Come già comunicato, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 28) prevede un credito d'imposta pari al 60% dei canoni pagati per gli immobili utilizzati nell'attività d'impresa, a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Di seguito riportiamo maggiori dettagli in merito:
Beneficiari
Il credito d'imposta è concesso a imprese, professionisti, enti commerciali ed enti non commerciali che nell'esercizio precedente avevano realizzato ricavi di vendita (ai fini delle imposte sul reddito) non superiori a 5 milioni di Euro.
Per le società con esercizio diverso da quello solare si intende il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È prevista un’importante eccezione: per le strutture alberghiere e agrituristiche il beneficio fiscale compete indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Ciò significa che possono beneficiare del credito d’imposta anche se per esempio nell'anno precedente hanno realizzato vendite per importi minimi.
Quali mensilità?
Il credito d'imposta è generalmente concesso per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mentre le imprese del settore turistico, che svolgono solo attività stagionali, possono accedere al beneficio per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
Il credito d’imposta può essere concesso se nel mese in esame c’è stato un calo del fatturato (da calcolare secondo la normativa IVA) di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ad es. aprile 2019/aprile 2020).
Può capitare che il credito sia fruibile solo per una o per due mensilità, in quanto la verifica deve essere effettuata mese per mese. Ad esempio, un soggetto che ha avuto un calo del 90% in aprile e un aumento del 70% in maggio rispetto agli stessi mesi dell'anno può beneficiare del credito d’imposta per il mese di aprile, ma evidentemente non per il mese di maggio.
Ammontare del credito d’imposta
In linea di principio, il credito d’imposta è pari al 60% del canone effettivamente pagato per il mese in riferimento, a condizione che l'immobile sia utilizzato in base a un contratto di locazione, di leasing o di concessione.
Se invece l’immobile è detenuto in base a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (ad es. contratto di logistica che comprende anche la messa a disposizione di un magazzino), il credito si riduce al 30%.
Il credito del 60% o del 30% spetta a decorrere dalla data del pagamento del canone di locazione.
Quali immobili?
A differenza di quanto previsto dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nel presente decreto non previsto che l’immobile utilizzato debba appartenere alla categoria catastale C/1.
Il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli immobili ad uso non abitativo, quindi tutti con l’esclusione dei beni classificati – di regola – nelle categorie da A/1 ad A/9.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. In base ad un'interpretazione prudenziale, l’agevolazione non dovrebbe spettare per gli immobili a loro volta subaffittati.
Di contro, l’attuale formulazione, che appare più ampia, sembrerebbe ammettere il credito d’imposta anche per l'affitto dei terreni. Si auspicano sul punto chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nuove disposizioni per marzo 2020
Per il mese di marzo era stato disposto ai sensi del D.L. 18/2020 un incentivo simile. I due incentivi chiaramente non sono cumulabili.
Va tuttavia detto che i contribuenti che non avevano diritto al credito d’imposta per il mese di marzo 2020 sulla base del precedente provvedimento (appunto D.L. 18/2020), potrebbero beneficiare ora e quindi retroattivamente per il mese di marzo, dello sgravio previsto dalle nuove disposizioni (D.L. n. 34/2020). Si ricorda che, ai sensi del D.L. 18/2020, per il mese di marzo, il credito d’imposta era previsto solo per le unità immobiliari locate, appartenenti alla categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non era concesso per gli immobili appartenenti ad altre categorie catastali, né a quelli detenuti sulla base di contratti di servizi o di affitto d’azienda.
Di contro, non erano state previste limitazioni in relazione ai ricavi conseguiti dall’utilizzatore nell’anno precedente.
Ne consegue che le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato nell'anno precedente non superiore a 5 milioni di euro, che hanno assunto in locazione immobili non compresi nella categoria catastale C/1 e che quindi non avevano diritto al credito d'imposta nel mese di marzo o, perché detenevano l’immobile non in base a un contratto di locazione di immobile commerciale, ma sulla base di un contratto d’affitto d’azienda o di servizi, possono ora, a condizione che a marzo abbiano subito un calo delle vendite di almeno il 50%, usufruire del credito d’imposta per il mese di marzo, nella misura del 60% per i contratti di locazione di immobili commerciali o nella misura del 30% per i contratti d’affitto d’azienda o di servizi.
Modalità di utilizzo del credito di imposta
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con modello F24 senza particolari requisiti formali.
Il codice tributo è 6914 e il periodo di riferimento è il 2020.
In alternativa, il credito d’imposta può essere trasferito a terzi, comprese banche e assicurazioni, secondo le nuove disposizioni (art. 122 del D.L. 34/2020); quest'ultima opzione, di particolare interesse per gli enti non commerciali, potrà essere utilizzata solo dopo l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.
Anche in questo caso si ricorda che il credito non è imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.