“Decreto Rilancio” – Misure di sostegno per imprese e professionisti (D.L. 34/2020)

Nella riunione del 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di urgenza 34/2020 denominato “Decreto Rilancio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed entrato immediatamente in vigore. Prevede interventi per complessivi 55 miliardi di Euro (!). In 323 pagine e in 266 articoli vengono adottate varie misure per il sistema sanitario, per la sicurezza sul lavoro e per la cassa integrazione dei lavoratori dipendenti, ma anche per le aziende e i liberi professionisti. Di seguito una prima panoramica delle innovazioni per imprenditori e liberi professionisti. Per il momento non saranno analizzate qui le misure speciali per i singoli settori economici (trasporti, editoria, ecc.) e quelle per i lavoratori dipendenti.

1. Contributi a fondo perduto e rafforzamento del patrimonio netto

Il provvedimento contiene misure di sicuro interesse, suddivise in tre fasce, a seconda del fatturato, con misure di aiuto diverse per ogni fascia:

1.1 Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di Euro (art. 25)

Alle aziende e ai liberi professionisti, così come alle aziende agricole, sono riconosciuti contributi in relazione alla diminuzione delle vendite nel mese di aprile 2020 rispetto all'aprile 2019, alle seguenti condizioni:

a) I ricavi o incassi ai fini delle imposte sul reddito (nota: non rileva il fatturato ai fini IVA) nel periodo d'imposta precedente non deve aver superato la soglia di 5 milioni di Euro e il fatturato ai fini IVA nel mese di aprile 2020 deve essere stato inferiore di oltre un terzo rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente. Questo secondo requisito non deve essere soddisfatto dalle aziende e dai professionisti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019.

Se queste condizioni sono date, spetta un contributo calcolato in base alla diminuzione del fatturato IVA e modulato in base ai ricavi o gli incassi realizzati nell’anno/periodo precedente:

  • importo minimo di 2.000 Euro per le società e di 1.000 Euro alle persone fisiche;
  • il 20% della perdita di fatturato alle imprese con ricavi nel 2019 fino a 400.000 Euro;
  • il 15% della perdita di fatturato alle imprese con ricavi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di Euro;
  • il 10% della perdita di fatturato verso società con ricavi 2019 compresi tra 1 milione e 5 milioni di Euro.

Importante: per i liberi professionisti, lo sgravio vale solo se non hanno un fondo di contribuzione obbligatorio. Sono quindi esclusi, ad esempio, i geometri, gli architetti, gli avvocati, i dottori commercialisti e i medici.
Il contributo è irrilevante ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
Per poter beneficiare dell'aiuto è necessario presentare una domanda apposita all'Agenzia delle Entrate competente; le relative forme e procedure saranno stabilite con una norma di attuazione e la domanda dovrà essere presentata entro i 60 giorni successivi.
Non appena saranno disponibili le disposizioni attuative vi informeremo nel dettaglio.

1.2 Rafforzamento del patrimonio netto delle PMI con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di Euro (art. 26)

La seguente misura dovrebbe essere a lungo termine di grande interesse. Riguarda le società di capitali (Srl, Spa e Sapa nonché le cooperative) e sono dettate le seguenti condizioni di accesso:
a) I ricavi ai fini delle imposte sul reddito (nota: in questo caso il fatturato ai fini IVA non conta) nel periodo d'imposta precedente devono essere compresi tra 5 milioni e 50 milioni di Euro;
b) i ricavi ai fini delle imposte sul reddito nel biennio marzo-aprile 2020 devono essere inferiori di oltre un terzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
c) Inoltre, sono previsti alcuni requisiti per quanto riguarda la regolarità della società:

  • al 31.12.2019 l'impresa non deve avere lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia.
  • deve essere in regola per quanto riguarda contributi e versamenti tributari;
  • deve possedere la regolarità nei confronti della normativa edilizia ed urbanistica, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
  • l’impresa deve essere in regola in relazione a precedenti aiuti di Stato.

Nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti sopra elencati e che gli aumenti di capitale siano deliberati ed i versamenti effettivamente effettuati tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono previste misure di aiuto in tre modalità:

  1. Credito d'imposta per il socio conferente: ai soci, indipendentemente dal fatto che siano persone giuridiche o fisiche, che sottoscrivono e versano aumenti di capitale in tali società, sarà concesso un credito d'imposta del 20% dell’aumento di capitale versato. Peraltro la partecipazione deve essere tenuta almeno fino al 31 dicembre 2023 e fino a tale data non possono essere pagati dividendi. Il limite massimo per l'investimento sovvenzionato è di 2 milioni di euro, in modo tale che il credito d'imposta per socio possa ammontare al massimo a 400.000 Euro.
  2. credito d'imposta per la società beneficiaria: contestualmente, alla società in cui viene effettuato l'aumento di capitale sarà riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% della perdita netta dell'esercizio 2020 se eccedente il 10% del patrimonio netto al 31 dicembre 2020, con un limite massimo del 30% dell'aumento di capitale di cui al punto precedente. Per beneficiare di tale sgravio, non possono essere pagati dividendi fino al 1° gennaio 2024.
    I suddetti crediti d'imposta sono irrilevanti ai fini dell'IRAP e delle imposte sul reddito e possono essere compensati senza limite massimo con l’F24.
  3. partecipazione dello Stato mediante obbligazioni o titoli di debito: sempre a condizione che siano soddisfatte le condizioni di accesso sopra descritte e che l'aumento di capitale sia effettuato, si può richiedere che lo Stato stesso partecipi al finanziamento della società – tramite la struttura Invitalia” – mediante la sottoscrizione di titoli di debito per l’importo inferiore tra il triplo dell'aumento di capitale suddetto ed il 12,5% dei ricavi della società. I titoli (di nuova emissione) hanno una durata di sei anni. L’anzidetta misura di sostegno è soggetta all'approvazione dell'Unione Europea.
    Il provvedimento contiene anche una serie di disposizioni anti-abuso, che non sono oggetto di trattazione in questa sede.
    Commento: Una valutazione finale di questa misura sarà certamente possibile soltanto quando saranno disponibili le relative disposizioni di attuazione e le istruzioni; tuttavia, si può già affermare che si tratta di un'opportunità unica per migliorare la capitalizzazione delle PMI, ed è opportuno prendere in considerazione tutte le possibilità offerte. Siamo disponibili ad assistervi e consigliarvi.

1.3 Patrimonio a destinazione vincolata (art. 27) per le società con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di Euro

Per le società con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di Euro sono invece previsti prestiti obbligazionari o partecipazioni temporanei tramite la Cassa Depositi e Prestiti.

1.4 Investimenti in imprese start-up innovative (art. 38)

Il periodo durante il quale le star-up innovative di nuova costituzione possono rimanere iscritte nell'apposito registro presso il Registro Imprese (con le relative agevolazioni) è prolungato di 12 mesi.
Inoltre, per gli investimenti in tali società sarà concesso un credito d'imposta del 50% (precedentemente il 30%), anche se gli investimenti annuali riconosciuti non potranno superare i 100.000 Euro.
Il periodo di detenzione minimo rimane invariato a tre anni. Le stesse regole si applicano alle cosiddette PMI innovative.

2. Altri aiuti e sgravi fiscali per imprese e professionisti

2.1 Sconto pagamento IRAP (art. 24)

Le società e i professionisti con ricavi (ai fini delle imposte sul reddito) fino a 250 milioni di Euro non dovranno più versare il saldo dell'IRAP per l'esercizio 2019 eventualmente dovuto, né versare il primo acconto IRAP per il 2020, originariamente dovuto nel mese di giugno. Il debito iscritto in bilancio per il 2019 potrà quindi essere stornato come provento straordinario nell'esercizio in corso. Nei casi in cui il bilancio non sia ancora stato approvato, si può anche considerare di neutralizzare il debito IRAP (solo il pagamento del saldo).
Chiarimento: non si rinuncia all'IRAP per l'anno fiscale 2019, ma solo al pagamento dell’eventuale saldo. Quindi, solo chi ha versato un minore anticipo per l'anno 2019 ovvero deve versare un saldo per il 2019 avrà un vantaggio reale.
Precisazione: sono escluse dall’agevolazione le società holding ai sensi dell'art. 162-bis TUIR, oltre a banche, intermediari finanziari, assicurazioni.

2.2 Credito d'imposta per canoni locazione e affitto (art. 28)

Requisiti di accesso:

  • Società e liberi professionisti con ricavi di vendita (ai fini delle imposte sul reddito) dell'esercizio precedente non superiori a 5 milioni di Euro;
  • per le aziende che gestiscono alberghi, ristoranti, bar e aziende di agriturismo non c'è un limite di ricavi;
  • Calcolo del calo mensile del fatturato (da calcolarsi secondo le disposizioni dell'IVA) di almeno il 50% rispetto all'anno precedente.

Premesso questo, alle aziende e ai liberi professionisti che hanno subito (o subiranno) un calo di fatturato di almeno il 50% nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, verrà concesso un credito d'imposta pari al 60% dell'affitto mensile. Il credito d'imposta spetta per gli immobili utilizzati per attività commerciali o professionali, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. A differenza di marzo, lo sgravio non è più limitato ai soli immobili della categoria C/1, quindi il credito d'imposta è disponibile principalmente per capannoni industriali, officine, uffici e negozi, ma non per le abitazioni.
Il credito d'imposta deve essere calcolato separatamente per ogni mese, sia in relazione alla perdita di fatturato che al canone e, come a marzo, è necessario il pagamento effettivo del canone per poter beneficiare del credito d'imposta.
Chi non utilizza l'immobile sulla base di un contratto di locazione, ma a sulla base di un contratto di affitto di azienda o di altri contratti di servizio, si trova comunque in una situazione di svantaggio: intale caso il credito d'imposta è ridotto al 30% del canone. Importante, un contratto di leasing è trattato come un contratto di locazione e darebbe diritto a un credito d'imposta del 60%.
Il credito può essere richiesto immediatamente in F24 dopo il pagamento del canone. Quindi, se il canone di locazione/affitto per aprile e maggio viene pagato in giugno, la compensazione può essereeffettuata immediatamente sul modulo F24. In alternativa, il credito può essere ceduto anche a terzi (comprese banche e assicurazioni).
Nota: La disposizione non contiene regole o restrizioni particolari in caso di affitti e/o locazioni tra società del gruppo.

2.3 Sospensione IMU (art. 177) per alberghi e ristoranti ed il settore turistico

Per gli immobili classificati nella cat. D/2 (principalmente alberghi e ristoranti, ma anche villaggi turistici, stabilimenti balneari ecc.) e utilizzati dal proprietario stesso, è stabilito l’esonero dal versamento della prima rata dell'IMU. Nota: l'Alto Adige ha una propria legge sull'imposta comunale sugli immobili (GIS) e si dovrà chiarire se anche i comuni rinunceranno alla metà di questa imposta a favore delle imprese del settore turistico.

2.4 Riduzione dei costi dell'energia elettrica (art. 30)

Le PMI con una connessione elettrica a bassa tensione avranno i loro costi fissi ridotti per la fornitura di energia elettrica nei mesi di maggio, giugno e luglio.

2.5 Spese per l'adeguamento della sicurezza degli esercizi aperti al pubblico (art. 120)

Per le spese sostenute per la riapertura è disponibile un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute da imprese e liberi professionisti aperti al pubblico (in particolare bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei, ecc.). Non vi è alcun divieto di cumulo con altri sussidi, ma è previsto un tetto massimo di 80.000 Euro di spese riconosciute. Il credito può essere compensato o ceduto a partire dal 2021. Per poter usufruire di questo sgravio è necessario attendere le disposizioni attuative.

2.6 Spese per la sanificazione del luogo di lavoro (art. 125)

In questo caso è disponibile un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un tetto massimo di 60.000 Euro. Anche per questo sgravio siamo in attesa di disposizioni attuative.

2.7 Aumento del bonus pubblicitario (art. 186)

Il cosiddetto bonus pubblicitario (credito d'imposta principalmente per la pubblicità su radio e stampa) sarà aumentato dal 30% al 50%. L'incremento è importante perché - come annunciato - il bonus non è più concesso "solo" sulle spese aggiuntive rispetto all'anno precedente, ma in termini assoluti sui costi sostenuti. Il termine per la notifica preventiva è rimasto invariato: tra il 1° e il 30 settembre 2020.

3. Rinvio dei termini di versamento (art. 126)

Gli adempimenti in relazione a versamenti di imposte ecc. rinviati in precedenza, sono nuovamente rinviati al 16 settembre 2020, e in linea di principio alle stesse condizioni valide nelle ultime settimane.

  • Pagamenti in scadenza a marzo e rinviati a fine maggio: tale differimento ha riguardato imprese e liberi professionisti in settori particolarmente colpiti (tra cui il turismo, ristoranti, pasticcerie, associazioni sportive, scuole, librerie, ecc.), oltre che limitatamente imprese e professionisti che nel 2019 non hanno realizzato un fatturato superiore a 2 milioni di Euro. Questi pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro lunedì 1° giugno 2020: ora sono rinviati senza interessi al 16 settembre 2020 (pagamento possibile
    anche in quattro rate mensili). Ciò riguarda, tra l'altro, anche l'imposta che risulta dovuta dalla dichiarazione annuale dell'IVA.
  • Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio, rinviati al 30 giugno: si tratta dei versamenti periodici dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi sociali per i mesi di marzo e aprile. Anche in questo caso erano richieste condizioni diverse per il rinvio: si deve registrare una certa diminuzione del fatturato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente: Per le imprese e i professionisti con ricavi nel 2019 fino a 50 milioni di Euro, il rinvio si applica rispettivamente ad aprile e maggio, se il calo dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 è almeno del 33%.
    Per le imprese con un fatturato nel 2019 superiore a 50 milioni di euro, il rinvio si applica se il calo del fatturato in questi mesi è pari ad almeno il 50% rispetto al 2019.
    Importante: i contribuenti per i quali i termini di pagamento precedenti non sono stati rinviati devono rispettare le normali scadenze.

Ritenuta d’acconto: gli onorari e le provvigioni pagati ai professionisti e agli agenti di commercio nei mesi da marzo a maggio potevano essere pagati senza trattenere la ritenuta a determinate condizioni. La ritenuta doveva poi essere versata dai professionisti e/o agenti stessi entro la fine di luglio. La scadenza è ora rinviata al 16 settembre.
Compensazione – limite superiore in F24: la precedente soglia di 700.000 Euro all'anno per le cosiddette compensazioni orizzontali tramite mod. F24 è aumentata a 1 milione di euro.

4. Altre novità

4.1 Contributo di 600 Euro ovvero 1.000 Euro (art. 84)

Coloro che hanno ricevuto la sovvenzione INPS di 600 Euro per il mese di marzo 2020 riceveranno lo stesso importo per il mese di aprile 2020. Secondo la formulazione della legge, non è necessaria alcuna richiesta ulteriore, ma l’INPS continuerà a pagare il contributo.
Per il mese di maggio 2020, invece, i soli professionisti senza cassa previdenziale obbligatoria avranno diritto ad un contributo di 1.000 Euro, a condizione che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 (marzo/aprile) rispetto all'anno precedente. È richiesta una specifica domanda all’INPS. Anche i titolari di un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo ("co.co.co"), ossia di regola i membri del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto all'indennità di 1.000 Euro nel mese di maggio, a condizione che non percepiscano una pensione e non siano iscritti ad una cassa di previdenza obbligatoria e che sia cessato tale rapporto di lavoro alla data del 19 maggio
2020.
Dalle spiegazioni di cui sopra è chiaro che gli artigiani e i commercianti non riceveranno più aiuti nel mese di maggio. Il motivo è semplice: essi hanno diritto ai contributi a fondo perduto di cui al punto 1.1 della presente circolare.

4.2 Proroga del termine per il super ammortamento (art. 50)

Chiunque abbia versato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019 per poter utilizzare le "vecchie" regole di super ammortamento per il 2021 non deve effettuare il relativo investimento entro il 30 giugno 2020: il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

4.3 Tassa sulle materie plastiche e sullo zucchero (art. 133): le due nuove tasse sono per il momento rinviate al 2021.

4.4 Rivalutazione degli immobili e delle partecipazioni (art. 137): viene reintrodotta la possibilità di rivalutare gli immobili e le partecipazioni al loro valore al 1° luglio 2020 pagando un'imposta sostitutiva dell'11%. La perizia di valutazione giurata deve essere predisposta entro il 30 settembre 2020, e l'imposta sostitutiva deve essere pagata alla stessa data, salvo che non si opti per il consueto pagamento rateale.

4.5 Avvisi bonari e di accertamento: i termini di pagamento degli avvisi bonari e per gli avvisi di accertamento sono o verranno rinviati. È inoltre previsto un rinvio per la notifica di avvisi di accertamento, ad eccezione di quelli che si prescrivono a fine 2020.

4.6 Babysitter: il bonus-babysitter sarà aumentato a 1.200 Euro per il periodo aprile-maggio.

4.7 Buoni per le vacanze (art. 176): alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 Euro saranno assegnati voucher-vacanze da 150 e 500 Euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare.

5. Novità IVA

5.1 Aliquota dell'IVA per gli articoli relativi al Coronavirus (art. 124): per gli articoli e presidi medici in relazione alla pandemia, l'aliquota IVA è ridotta dal 22% al 5%.

5.2 Comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 140): dal 1° luglio 2020 anche le piccole imprese con fatturato fino a 400.000 Euro avrebbero dovuto comunicare i corrispettivi giornalieri all'Agenzia Entrate per via telematica (invece delle comunicazioni mensili cumulative); tale termine è ora stato spostato al 1° gennaio 2021.

5.3 Lotteria degli scontrini (art. 141): anche l'introduzione della lotteria degli scontrini è rinviata al 2021.

5.4 Aumento delle aliquote IVA (art. 123): l'aumento delle aliquote IVA, sempre rinviato negli ultimi anni per il rispetto dei cosiddetti criteri di Maastricht per il debito pubblico, viene finalmente cancellato.