Il Governo ha pubblicato un nuovo capitolo sul tema della “semplificazione” emanando il D.L. 73/2022. Il decreto contiene una serie di proroghe, abrogazioni e quant’altro, che in sé sono da salutare con favore, salvo annotare che ancora una volta si tratta di un provvedimento senza alcuna sistematicità. Di seguito le misure più rilevanti.
Proroga della comunicazione degli aiuti COVID (art. 35)
Su questo argomento e quindi sulla proroga del termine dal 30 giugno al 30 novembre 2022 vi abbiamo giá dato notizia con la nostra circolare 27/2022.
Nuova scadenza per la LIPE del 2° trimestre 2022 (art. 3)
Il Termine per l‘invio della comunicazione liquidazioni periodiche (LIPE) IVA per il 2° trimestre viene spostato dal 16 al 30 settembre 2022. Le altre scadenze restano invariate.
Dichiarazioni Intrastat (art. 3)
Le dichiarazioni Intrastat, che attualmente scadono rispettivamente entro il 25 del mese successivo o del trimestre successivo, scadranno a partire da maggio 2022 il 30 del mese successivo, anche nel caso di dichiarazione trimestrale. Quindi l’Intrastat di maggio scadeva il 30 giugno 2022, mentre per il secondo trimestre la scadenza sarà il 30 luglio 2022.
Imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 3)
Attualmente l’imposta di bollo su fatture esenti o non applicabili di IVA (di importo superiore ad Euro 77,47) va liquidata trimestralmente. Però la liquidazione per il 1° e 2° trimestre va effettuata soltanto se l’importo è superiore ad Euro 250 Euro.
Tale limite di 250 Euro viene ora elevato a 5.000 Euro a partire dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che una buona parte dei contribuenti in futuro liquiderà e verserà l’imposta di bollo per i primi tre trimestri dell’anno entro il 30 novembre di ogni anno e per il 4° trimestre entro la fine di febbraio dell’anno seguente.
Erogazioni rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)
Eventuali rimborsi fiscali spettanti al de cuius/contribuente deceduto verranno in futuro, salvo disposizioni diverse degli interessati, liquidati direttamente agli eredi pro quota come da dichiarazione di successione presentata.
Dichiarazioni redditi precompilate (art. 6)
Per le dichiarazioni dei redditi precompilate che vengono accettate e inviate, non verranno effettuati controlli formali. Ciò varrà in futuro anche per le precompilate modificate soltanto in relazione alle spese mediche. Le nuove regole valgono dal 2023 per le dichiarazioni 2022.
Contratti di locazione e agevolazioni fiscali (art. 7)
Per i contratti di locazione con “cedolare secca” (ad esempio i contratti “3+2”) per i quali finora erano necessari o l’assistenza delle organizzazioni o associazioni di categoria (proprietà edilizia o inquilini) oppure la apposita attestazione rilasciata da una delle anzidette organizzazioni riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente, è introdotta una novità: la attestazione delle organizzazioni varrà in futuro per tutte le unità locate ad esempio in un edificio di proprietà e non soltanto per una abitazione.
Derivazione rafforzata per micro-imprese (art. 8)
Il principio della derivazione rafforzata (art. 81 TUIR) della rappresentazione in bilancio anche ai fini del calcolo fiscale varrà in futuro anche per le micro-imprese (finora escluse tout-court) a patto che redigano il bilancio in forma ordinaria. La novità si applica a partire dai bilanci 2022 (periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022).
Attribuzione per competenza (art. 8)
La correzione di errori di imputazione temporale di elementi di costo o di ricavo viene notevolmente agevolata. Finora la correzione era possibile previa presentazione di una dichiarazione integrativa per l’anno in cui doveva essere imputata la posta, ed era necessario neutralizzare la medesima posta nell’anno in cui la correzione veniva imputata a bilancio. La semplificazione prevede ora che per gli errori di periodi non ancora prescritti la correzione può avvenire ad esempio tramite imputazione del costo nel conto economico (attuale) e non è necessaria la dichiarazione integrativa per il passato (come prevedeva la Circolare 31/2013 dell’Agenzia Entrate). Attenzione però: tale possibilità non vale per i componenti negativi di reddito di periodi prescritti, per i quali resta valida l’indetraibilità.
Abrogazione disciplina società in perdita sistematica (art. 9)
La disciplina delle cd. „societá di comodo”, che prevede varie limitazioni, tra le quali i limiti per il credito IVA, l’aliquota IRES, reddito minimo e limiti alla riportabilità delle perdite, si regge come noto su due parametri:
- Ricavi minimi da calcolarsi con aliquote forfettarie sull’importo delle immobilizzazioni,
- Perdite costanti per almeno cinque periodi di imposta.
Perlomeno il secondo parametro dei cinque periodi in perdita è abrogato, a partire dal 2022, ma con effetto per il 2021. Ciò significa che chi nel 2021 ha avuto il quinto periodo di imposta in perdita non dovrá applicare le limitazioni relative alle societá di comodo a partire dal 2022
Deduzioni IRAP per dipendenti (art. 10)
Le deduzioni dalla base imponibile IRAP avvengono attualmente in due fasi: prima si utilizzano gli importi deducibili e poi i costi residui relativi al personale dipendente assunto a tempo indeterminato. Da ora in poi (retroattivamente dal 2021) si potranno detrarre in primis tutti i costi del personale a tempo indeterminato, mentre per il restante personale si detraggono le detrazioni specifiche. Gli effetti dal punto dell’imposta stessa non saranno particolarmente rilevanti, si tratta comunque di una semplificazione.
Esterometro/fatture estere (art. 12)
Su queste novità vi abbiamo informato con la ns. circolare 28/2022. La semplificazione consiste in una soglia di 5.000 Euro al di sotto della quale per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/1972 non vi è obbligo di dichiarazione. Ad esempio l’acquisto di carburante o di prestazioni alberghiere all’estero in futuro non dovrá essere più dichiarato con gli elenchi Intrastat.
Termini per la registrazione (art. 14)
Viene unificato il termine per la registrazione degli atti in termine fisso ai sensi dell’art. 13 DPR 131/1986 presso l’Agenzia delle Entrate, che sarà di 30 giorni e non più di 20.
Monitoraggio fiscale operazioni con l’estero (art. 16)
Le banche e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo attualmente di segnalare le operazioni di importo di 15.000 Euro ed oltre (anche cumulativamente in una settimana) con l’estero effettuate dai clienti (privati, enti, ecc.). Tale soglia viene ora abbassata a 5.000 Euro ma per singola operazione. La novità si applica giá per il 2021, quindi per le comunicazioni da effettuare entro il 31 ottobre 2022.
Visto di conformità per le spese di R & S (art. 23)
Le imprese potranno farsi rilasciare da strutture appositamente a ciò autorizzate un visto di conformità per il riconoscimento delle spese di ricerca e sviluppo al fine di fruire delle agevolazioni fiscali. Tale possibilità sarebbe applicabile retroattivamente a condizione che l’Agenzia Entrate non abbia iniziato delle verifiche. Chi sarà autorizzato ad emettere tale visto di conformità deve essere ancora stabilito con un apposito decreto attuativo.
Vi informeremo non appena ci saranno novità al riguardo.
ISA e COVID (art. 24)
Anche per il 2022 gli ISA saranno applicati con limitazioni in considerazione della perdurante crisi economica che colpisce determinati settori per via del COVID-19.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Dott. Josef Vieider