Decreto “Sostegni-bis” in vigore dal 26 maggio 2021

Nello scorso mese di marzo il Governo Draghi aveva emanato un primo decreto cd. “Sostegni”, imperniato in primo luogo sul contributo a fondo perduto. Martedì 26 maggio è stato pubblicato in Gazz. Uff. il secondo decreto di aiuti – il D.L. 73/2021, cd. “Sostegni-bis” – contenente una serie di interessanti provvedimenti per l’economia e soprattutto un nuovo contributo a fondo perduto, perdurando la situazione di emergenza dovuta alla pandemia. Di seguito una disamina del provvedimento, tralasciando le misure in ambito “lavoro”, per il quale vi rinviamo al vs. Consulente del Lavoro.

I. Aiuti all’Economia

1. Contributo a fondo perduto (art. 1).

Il contributo a fondo perduto introdotto in marzo (qui di seguito denominato "Contributo I") sarà automaticamente rinnovato alle stesse condizioni. Inoltre, il regime di aiuti sarà ampliato con due ulteriori variant, per cui si potrá optare per una delle seguenti tre possibilità:

a) un nuovo contributo a fondo perduto automatico, identico a quello del primo pacchetto di aiuti di marzo (D.L. n. 41/2021);

b) un ulteriore contributo a fondo perduto alternativo a quello precedente che copre il periodo di riferimento aprile 2020 - marzo 2021;

c) un contributo a fondo perduto che non liquidabile fino all'autunno del 2021, che fissa come parametro la riduzione del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto al 2019. Il prerequisito per questa sovvenzione legata ai guadagni è la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021 (invece del 30 novembre).

Di seguito i dettagli delle tre sovvenzioni.

a) Contributo a fondo perduto automatico

Possono beneficiare per la seconda volta – in automatico, senza presentazione di ulteriore richiesta – dell'aiuto le imprese commerciali, le imprese agricole e i lavoratori autonomi che soddisfano i seguenti requisiti:

- I ricavi o le entrate ai fini dell'imposta sul reddito nel periodo fiscale precedente – di regola il 2019 – non devono aver superato la soglia di 10 milioni di Euro, e

- il fatturato medio mensile ai fini dell'IVA nel 2020 deve essere diminuito di almeno il 30% rispetto al 2019.

Nella misura in cui questi due requisiti di accesso sono soddisfatti, sarà assegnato un contributo a fondo perduto, che sarà in proporzione alla riduzione media mensile del fatturato (determinato secondo le norme IVA), con il tasso di sostegno decrescente a seconda dei ricavi (ai fini dell'imposta sul reddito) nel 2019, come segue:

- 60% del calo di fatturato per ricavi fino a 100.000 Euro;

- 50% del calo di fatturato per ricavi fino a 400.000 Euro;

- 40% del calo di fatturato per ricavi fino a 1 milione di Euro;

- 30% del calo di fatturato per ricavi fino a 5 milioni di Euro, e

- 20% calo di fatturato per ricavi fino a 10 milioni di Euro.

Inoltre, c'è un limite massimo assoluto: il contributo non può in nessun caso superare i 150.000 Euro. Per gli imprenditori e i liberi professionisti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 2020 e quindi non hanno un valore di riferimento, c'è anche un limite inferiore di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per le società.

Nota: Chiunque soddisfi i requisiti di cui sopra e abbia richiesto questo contributo sulla base del D.L. 41/2021, riceverà lo stesso importo una seconda volta (di seguito il "Contributo II"). Non è richiesta alcuna nuova istanza.

Coloro che hanno cessato la loro attività entro il 26 maggio 2021 non hanno più diritto al contributo.

Attenzione: coloro che non hanno richiesto il primo contributo non possono più richiederlo, ma ciò non impedisce di richiedere il Contributo II.

b) Contributo alternativo

Il contributo di cui alla
lettera a) ha come periodo di riferimento per il suo calcolo per calo di fatturato
gli anni fiscali 2019 e 2020: ciò facilita i calcoli. Si
rischia però di non focalizzare il periodo di maggiore crisi che in realtà ha
avuto inizio a marzo 2020 (e non a gennaio). In alternativa al "Contributo
II", è quindi possibile richiedere il contributo a fondo perduto alle
stesse condizioni (fatturato ai fini dell'imposta sul reddito nel 2019 non
superiore a 10 milioni di euro), ma prendendo a riferimento il periodo 1°
aprile 2020 - 31 marzo 2021 come periodo di calcolo del calo del 30% del
fatturato IVA confrontato con il periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Per
richiedere questo contributo, va presentata una nuova domanda sulla base dei
conteggi IVA per i periodi menzionati; andrà determinato il calo del fatturato
e applicato a questo le percentuali dipendenti dal reddito tra il 20% e il 60%,
come elencato sopra. Si noti che il limite massimo di 150.000 Euro rimane valido
in ogni caso. Quindi chi aveva diritto al massimo dell’aiuto giá in base alla
prima istanza, si può risparmiare qualsiasi nuovo calcolo o nuova istanza.
Peraltro i termini per la presentazione della nuova richiesta devono essere
ancora resi noti con un apposite provvedimento.

Per coloro
che presentano la nuova domanda, c'è anche una disposizione di tutela: se il
contributo automatico ("Contributo II") dovesse essere comunque superiore
al contributo alternativo, rimane valido il primo (senza necessitá di
invalidare la richiesta).

Il contributo integrativo è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione liquidazioni IVA del primo trimestre 2021. Da ciò si evince che l'Agenzia delle Entrate si baserà sulle dichiarazioni trimestrali periodiche per il calcolo e i controlli. Nella nuova domanda, è anche necessario confermare per la prima volta con un’autodichiarazione che sono rispettati i parametri del quadro temporaneo per gli aiuti Covid 19. Nel calcolo della soglia (generalmente 1,8 milioni di Euro), si deve tener conto di tutti gli aiuti concessi in relazione alla pandemia dallo Stato, dagli Enti Previdneziali e dagli Enti Locali, quali, tra gli altri, i vari contributi a fondo perduto, i bonus-locazione, lo sconto del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020, l'esenzione IMU/IMI, I contribute della Provincia di Bolzano ecc.

Una situazione particolare si presenta per quei professionisti e imprenditori che non avevano diritto al contributo automatico di marzo ("Contributo I") e al contributo automatico di cui alla lettera a) ("Contributo II"). Si tratta fondamentalmente di quei soggetti che non hanno potuto dimostrare una diminuzione del 30% del fatturato a livello di anno 2020/2019, ma che hanno subito invece la contrazione del fatturato nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per questi soggetti è previsto un aiuto una-tantum, superiore anche del 30% rispetto ai suddetti contributi di perdita, e cioè:

- 90% (invece del 60%) della contrazione di fatturato per i ricavi delle vendite fino a 100.000 Euro;

- 70% (invece del 50%) della contrazione di fatturato per i ricavi delle vendite fino a 400.000 Euro;

- 50% (invece del 40%) della contrazione di fatturato per i ricavi delle vendite fino a 1 milione di Euro;

- 40% (invece del 30%) della perdita sulle vendite fino a 5 milioni di Euro; e

- 30% (invece del 20%) della perdita sulle vendite fino a 10 milioni di Euro.

Il limite massimo dell'aiuto spettante anche in questo caso è di 150.000 Euro.

c) Aiuto per soggetti con peggioramento del risultato economico

Le imprese agricole, commerciali e i liberi professionisti con ricavi di vendita nel penultimo periodo d'imposta (cioè il 2019 per l'anno solare) non superiori a 10 milioni di Euro potranno richiedere il prossimo autunno un ulteriore aiuto, che non si baserà sul calo delle vendite, ma sulla riduzione del risultato di esercizio nel periodo d'imposta 2020 rispetto al 2019. Per le modalitá di calcolo e di presentazione della richiesta è necessario un decreto attuativo. E’comunque previsto anche in questo caso un importo massimo per il singolo contribuente di 150.000 Euro. Si ritiene che il calcolo si baserá sulla dichiarzaione dei redditi per il 2020 e ciò giustificherebbe il fatto che è previsto che chi vuole richiedere il tale contributo deve presentare la dichiarazione dei redditi per il 2020 in anticipo entro il 10 settembre 2021 (invece che entro il termine normale del 30 novembre 2021). È giá stato stabilito inoltre che il risultato del 2020 deve essere neutralizzato degli aiuti ricevuti nel corso dell’anno.

Una valutazione di convenienza di detto contributo al momento non è possible.

Tutti gli aiuti di cui sopra non rilevano ai fini delle determinazione delle imposte dirette (IRAP compresa) e nemmeno ai fini del calcolo degli interessi deducibili.

2. Sostegno per le attività economiche chiuse (art. 2)

Fondi separati saranno messi a disposizione dei soggetti che hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno quattro mesi senza interruzione tra il 1° gennaio 2021 e il 26 maggio 2021 per motivi legati al Coronavirus. Tutti i dettagli a questo proposito dovranno essere stabiliti in specifici decreti di attuazione. Anche in questo caso si deve tenere conto del limite massimale di aiuti di 1,8 milioni di Euro.

3. Bonus locazioni (art. 4)

Il credito d'imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi sui canoni di locazione o sugli affitti di azienda pagati per gli immobili non residenziali è prorogato ed e ampliato.

Sono ammessi al bonus i soggetti con ricavi di vendita nel penultimo anno fiscale (cioè, generalmente nel 2019) non superiori a 15 milioni di Euro. La diminuzione richiesta del fatturato è ridotta dal 50% al 30%. Come riferimento è utilizzata la media del fatturato IVA mensile realizzata nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

Per le strutture ricettive e le altre imprese attive nel settore del turismo, il bonus sarà esteso dalla fine di aprile 2021 alla fine di luglio 2021. Per le altre imprese e i liberi professionisti, il bonus locazioni dell'anno scorso viene esteo ai mesi di gennaio - maggio 2021.

Non è richiesta alcuna diminuzione del fatturato se l'attività è iniziata a partire dal 2019.

Il bonus è del 60% per le locazioni e del 50% per gli affetti di azienda, ognuno da calcolare mese per mese.

L'aiuto è esente da imposte e soggetto al limite di 1,8 milioni di Euro:

4. Moratorie mutui (art. 16)

Le moratorie COVID di mutui, finanziamenti ecc. vengono prorogate un’altra volta fino al 31 dicembre 2021: entro il 15 giugno va presentata all’istituto di credito la relativa richiesta.

Attenzione: come noto le banche della provincia di Bolzano hanno seguito un percorso diverso, ragion per cui le moratorie “statali” non si applicano allo stesso modo, per cui si dovranno affrontare richieste e regole diverse per ottenere la proroga della moratoria.

5. Bonus sanificazione (art. 32)

Viene riproposto il bonus sanificazione per le spese sostenute da imprese e professionisti per la sanificazione degli ambienti di lavoro, gli strumenti utilizzati, acquisto di DPI ed altri dispositivi nei mesi di giugno – agosto 2021 a causa del COVID. Il credito di imposta è pari al 30% fino ad un massimo di 60.000 Euro per soggetto richiedente. Il bonus si utilizza tramite mod. F24 ed è esente da tassazione.

Si è in attesa del decreto attuativo. La dotazione della misura è limitata per cui difficilmente si arriverá ad un bonus pieno del 30% delle spese.

6. Bonus pubblicità (art. 67)

Vengono nuovamente modificate le regole relative al bonus pubblicità, che soltanto poco tempo fa con la legge finanziaria 2021 prevedeva la spettanza di un bonus del 50% per le spese relative a campagne pubblicitarie sulla sola carta stampata, mentre ora vengono ampliate le possibilità per il 2021 potendo conteggiare anche le spese per la pubblicità su radio e televisione. Nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021 andrà presentata una nuova richiesta. Per chi la ha già presentata a marzo 2021 ma non utilizza la pubblicità radio/TV, resta valida la prima istanza.

Anche in questo caso, considerata la dotazione limitata per la misura, si può ritenere che il bonus resterà al di sotto del 50% preventivato.

7. Bonus sponsorizzazioni sportive (art. 10)

Ricordiamo che nel 2020 era stato introdotto un bonus per le sponsorizzazioni sportive, per il quale è stata presentata la documentazione a marzo di quest’anno (si veda la ns. circolare 15/2021). Tale agevolazione viene ora ripresentata per il 2021 alle medesime condizioni. Per dettagli vi rimandiamo alla ns. circolare citata.

8. Riqualificazione/miglioramento strutture alberghiere (art. 7, comma 5)

Il bonus del 65% per la ristrutturazione/riqualificazione delle strutture alberghiere, previsto nel DL 104/2020 per il 2020 e 2021, viene ora prorogato anche al 2022. Detto credito d'imposta è concesso per le spese di manutenzione straordinaria, il restauro e le modifiche strutturali oltre che per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’acquisto di arredi ecc..

Oltre al rispetto dei limiti di cui alla regola de-minimis (200.000 Euro) ed al cd. “temporary framework” (1,8 milioni di Euro) si deve sottostare anche al “famigerato” meccanismo del “click-day”, per cui non ci si deve aspettare di avere molte possibilità di ottenere il bonus.

9. Credito di imposta per il settore tessile e moda (art. 8)

È stato previsto anche un bonus per le imprese del settore tessile/moda che hanno particolarmente sofferto nel periodo della pandemia, parametrato alla media del magazzino rimanenze degli ultimi tre anni.

10. Trasformazione imposte differite (DTA) in credito di imposta (art. 19)

Viene prorogata dal 31.12.2020 al 31.12.2021 l’agevolazione in base alla quale una società può trasformare le imposte anticipate latenti derivanti da operazioni straordinarie, riporto ACE ed altro, in crediti di imposta ordinari. La procedura è complessa ma può essere anche interessante in determinati casi.

11. Emissione di obbligazioni (art. 15)

L‘emissione di obbligazioni per importi compresi tra due e otto milioni di Euro da parte di PMI fino a 499 occupati, sarà agevolata tramite particolare garanzie dal Fondo Nazionale di Garanzia. Siamo in attesa delle disposizioni attuative.

12. Garanzie per le PMI (art. 12)

Le PMI fino a 499 dipendenti hanno diritto a particolari garanzie del Fondo Nazionale di Garanzia per finanziamenti di durata da sei a quindici anni per l’innovazione ed investimenti particolari. La garanzia copre al massimo l’80% del finanziamento.

13. Garanzie SACE (art. 13)

Le particolari garanzie-COVID di SACE vengono prolungate fino al 31.12.2021.

14. Aiuti per le zone sciistiche della Provincia di Bolzano (art. 3)

Nell’ambito di una più ampia misura di sostegno del turismo invernale è stato dotato un apposito fondo di 100 milioni di Euro, dei quali 26,6 milioni assegnati all’Alto Adige. L’amministrazione provinciale di Bolzano deve emanare un apposito provvedimento per l’individuazione delle zone e delle imprese aventi diritto. Nulla si sa del “precedente” importo di circa 65 milioni di Euro assegnati sempre all’Alto Adige per lo stesso scopo per zone sciistiche, maestri di sci e imprese del turismo (art. 2, D.L. 41/2021).

II. Novitá in materia di IVA

1. Note di variazione dell’IVA in caso di procedure concorsuali  (art. 18)

Grazie al Covid-19 viene finalmente modificata la norma dell’art. 26 legge IVA relativa all’emissione delle note di variazione in caso di fallimenti, concordati ecc. In base alla normativa attuale, la nota di accredito per l’IVA non incassata può essere emessa soltanto alla chiusura della procedura concorsuale, che si protrae per anni (quando va bene). In futuro la nota di variazione per l’IVA si potrá emettere giá all’apertura della procedura concorsuale o all’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallim.). La variazione dell’IVA non deve essere obbligatoriamente annotata dalla procedura fallimentare. Il creditore/fornitore deve attenersi scrupolosamente al criterio della competenza fiscale e dovrà emettere la nota di variazione nel periodo in cui sorge tale diritto, che corrisponde alle seguenti date:

- data della sentenza con cui viene dichiarato il fallimento;

- data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa (per le cooperative);

- data di omologazione del piano di ristrutturazione die debiti ai sensi dell’art. 182-bis RD n° 267/1942;

- data di pubblicazione del piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d, RD n° 267/1942;

- data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi Imprese.

Se successivamente il debitore effettua un pagamento, dovrá essere emessa la relativa nota di addebito con l’IVA.

In attesa della fine della sospensione delle norme sulla crisi di impresa, ci si può attendere una serie di precisazioni sul tema.

Infine la nota dolente: tali novità si applicano alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021. Per le “vecchie” procedure restano valide le norme previgenti e si dovrà attendere la chiusura delle varie procedure.

2. Percentuali di compensazione IVA in agricoltura (art. 68)

Per il 2021, a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento, viene introdotta una percentuale di compensazione più elevata e unificata per la cessione di bovini e suini vivi del 9,5% (in precedenza erano al 7,65 e 7,95%). Tale nuova percentuale si applica all’intero anno di imposta 2021.

3. IVA nell’editoria

Per sostenere il settore dell’editoria ed in particolare dei media quotidiani e periodici viene innalzata per il 2021 la percentuale di reso forfettaria al 95% (finora all’80%).

III – Modifiche nella determinazione del reddito di imprese e professionisti

1. Incentivoalla capitalizzazione delle imprese – „Super-ACE“ al 15%  (art. 19)

Il tasso di interesse nozionale per incentivare la capitalizzazione delle società (ACE) viene elevato limitatamente al 2021 dall’1,3% al 15%. Tale incentivo si applica soltanto agli utili ed ai versamenti di capitale del 2021. Inoltre per i versamenti di capitale il calcolo si effettua comunque per l’anno intero e non pro quota temporis in base alla date del versamento, quindi anche operando il versamento al 31 dicembre vale per l’anno intero.

L’eventuale eccedenza di ACE può essere anche in alternativa utilizzata in compensazione quale credito di imposta oppure ceduta a terzi, previa comunicazione all’Agenzia Entrate.

Per gli aumenti di patrimonio netto è fissato un limite di cinque milioni di Euro.

Il vantaggio fiscale è notevole: con un versamento di capitale di un milione di Euro, si ottiene una riduzione fittizia dell’imponibile di 150.000 Euro, con un risparmio p.e. per le società di capitali di 36.000 Euro. Il che equivale ad una rendita del 3,6% su base annua, che aumenta man mano che il versamento viene effettuato più avanti nel corso dell’anno.

Quale norma anti-abuso è previsto un periodo minimo di due anni per il rimborso degli eventuali versamenti di capitale effettuati nell’anno ovvero per la distribuzione degli utili accantonati.

2. Bonus investimenti: credito di imposta del 10% immediatamente compensabile (art. 20)

A titolo di promemoria, in base alla legge di bilancio 2021, il credito del 10% per i nuovi investimenti "normali" (cioè macchinari e attrezzature senza le caratteristiche di Industria 4.0) realizzati nel 2021 può essere immediatamente compensato per l’importo totale dalle imprese con ricavi fino a cinque milioni di Euro nel periodo d'imposta in questione. Non è quindi più necessario suddividerlo su tre periodi d'imposta, come era richiesto per gli investimenti realizzati fino al 2020.

Questa possibilità è ora estesa per il 2021 anche alle imprese con ricavi superiori a cinque milioni di Euro, che potranno quindi utilizzare immediatamente in compensazione il bonus, oppure riportarlo in mancanza di debiti di imposta.

IV – Altre novità

1. Aumento della soglia di compensazione con F24 (art. 22)

La soglia annuale per la cosiddetta compensazione orizzontale dei crediti fiscali attraverso il modulo F24, limitatamente al 2021 viene aumentata dagli attuali 700.000 Euro a due milioni di Euro. Ricordiamo che allo stato attuale tale limite in conseguenza della pandemia è già stato elevato a un milione di Euro. Nel caso sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA in aprile con opzioni che tenevano conto dei “vecchi” limiti, è possible presentare una dichiarazione correttiva.

2. Aquisto prima casa da parte di "under 36" con reddito ISEE fino a 40.000 Euro (art. 64)

Chiunque acquisti una “prima casa” e non raggiunga l'età di 36 anni nell'anno dell'acquisto sarà completamente esente dall'IVA (4%) o dall'imposta di registro (2%) più l'imposta ipotecaria e catastale. Il prerequisito, però, è che il reddito annuo ai fini del cosiddetto "ISEE" (Indicatore nazionale della situazione reddituale e patrimoniale) non superi la soglia dei 40.000 Euro. Mentre nel caso dell'imposta di registro viene concessa un'esenzione totale, nel caso dell'IVA l'acquirente riceve un credito d'imposta corrispondente, che può poi essere compensato. L’agevolazione si applica non solo ai contratti di acquisto della piena proprietà, ma anche al trasferimento di altri diritti reali.

I prestiti contratti per l'acquisto, la costruzione o la trasformazione della prima casa sono anche esenti dall'imposta sostitutiva sui mutui, sempre se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

Lo sgravio sarà concesso per i contratti di compravendita stiipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Sono esclusi gli acquisti di abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).

Le unità accessorie (ad esempio, cantine e garage) non sono specificamente menzionate nella legge, ma si può presumere che l'inclusione di tali unità sarà sancita tramite una circolare, sempre nell'ambito delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

3. Riscossione – proroga (art. 9)

Il termine di pagamento delle cartelle di pagamento delle tasse è stato in precedenza (per l’ennesima volta) posticipato al 30 aprile 2021 (con corrispondente pagamento entro maggio 2021). Viene ora diposto un ulteriore rinvio al 30 giugno, con il pagamento che deve essere effettuato entro il mese successive: il 31 luglio 2021 cade di sabato, la nuova scadenza per questi pagamenti è quindi il 2 agosto 2021.

4. Plusvalenze da partecipazioni (art. 14)

Le plusvalenze delle persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società di capitali e di persone rimarranno esenti da imposta nei seguenti tre casi grazie ad una modifica agli art. 67 e 68 del TUIR:

- partecipazioni nelle cosiddette start-up innovative, che vengono sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno un periodo di tre anni;

- nella misura in cui vengono vendute le partecipazioni nelle cosiddette società PMI innovative, che vengono sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e sono detenute per almeno un periodo di tre anni;

- in generale se le partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) e società di capitali sono cedute e la plusvalenza è reinvestita in una start-up innovative o in una PMI innovativa entro un anno. Lo sgravio si applica per le sottoscrizioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, ed è ovviamente interessante solo per chi non detiene tali investimenti tramite una società (la quale può comunque effettuare la rivalutazione in bilancio previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%) e/o non effettua la rivalutazione entro il 30 giugno 2021 con il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11%.

Attenzione: fino ad ora gli investimenti in imprese innovative si effettuavano prevalentemente tramite apposite holding di partecipazione, per via della PEX, i cui dividendi distribuiti ai soci sono naturalmente da tassare. Le nuove norme offrono possibilità completamente diverse. Per completezza precisiamo che tale nuova norma deve essere approvata dalla Commissione UE.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider