrá data adeguata informativa in nota integrativa.

Indicazione contributi pubblici ottenuti (art. 3 septies)

Tutte le imprese iscritte al Registro Imprese sono tenute ai sensi dell’art. 1, comma 125-ter, legge 124/2017 a indicare tutti i contributi pubblici ottenuti sulla propria pagina internet oppure nel bilancio entro il 30 giugno dell’anno seguente. Le societá di capitali possono facilmente adempiere con l’adeguata informativa in nota integrativa. Le societá di persone e le imprese individuali invece devono informare attraverso internet oppure si possono rivolgere alle associazioni di categoria che possono pubblicare i dati per loro conto. Per il 2020 tale obbligo era stato da ultimo prorogato al 1° gennaio 2022, termine che ora è stato spostato al 1° luglio 2022, mentre il termine per le comunicazioni relative al 2021 era già stato fissato al 30 giugno 2022, termine ora pure prorogato al 1° gennaio 2023.

Omissioni vengono punite con sanzioni dell’1% dell’importo del contributo, con un minimo di Euro 2.000; sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contributi fino ad Euro 10.000 così come quelli accessibili a tutti, quali ad esempio i crediti di imposta per investimenti.

Importante: Invitiamo in particolare le società di persone e le imprese individuali ad attivarsi per tempo per adempiere a questo obbligo di informazione/comunicazione.

Pagamento rateale imposte (art. 2-ter)

I piani rateali di cartelle di pagamento scaduti prima dell’8 marzo 2020 possono essere oggetto di richiesta di riformulazione entro il 30 aprile 2022 fino a ulteriori 72 rate mensili.

Limite pagamenti in contanti (art. 3, comma 6-septies)

Il limite ai pagamenti in contanti appena rideterminato in 1.000 Euro a fine anno viene di nuovo innalzato a 2.000 Euro. È probabile che tale limite subisca un ulteriore modifica, come promesso dal Presidente Draghi.

Interventi sugli immobili e bonus fiscali (art. 3-sexies)

Sono stati forniti alcuni chiarimenti:

  • per tutti i costi supplementari sostenuti per asseverazioni, visti di conformità ecc. nel periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 spetta la detrazione di imposta.

  • per i lavori che non necessitano di concessione edilizia e per quelli fino ad Euro 10.000 nel periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 non è necessaria l’asseverazione dei prezzi e nemmeno il visto di conformità.

La confusione introno ai bonus edilizi creata negli ultimi tempi dovrebbe essere risolta con un apposito decreto previsto a breve.

Pagamento/recupero IRAP (art. 20-bis)

Chi ha superato a suo tempo il limite del “temporary framework” (800.000 Euro pro tempore) non versando l’IRAP (ricordiamo: il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020), può versare il dovuto a recupero di quanto non versato entro il prossimo 30 giugno 2022 senza interessi e sanzioni.

Ricordiamo che vi abbiamo giá informati in passato a tale proposito.

Rinvio termini prima casa (art. 3, comma 5-septies)

  • la scadenza di un anno per la cessione della „vecchia“ prima casa, nel caso di acquisto di una nuova casa ma avendo già fruito in precedenza delle agevolazioni;

  • la scadenza di un anno per l’acquisto di una nuova casa, da adibire a „prima casa“, nel caso di cessione di altra casa acquisita con le agevolazioni, entro il termine speculativo di cinque anni,

  • la scadenza di un anno per l’utilizzo del credito per imposta di registro per l’acquisto di una nuova “prima” casa.

Acconto per appalti pubblici (art. 3, comma 4)

Negli appalti pubblici è possibile fino al 31 dicembre 2022 richiedere un acconto sull’importo del 30% anziché dell’usuale 20%, per migliorare la situazione finanziaria delle imprese.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider