Decreto semplificazioni – inversione dell´obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d´intento rilasciate da esportatori abituali a partire dal 1° gennaio 2015 – deroghe fino al 15 febbraio 2015
Chi dovesse ricevere dal proprio cliente una dichiarazione d´intento per la non imponibilità IVA di forniture e prestazioni, non è più tenuto a trasmetterla all´Agenzia delle Entrate in quanto vi provvederà il cliente stesso. Resta però a carico del fornitore, verificare che il cliente abbia comunicato al Fisco la dichiarazione d´intento, prima di emettere la fattura senza IVA. Questo è in sintesi ció che prevede in tema di dichiarazioni d´intento il cosiddetto decreto semplificazioni nr. 175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014. I rispettivi moduli e canali dichiarativi sono stati pubblicati, ovvero aperti nei giorni scorsi e con la circolare nr. 31/E del 30 dicembre 2014 l´Agenzia delle Entrate ha pubblicato in extremis le relative disposizioni attuative. Considerato che chi emette fatture senza applicare l`IVA, disattendendo alle nuove disposizioni, incorre in pesanti sanzioni, Vi chiediamo di prestare particolare attenzione alle novità di seguito riportate:
Inversione dell´onere di trasmissione
L´art. 20 D.Lgs. 175/2014 prevede che per le imprese (ovvero i clienti), che ai sensi dell´art. 8 comma 1 lettera c) Dpr 633/1972 intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell´IVA nei limiti del proprio plafond, non è più sufficiente (come avveniva in passato) inviare al fornitore la relativa dichiarazione d´intento, il quale era tenuto a inoltrarla all´Agenzia delle Entrate.
Con le nuove disposizioni sarà l´impresa stessa (il cliente) a dover trasmettere al Fisco la dichiarazione d´intento e a fornirne copia con relativa ricevuta di avvenuta trasmissione al proprio fornitore. C´è quindi un trasferimento dal fornitore all´esportatore abituale dell´onere di comunicazione. Di seguito le nuove disposizioni:
- L´esportatore abituale (cliente) che intende acquistare senza IVA, deve trasmettere all´Agenzia delle Entrate la dichiarazione d´intento. Con disposizione del 12 dicembre 2014, prot. nr. 159674/2014, l´Agenzia delle Entrate ha pubblicato l´apposito modulo dichiarativo “Mod. DI” che trovate in allegato a questa circolare assieme alle istruzioni. Il modulo deve essere inoltrato al Fisco attraverso i propri canali telematici (Entratel o Fisconline) oppure tramite di un intermediario abilitato (di regola un Dott. Commercialista).
- L´Agenzia delle Entrate rilascia una relativa ricevuta di presentazione contenente i dati essenziali della comunicazione.
- Successivamente l’esportatore curerà la consegna al fornitore della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.
- Il fornitore potrá fatturare una cessione o una prestazione non imponibile IVA ai sensi dell´art. 8 comma 1 lettera c):
- quando ha ricevuto dal proprio cliente una copia della dichiarazioni d´intento e della ricevuta di presentazione e
- quando ha accertato che la ricevuta è valida e che la trasmissione è stata effettuata. Il riscontro potrà essere effettuato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it accedendo a una banca dati in cui sono contenuti i dati essenziali delle dichiarazioni d´intento. A partire dal 22 dicembre 2014 è resa disponibile sul sito una funzione a libero accesso denominata “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” attraverso la quale sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
Consiglio: è vivamente consigliato stampare il risultato del riscontro e conservarlo assieme alla dichiarazione d´intento al fine di dimostrare, in caso di controllo, di aver adempiuto all´obbligo di controllo.
La semplificazione per il fornitore: è esonerato dalla trasimssione telematica delle dichiarazioni d´intento ricevute.
- Nella dichiarazione annuale IVA il fornitore dovrá fornire un riassunto delle cessioni non imponibili effettuate nell´anno.
- La sopracitata circolare ministeriale nr. 31/E chiarisce inoltre che le nuove disposizioni mantengono in vigore l´obbligo in capo al contribuente/fornitore di tenuta e aggiornamento del registro delle dichiarazioni d´intento ricevute. Il fornitore inoltre dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.
Modifica del regime sanzionatorio
Il cedente o prestatore non verrà più sanzionato per l´omissione della trasmissione, ma per la fatturazione senza IVA in assenza dei suddetti requisiti: l´imprenditore che effettua operazioni nei confronti dell´esportatore abituale non assoggettandole all´IVA incorrerá in una sanzione dal 100% al 200% dell´imposta, laddove egli non abbia preventiamente ricevuto da questi la dichiarazione d´intento ed averne riscontrato l´avvenuta presentazione all´Agenzia delle Entrate.
Decorrenza e disposizioni transitorie
Le novità entrano in vigore con le dichiarazioni d´intento riferite e operazioni successive al 1° gennaio 2015. Da ciò ne consegue che: per le dichiarazioni d´intento recapitate anche dopo il 13 dicembre 2014, con richiesta di non assoggettare ad IVA operazioni di dicembre 2014 restano in vigore i vecchi obblighi dichiarativi (vedi art. 20 comma 3).
Con le disposizioni del 12 dicembre 2014 è inoltre stato chiarito, che in linea con i principi contentuti nello Statuto del contribuente (legge 212/2000) gli operatori possono utilizzare i “vecchi” moduli delle dichiarazioni d´intento anche per le operazioni dell´anno 2015 effettuate fino all´11 febbraio 2015. Per le operazioni svolte nei confronti di esportatori abituali entro tale scadenza, i fornitori non sono quindi tenuti a verificare validità e trasmissione delle dichiarazioni d´intento ricevute e sono esonerati dal vecchio obbligo di trasmissione all´Agenzia delle Entrate. Le vecchie disposizioni valide per il 2014 sono infatti state indirettamente abolite con l´entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del decreto semplificazioni.
Nel caso in cui le “vecchie” dichiarazioni si riferiscono ad uno spazio temporale che va oltre la data dell´11 febbraio 2015, il cliente dovrebbe averle nel frattempo trasmesse all´Agenzia delle Entrate; a partire dal 12 febbraio l´obbligo di controllo da parte del fornitore vale infatti anche per le “vecchie” dichiarazioni d´intento. A partire da tale data il fornitore potrá effettuare operazioni non assoggettandole all´IVA soltanto nel caso in cui abbia ricevuto una dichiarazione d´intento da parte del cliente e abbia effettuate le suddette verifiche sul portale.
Consiglio per gli esportatori abituali: Al fine di evitare equivoci ed errori tra “nuove” e “vecchie” dichiarazioni d´intento, è consigliabile utilizzare fin da subito i nuovi moduli (vedi allegato) trasmettendoli tempestivamente all´Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui per problemi tecnici (p.es. non disponibilità del software) non si fosse in grado di attuare la nuova procedura, consigliamo di emettere meno dichiarazioni d´intento possibile e ove necessario, limitarne la validità temporale fino all´11 febbraio 2015. In questo modo ci si assicura che a partire dal 12 febbraio 2015 verrá seguita la procedura corretta e si eviteranno equivoci.
Di seguito riepiloghiamo le decorrenze delle nuove disposizioni:
Dichiarazioni d´intento emesse dopo il 13.12.14 per operazioni fino al 31.12.2014 | Fornitore o prestatore deve trasmettere la dichiarazione d´intento ricevuta entro il 16.01.15 ovvero 16.03.15 (liquidazione trimestrale). |
Dichiarazioni d´intento su modulo „vecchio“ per operazioni dal 01.01.15 al 11.02.2015 | Fornitore o prestatore non é tenuto a trasmettere la dichiarazione d´intento all´Agenzia delle Entrate e non ha l´obbligo di eseguire particolari controlli. |
Dichiarazioni d´intento su modulo „nuovo“ per operazioni successive al 01.01.15 | Fornitore o prestatore deve riscontrare la trasmissione della dichiarazione da parte del cliente, prima di emettere fattura senza applicazione dell´IVA. |
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-50-31.12.2014 novità dich. d´intento dal 2015
scarica qui l'allegato Nuovo modulo dichiarativo con relative istruzioni