Decreto Milleproroghe convertito in legge
La presente circolare verte sul decreto legge di fine anno (D.L. n.192 / 2014) contente numerosissimi rinvii e proroghe in ambito amministativo e finanziario (c.d. Milleproroghe) recentemente convertito in legge dal Parlamento apportando alcune modifiche al testo originario (L n. 11 del 27 febbraio 2015). La legge di conversione risulta in vigore dal 1° di marzo 2015 e in seguito ne riportiamo gli aspetti fiscali di maggior rilievo:
- Regime forfettario dei piccoli imprenditori e lavoratori autonomi (Art. 10, c. 12-undecies)
Come comunicato nella nostra circolare n. 11/2015, a partire dal 1° gennaio 2015 il regime forfettario dei piccoli imprenditori e lavoratori autonomi risulta essere mutato profondamente; in particolare è stato introdotto l’aumento dell’imposta sostitutiva dal 5 % al 15 %. Contestualmente sono stati abrogati gli originari regimi forfettari, pur prevedendo limitatamente al 2015 l’opzione di proseguire il regime semplificato (minimi), qualora quest’ultimo risulti piu vantaggioso. Conseguentemente i piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che iniziano l’attvità nel 2015 e realizzano ricavi (o compensi) fino ad € 30.000, potranno ancora optare per il regime dei minimi (tassazione sostitutiva del 5%), qualora non abbiano compiuto i 35 anni di etá.
Ne consegue che i piccoli imprenditori e lavoratori autonomi hanno due alternative:
- il “vecchio” regime semplificato (minimi), tassazione sostitutiva del 5 %;
- il nuovo regime di determinazione del reddito forfettario con tassazione del 15 %;
- Contributi alla gestione separata INPS (art. 10 – bis)
È prorogata anche per il 2015 l’aliquota contributiva del 27, 72% per contributi dovuti alla Gestione
separata INPS da parte dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA. Pertanto a questi soggetti non si applicherà l’aumento di tre punti percentuali previsto originarmiamente. Per quanto riguarda invece la maggioranza dei collaboratori non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, ovvero i soggetti senza partita IVA (nella regola soggetti che esercitano come attività principale quella di Sindaci o di Amministratori delle società, venditori porta a porta, associati in partecipazione) tale aumento invece trova applicazione gia a partire dal 2015 e pertanto dovranno corrispondere il 30,72 %.
Per completezza, si rammenta che lavoratori autonomi iscritti ad altra gestione obbligatoria ovvero anche pensionati, l’aliquota contributiva per il 2015 è pari al 23,5%, indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno di una partita IVA.
- Volutary disclosure (Art. 10, c. 12 – quatordiecies)
Il decreto d’urgenza contiene anche ulteriori correzioni alla legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti in paradisi fiscali. Infatti in presenza di accordi per lo scambio di informazioni tra lo stato italiano e paesi black list, stipulati entro il 2 di marzo 2015, le disposizioni per l’autodenucia prevedono alcune semplificazioni: In primis la non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento alla contestazione delle violazioni connesse alla compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF. Pertanto, in presenza di accordi per lo scambio di informazioni, valgono per i paradisi fiscali le medesime regole degli altri stati: gli ordinari termini di accertamento delle imposte sul reddito, sanzioni ridotte al 3 % e ordinari termini di accertamento sul Quadro RW. Ulteriore indicazione: In presenza delle novità introdotte alcuni paradisi fiscali tra i quali Svizzera, Lichtenstein e Monaco si sono affrettati a sottoscrivere gli accordi anzidetti con l’Italia. Alla luce di quanto sopra si puó sicuramente affermare che per i detentori di patrimoni in paradisi fiscali la situazione si fa sempre piú critica.
A breve Vi informeremo con una apposita circolare sulla c.d. “volutary disclosure”.
- Rateizzazione Equitalia (Art. 10, c. 12 – quinquies)
Per le aziende in ritardo nei pagamenti ad Equitalia di cartelle esattoriali, viene reintrodotta la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate. Si tratta in sostanza di una riapertura dei termini della stessa agevolazione, introdotta in giugno 2014. La richiesta di ammissione alla rateizzazione è da presentare entro il 31 luglio 2015. Prerequisito è il trovarsi in una situazione di mora alla data del 31 dicembre 2014. Preme evidenziare come i beneficiari della rateizzazione decadono dall’agevolazione in caso di mancato pagamento di 2 rate. Importante è inoltre ricordare come attraverso l’ammissione alla procedura di rateizzazione si precluda alle autorità la possibilità di ricorrere ad esecuzioni forzate.
- Dichiarazione IVA annuale (Art. 10, c. 8-bis)
L’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione IVA a fine febbraio e la contestuale abrogazione della Comunicazione IVA è stata posticipata di un anno. Così come nel passato dunque anche per il 2015 la dichiarazione IVA sarà da inoltrare entro il termine di settembre 2016 e la modifica entrerà in vigore con l’anno di imposta 2016 (consegna 2017).
- Produzione di energia da parte di imprenditori agricoli (Art. 12, commi 1 e 2)
La produzione di energia da fonti rinnovabili svolta nell’ambito di una attività agricolo-forestale è considerata accessoria a quest’ultima; gli utili conseguiti da tale attività accessoria verranno tassati, a partire dal 2016 (e solo per il 2016, salvo ulteriori proroghe), forfetariamente e considerando come utile conseguito il 25% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA.
Così come nel 2014, anche nel 2015 varrà invece la regola che le attività di produzione di energia fino a 2.400.000 kwh/annuo da fonti rinnovabili di carattere agricolo-forestale (es. impianti biogas) verranno tassate nell’ambito e dunque con le regole del reddito agricolo; nel caso di impianti fotovoltaici invece, il limite è di 260.000 kwh/anno. Soltanto la quota di produzione eccedente tali limiti verrà tassata considerando quale utile il 25% del relativo volume d’affari IVA.
Va precisato come gli incentivi non rientrino nell’ambito di applicazione di questa novità trattandosi notoriamente di importi fuori campo IVA.
- Rientro di laureati in Italia (Art. 10, comma 12-octies)
I laureati, ovvero coloro in possesso di un titolo di studio accademico (es. universitario), nati dopo il 1° gennaio 1969 e che siano rientrati in Italia tra il 20 gennaio 2009 ed oggi dopo aver soggiornato all’estero per un periodo minimo di 24 mesi continuativi, lavorando in qualità di imprenditori o dipendenti, avevano e hanno la possibilità di optare per una tassazione agevolata dei redditi conseguiti una volta rientrati in patria, che si sostanzia nell’applicazione di una aliquota di imposto ridotta al 30% per gli uomini ed al 20% per le donne. Questa agevolazione, inizialmente prevista fino alla fine del 2015, è stata ora prolungata fino al 31.12.2017.
L’agevolazione è dunque utilizzabile anche dagli studenti che negli ultimi due anni abbiamo conseguito il proprio titolo accademico di specializzazione all’estero ove abbiano risieduto per almeno 24 mesi continuativi. Coloro che beneficiano dell’agevolazione devono spostare la propria residenza in Italia entro 3 mesi dall’inizio dell’attività ovvero dalla data dell’assunzione in Italia, ed ivi risiedere per almeno 5 anni.
L’agevolazione è di sicuro interesse anche per il datore di lavoro, per il quale sarà dunque importante verificare l’applicabilità o meno per i propri dipendenti dell’agevolazione in parola.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-19-27.03.2015 conversione in legge del decreto Milleproroghe