Detrazione del 55% anche nel 2012
(Art. 4) |
Nonostante fosse ritenuto poco probabile, è stata prorogata la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli immobili, che doveva esaurirsi con il 2011. Per ora viene prorogata l’agevolazione nella forma attuale per tutto il 2012. A partire dal 2013 l’agevolazione conterà soltanto nella misura del 36% (probabilmente con un tetto di Euro 48.000). Vi rimandiamo alla nostra circolare n° 41/2011 per maggiori particolari sull’agecolazione-
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Detrazione del 36%
(Art. 4) |
Invece la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili abitativi, che doveva esaurirsi con il 2012, diventerà una detrazione „fissa“ sancita nell’art 16 del TUIR (Testo Unico delle Imposte Dirette) a partire dal 2012. Presupposti e misura dell’agevolazione restano in linea di massima invariati, anche per l’acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese di costruzione (nella misura del 25% del prezzo di acquisto con un tetto di 48.000 Euro).
Il fatto che tale agevolazione/detrazione sia ora stabilmente ancorata in un testo di legge e non sia soggetta a periodiche proroghe è senz’altro positivo e crea certezza del diritto.
Resta invariato anche l’obbligo di operare la ritenuta del 4% da parte delle banche all’atto del pagamento. |
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Imposta Comunale IMU
(Art. 13) |
A partire dal 2012 l’ICI verrà sostituita dall’IMU, che colpirà anche le abitazioni principali, pertinenze ed anche immobili agricoli. L’imposta sarà introdotta in „via sperimentale“ dal 2012 e fino al 2013, dal 2014 sarà a regime.
L’aliquota sarà dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di elevarla/ridurla dello 0,3% (aliquota minima 0,46%, massima 1,06%). Per gli immobili strumentali in taluni casi la riduzione potrà essere dello 0,4%.
Per le abitazioni principali e relative pertinenze l’aliquota sarà dello 0,4%, che i Comuni potranno aumentare/ridurre dello 0,2%. In più spetterà una riduzione di 200 Euro: anche questa potrà essere ridotta/aumentata dai Comuni.
Infine per gli immobili agricoli l’aliquota ordinaria sarà pari allo 0,4%, sempre con la possibilità dei Comuni di ridurla.
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Aumento rendite catastali per l’IMU |
Contemporaneamente all’introduzione dell’IMU verrano aumentate le rendite catastali, a partire dal 2012, fino al 60% (per gli immobili abitativi).
Attenzione: allo stato attuale l’aumento delle rendite dovrebbe valere soltanto ai fini dell’applicazione dell’IMU e non anche per la tassazione ai fini dell’imposta di registo, ipotecaria e catastale, per le quali restano validi i valori attuali.
L’effetto di IMU ed aumento dei valori catastali comporterà un significativo aumento dell’imposizione rispetto all’attuale ICI (per le abitazioni circa il doppio). |
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Immobili agricoli (Art. 13) |
Il termine scaduto lo scorso 30 settembre 2011 per iscrivere in catasto gli immobili agricoli viene prorogato al 31 marzo 2012; le dichiarazioni presentate ad oggi in ritardo rispetto all’originario termine saranno considerate regolari.
Consigliamo di provvedere all’accatastamento degli immobili agricoli in considerazione al fatto che la tassazione ai fini IMU sarà relativamente bassa. |
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2. Redditi di impresa |
Bonus fiscale per l’aumento del capitale proprio (Art. 1) |
Con effetto dall’esercizio in corso al 31.12.2011 è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa denominata “ACE“ (aiuto per la crescita economica) commisurata all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente. Tale agevolazione spetterà a società di capitali e di persone, enti commerciali ed imprese individuali e sarà molto simile alla “DIT” (dual income tax) introdotta a fine anni ’90 e abolita alcuni anni dopo.
Si dovranno determinare gli aumenti (e le diminuzioni) del patrimonio netto (utili accantonati, aumenti di capitale e versamenti, distribuzioni di dividendi) rispetto all’esercizio precedente. Sulla differenza positiva si calcolerà un rendimento pari al 3% (per il primo triennio di applicazione) che verrà portato in detrazione dal reddito imponibile. Eventuali eccedenze di importi detraibile potranno essere riportate agli esercizi successivi. Sulle modalitá di applicazione della norma agevolativa farà luce un decreto attuativo
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Deducibilità
IRAP per costo del lavoro (Art. 2) |
Attualmente si può detrarre dalla base imponibile IRES/IRPEF un importo pari al 10% dell’IRAP dovuta, a condizione che in bilancio siano evidenziati costi del personale o interessi passivi. A partire dal 2012 invece si potrà detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari all’IRAP corrispondente e relativa al costo del lavoro (indipendentemente dal sostenimento anche di interessi passivi).
Per il resto il calcolo IRAP rimane invariato con l’eccezione della detrazione dalla base imponibile IRAP aumentate da 4.600 Euro a 9.600 Euro per l’impiego di giovani di età inferiore a 35 anni o di impiegati di sesso femminile.
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Studi di settore (Art. 10) |
A favore di imprese e lavoratori autonomi che compilano in modo corretto gli studi di settore e che dichiarano ricavi/compensi congrui e coerenti è previsto un trattamento di favore: i termini di accertamento verranno accorciati di un anno e l’amministrazione Finanziaria sarà più limitata nell’attività di accertamento. A nostro giudizio pare più una norma di “cosmesi” che di sostanza epr i contribuenti. |
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Attività „traspa-renti“ (Art. 10) |
Per le imprese individuali, i professionisti e gli studi associati di preofessionisti è prevista una serie di agevolazioni a partire dal 2013, se gli stessi soggetti si impegnano ad inviare all’Agenzia delle Entrate in modo telematico i corrispettivi, fatture emesse/ricevute e risultante contabili. Sui contenuti vi informeremo non appena verranno emanate le disposizioni attuative.
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Affranca-mento parte-cipazioni
(Art. 20) |
La possibilità di affrancare fiscalmente il valore dell’avviamento implicito in partecipazioni di controllo con il pagamento di un’imposta sostitutiva (16%) introdotta con il D.L. 98/2011 e che valeva per le operazioni effettuate fino all’esercizio in corso al 31.12.2010 viene riproposta anche per le operazioni effettuate fino all’esercizio in corso al 31.12.2011. Si applica sui maggiori valori delle suddette partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa o altre immobilizzazioni immateriali a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, scissione). L’aliquota resta del 16%, il pagamento deve essere effettuato in trea rate di uguale importo. |
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Contributi INPS |
I contributi INPS per commercianti ed artigiani sono aumentati a partire dal 2012 dello 0,3% annualmente fino al raggiungimento del 22%.
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3. IVA
Aumento aliquote IVA
(Art. 18) |
L’alilquota IVA ordinaria attualmente al 21%, viene aumentata con effetto dal 1° ottobre 2012 e fino al 31.12.2013 al 23%, e l’aliquota ridotta del 10% sempre a partire dalla stessa data viene portata al 12%. A partire poi dal 1° gennaio 2014 le suddette aliquote verranno innalzate di mezzo punto percentuale rispettivamente al 12,5% e 23,5%. Mentre l’aumento per il 2012 è certo, per il 2013 ed il successivo aumento dal 2014 sono legati all’adozione della riforma fiscale.
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4. Altre novità |
Pagamenti in contanti
(Art. 12) |
Nel tentativo di combattere l’evasione fiscale vengono nuovamente limitati i pagamenti in contanti. Dal 6 dicembre scorso il limite per l’utilizzo del contante per pagamenti è stato ridotto da 2.500 a 1.000 Euro. Detto limite vale anche per gli assegni bancari e per i libretti al risparmio al portatore. I pagamenti in contanti sono quindi ammessi soltanto fino all’importo di Euro 999,99. Non sono consentiti pagamenti „frazionati“ di importi superiore al suddetto limite.
Attenzione: anche gli assegni bancari di un importo pari o superiore a 1.000 Euro devono essere nominativi e con la clausola “non trasferibile”. Per l’estinzione dei libretti al portatore con saldo di importo pari o superiore a 1.000 Euro è previsto il termine del 31.12.2011. Ciò vale anche ad esempio per i libretti relativi alle cauzioni per i contratti di locazione.
Sono previste sanzioni pesanti – minimo 3.000 Euro – per il mancato rispetto di tali norme e gli intermediari finanziari ed i professionisti che constatano tali infrazioni hanno l’obbligo di denuncia entro 30 giorni.
È opportuno precisare che il deposito in banca e/o il prelevamento dalla banca di importi in contanti superiori a 1.000 Euro non costituisce di per sé una violazione delle nuove norme e le banche non devono nemmeno effettuare segnalazioni al riguardo. Ciò è stato chiarito con circolare del 4 novembre 2011.
Le banche sono tenute ad abbassare i costi dei bonifici bancari, che possono fungere da mezzo di pagamento alternativo al contante.
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Imposta straordinaria scudo
fiscale (Art. 19) |
La norma che dal punto della costituzionalità solleva grosse perplessità e quella che introduce un imposta straordinaria dell‘1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione in applicazione delle due leggi sullo “scudo fiscale” emanate nel 2001 e nel 2009. In pratica:
- chi negli anni 2001-2002 e 2003 ha usufruito dello scudo fiscale pagando l’imposta del 4% e/o
- negli anni 2009-2010 ha usufruito dello scudo pagando il 5,6% oppure il 7%,
deve ora versare una imposta straordinaria dell‘1,5% degli importi „scudati“.
L’imposta andrà versata in due rate il 16 febbraio 2012 ed il 16 febbraio 2013. Il versamento verrà effettuato dall’istituto di credito o intermediari che a suo tempo hanno trasmesso/effettuato la dichiarazione riservata oppure quelli che attualmente detengono le attività segretate. Nel caso il contribuente non detenga più rapporti con l’intermediario oppure non sia reperibile, l’intermediario ne dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Questa iscriverà a ruolo gli importi dovuti e irrogando sanzioni fino al 100% dell’importo dovuto.
Vi terremo informati sulle novità e sulle disposizioni attuative che verranno emanate. |
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Imposta comunale TRES (Art. 14) |
A partire dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta un nuovo tributo comunale per i servizi denominato TRES. Detto tributo sostituirá l’attuale TARSU e gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
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Lire |
Le vecchie banconote in Lire sono non prescritte con effetto immediato e non possono così essere più convertite in Euro. |
Tassa beni di lusso
(Art. 16) |
A partire dal 1° gennaio 2012 sarà inasprita la tassa sulle autovetture „di lusso“ introdotta con il D.L. 98/2011. In particolare dovrà essere versato un importo di 20 Euro per ogni kw superiore alla potenza di 185 kw. Attualmente la tassa è dovuta per potenze superiori a 225 kw ed è pari a 10 Euro per kw.
Esempio: per un auto della potenza di 280 KW la tassa attualmente è di 550 Euro (280-225=55*10), oltre naturalmente al normale “bollo”. A partire dal 2012 lo stesso veicolo pagherà una tassa di 1.900 Euro (280-185=95*20) oltre alla normale tassa di proprietà
Sono inoltre previste tasse sugli aeromobili e, dal 1° maggio 2012, sulle imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri.
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Accisa sugli olii minerali (Art. 15) |
Effetto immediato hanno avuto gli aumenti delle accise sui carburanti – circa 10 centesimi per la benzina e circa 14 centesimi per il gasolio. I prezzi sono immediatamente aumentati con l’entrata in vigore del decreto il 6 dicembre 2011. |
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Estratti conto bancari (Art. 11) |
A partire dal 1° gennaio 2012 le banche saranno obbligate a comunicare all’Amministrazione Finanziaria dati, informazioni, movimenti relativi ai conti bancari intrattenuti dai contirbuenti presso di loro. Quindi se in precedenza tali informazioni venivano fornite soltanto su specifica richiesta in occasione di verifiche fiscali, dall’anno prossimo gli istituti di credito forniranno tali informazioni periodicamente e sistematicamente all’Agenzia delle Entrate. I dettagli tecnici di tale disposizione devono essere ancora elaborati, vi terremo informati.
La motivazione di tale disposizione è sempre da ricercare nella lotta all’evasione fiscale ma rappresenta effettivamente un’intrusione nella sfera privata del contribuente e cittadino.
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