Decreto semplificazioni n. 175/2014 – novità fiscali in materia di imposte sul reddito

Decreto semplificazioni n. 175/2014 - novità fiscali in materia di imposte sul reddito

Come anticipato nelle precedenti circolari, il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto semplificazioni n. 175/2014. Le riforme contenute nel decreto, alcune applicabili sin da subito, altre destinate ad entrare in vigore nel prossimo futuro, riguardano anche l’ambito delle imposte sul reddito. L’Agenzia delle entrate con circolari numero 31 e 32 del 30 dicembre 2014 ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto in parola.

Con la nostra presente circolare andiamo a riassumere le novità in tema di imposte sul reddito:

  1. Semplificazione delle opzioni fiscali (art. 16)

Le opzioni per l’adozione del regime di trasparenza fiscale, per la tassazione di gruppo, per la cosiddetta “tonnage tax” nonché per l’adozione da parte delle società di persone ed imprese individuali del calcolo IRAP basato sul bilancio di esercizio, d’ora in avanti potranno essere esercitate direttamente in dichiarazione dei redditi e precisamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a partire dal quale l’opzione ha effetto. Non è dunque più necessaria alcuna comunicazione autonoma all’Agenzia delle entrate. L’introduzione della semplificazione comporta però modifiche relativamente alle tempistiche dell’esercizio delle singole opzioni. La novità è valida a partire dall’anno di imposta 2015 e gli effetti sulle singole opzioni sono i seguenti:

- chi avesse voluto optare per la tassazione per trasparenza a partire dall’anno 2015, con le vecchie regole avrebbe avuto tempo fino al 31.12.2015 per inoltrare la relativa comunicazione. A seguito della riforma l’opzione sarà ora esercitabile entro il 30.09.2015, termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2014.

- chi avesse voluto optare per la tassazione di gruppo a partire dall’anno 2015, con le vecchie regole avrebbe avuto tempo fino al 16.06.2015 per inoltrare la relativa comunicazione. A seguito della riforma anche questa opzione sarà ora esercitabile fino al 30.09.2015

- per quanto riguarda l’opzione “tonnage tax” invece, l’opzione per l’anno 2015 era da esercitare entro il 31 marzo 2015. Anche in questo caso invece, partendo sempre dal presupposto di coincidenza dell’anno solare con l’anno fiscale, il termine per l’opzione è spostato al 30.09.2015.

- infine l’opzione per il calcolo dell’IRAP con il metodo di bilancio scadeva per l’anno 2015 il 31 marzo 2015. Anche in questo caso il termine è spostato al 30 settembre.

N.B. per le novità appena illustrate mancano ancora chiarimenti operativi che sarà nostra cura comunicarvi non appena pubblicati. Per il momento non sussiste alcuna necessità di agire.

  1. Società in perdita sistemica (art. 18)

Il periodo di osservazione ai fini della classificazione di una società in perdita sistemica quale società di comodo viene allungato dai precedenti tre anni a cinque anni. La modifica è retroattivamente applicabile a partire dall’anno 2014 ovvero per il periodo di osservazione 2009 – 2013. A seguito di questa modifica, a partire dall’anno fiscale 2014 una società sarà considerata di comodo se negli anni 2009 – 2013 abbia sempre dichiarato una perdita fiscale ovvero se in quattro dei cinque anni abbiamo dichiarato una perdita fiscale e nell’anno residuo abbia dichiarato un utile fiscale inferiore a quello definito dagli studi di settore.

L’allungamento del periodo di osservazione sarà di grande aiuto per molte imprese messe in ginocchio dalla crisi economica.

  1. Responsabilità solidale negli appalti – ritenute fiscali (art. 28)

Dopo l’abrogazione della tanto contestata responsabilità solidale negli appalti per l’IVA, a partire dal 13 dicembre 2014, la stessa viene abrogata anche per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. È altresì disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 200.000 nell’ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. L’abrogazione ha validità retroattiva per il committente; non è invece retroattiva l’abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Dunque per i pagamenti relativi ad appalti effettuati tra il 12 agosto 2012 e l’11 dicembre 2014 continuerà a valere la responsabilità solidale per l’appaltatore se non ha verificato il corretto versamento della ritenuta da parte del subappaltatore.

  1. Responsabilità solidale negli appalti – contributi previdenziali

Rimane invece ferma la responsabilità per un periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

  1. Ritenuta d’acconto sulle provvigioni (art. 27)

Rappresentati ed agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, come risaputo possono beneficiare di una riduzione della base imponibile (20% del corrispettivo) sulla quale applicare la ritenuta d’acconto del 23% che subiscono sulle proprie fatture emesse. Per poter beneficiare di tale riduzione era necessario emettere un’apposita comunicazione ai propri clienti entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno in cui si intendeva beneficiare della riduzione in parola. Ora, a seguito delle nuove semplificazione introdotte ed a partire dal 13 dicembre 2014:

- la comunicazione ai clienti può essere effettuata per PEC,

- la comunicazione è a durata indeterminata fino a revoca o al venir meno delle condizioni,

- nel caso in cui i presupposti vengano meno (ad es. non ci si avvale più dell’opera di dipendenti) sarà necessario revocare la precedente comunicazione, pena una sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.065 Euro.

A seguito di recenti chiarimenti ufficiali è stato specificato come le comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 ai sensi della precedente disciplina restino valide e vadano considerate a tempo indeterminato nei modi sopra illustrati.

  1. Spese per riqualificazione energetica (detrazione 65%) – art. 12

Viene abrogato l’art. 29, comma 6, DL 185/2008 e dunque viene eliminata la norma che prevedeva la presentazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate del modello IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

N.B.: già prima della riforma l’omessa comunicazione non comportava il disconoscimento delle detrazioni bensì l’applicazione di una sanzione amministrativa di 258 €. A seguito della riforma la sanzione è stata abolita.

  1. Spese di vitto e alloggio dei lavoratori autonomi (art. 10)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 viene modificato l’art. 54 comma 5 del TUIR con la conseguenza che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiranno più compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Di conseguenza, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente ed il committente potrà dedurre le spese per competenza.

Va prestata attenzione al fatto che la novità non si applica al 2014 ne tanto meno, come chiarito dall’amministrazione finanziaria con circolare 31/2014 alle spese di viaggio. Ciò implica che, oggi come allora, nel caso in cui un committente paghi le spese di viaggio ad un professionista da lui incaricato di recarsi in un certo luogo, egli sarà tenuto a comunicare tale spesa al professionista, che a sua volta sarà tenuto a riportare in fattura tali spese. Il nostro consiglio non può che essere quello di lasciare che sia il professionista a pagare in prima persona le spese di viaggio.

  1. Ammortamento delle concessioni (art. 26)

Viene semplificata la procedura di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili posseduti tramite concessione relativa ad opere pubbliche. Prevedendo d’ora in avanti che le quote di ammortamento finanziario deducibili dall’IRES verranno determinate esclusivamente facendo riferimento alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, senza necessità di ottenere l’apposita autorizzazione ministeriale.

  1. Modello 730 (art. 13)

Punto centrale della riforma, se non altro dal punto di vista politico, è l’introduzione del modello 730 precompilato. Già a partire dal 15 aprile 2015 verrà messo a disposizione dei contribuenti il modello precompilato dei dati relativi ai redditi 2014. A riguardo mancano ancora però i necessari decreti attuativi. Sarà nostra cura informarla non appena saranno resi disponibili maggiori dettagli.

  1. Crediti d’imposta e interessi (art. 14)

A partire dal 1. Gennaio 2015, gli interessi maturati su rimborso di crediti in conto fiscale dovranno essere automaticamente riconosciuti da parte dell’Agente della riscossione, senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Ricordiamo come gli interessi siano dovuti a partire dal 60° giorno dalla data di presentazione della richiesta di rimborso ovvero a partire dal 20° giorno nel caso in cui il rimborso sia disposto dall’Ufficio competente stesso.

  1. Controlli su società estinte (art. 28)

Vengono inasprite le possibilità di controllo fiscale in sede di liquidazione societaria. Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, viene ora disposto che l’estinzione della società ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società da Registro delle Imprese, momento in cui ai sensi dell’art. 2495 del c.c. la società, dal punto di vista civilistico, si estingue. Alla norma civilistica viene dunque affiancata una previsione prettamente fiscale che, solo ai fini fiscali, allunga la vita della società che per cinque anni dalla data di estinzione continuerà, fiscalmente, a “vivere”.

Infine, la responsabilità dei soci sino ad oggi prevista unicamente ai fini IRES, viene ampliata a tutte le imposte.

  1. Dichiarazioni fiscali delle società di persone (art. 17)

Con la modifica dell’art. 1, comma 1, DPR 322/98 viene esteso anche alle società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).

Viene altresì previsto che, relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine sarà d’ora in avanti individuato nel giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (in luogo del 16 giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione).

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-06-05.01.2015 Novità in tema di imposte sul reddito