Decreto sull’elusione fiscale – conseguenze sulla detraibilità degli interessi passivi per le società di capitali

Il 28 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n° 142/2018 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale di allineamento con le direttive UE, che entra in vigore con il 12 gennaio 2019 (direttiva ATAD).
Tale decreto contiene consistenti modifiche per la detraibilità degli interessi passivi, la normativa cd. “CFC”, i dividendi ed i capital gain da società locate in paradisi fiscali, una nuova definizione degli “intermediari finanziari” e varie novità in relazione al trasferimento della sede dall’Italia all’estero (exit tax) e dall’estero all’Italia (entry tax).

Di particolare rilevanza le limitazioni introdotte alla detraibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. Di seguito i particolari.

Regole vigenti
Fino al 31.12.2018 le regole sono le seguenti, stabilite all’art. 96 del TUIR. Gli interessi passivi sono sempre deducibili nella misura dell’equivalente importo degli interessi attivi, e l’importo eccedente è deducibile nella misura del 30% del risultato operativo aumentato di ammortamenti e rate leasing. Indipendentemente dalle anzidette ipotesi gli interessi passivi sono sempre deducibili:

  • nel caso di interessi capitalizzati e di interessi sommati al valore di beni in lavorazionee semilavorati in base a corretti principi contabili (si veda la risoluzione 3 del 14febbraio 2008);
  • gli interessi impliciti nei debiti verso fornitori;
  • gli interessi passivi su mutui ipotecari accesi su immobili, destinati alla locazione.Inoltre, nella misura in cui in un esercizio gli interessi passivi non trovavano capienza per le suddette limitazioni, l’importo eccedente poteva essere riportato agli esercizi successivi ed essere portato in detrazione.

La novità
Il decreto di cui in oggetto ha modificato l’art. 96 del TUIR nel modo seguente.

-  Il decreto ha anzitutto fornito una definizione più chiara di interessi passivi, prendendo a riferimento i corretti principi contabili.

-  Poi viene stabilito che nel calcolo dell’importo della “barriera” del 30% non si prenderà più a parametro il risultato civilistico di bilancio, ma bensì il risultato fiscale. Ciò non comporterà probabilmente un aggravio in termini di imposte ma piuttosto un ulteriore sforzo amministrativo per calcolare tale importo.

-  Più rilevante è la nuova disposizione che a partire dal 2019 stabilisce che gli interessi capitalizzati (in immobilizzazioni) o conteggiati nel valore dei semilavorati o beni in lavorazione rilevano ai fini dell’indeducibilità nel senso che rilevano ai fini del calcolo della barriera del 30%: una volta superata quest’ultima tali interessi diverranno indeducibili alla stregua degli altri interessi passivi. Tale novità peraltro non influisce sulla deducibilità dell’ammortamento del bene sul quale sono stati capitalizzati gli interessi.

-  Allo stesso modo vanno considerati nel calcolo della barriera del 30% gli interessi impliciti sui debiti verso fonritori.

-  Infine è stata modificata la norma in base alla quale le eccedenze di interessi passivi potevano essere riportate agli esercizi successivi senza limiti: dal 2019 in poi vige un limite di cinque anni, e si applica un rigido criterio FIFO; il tutto determina una situazione in cui è facile che vadano persi i riporti di interessi non dedotti. A parziale compensazione sono riportabili anche le eventuali (improbabili) eccedenze di interessi attivi.Vengono altresì abrogate le agevolazioni per le società consortili.
Il decreto contiene anche una articolata regolamentazione transitoria, in base alla quale in particolare gli interessi passivi su finanziamenti accesi prima del 17 giugno 2016, la cui durata

ed il cui importo non sono variati successivamente, sono ancora deducibili secondo le regole finora in vigore. La disposizione però non è ben chiara al proposito, attendiamo chiarimenti ed interpretazioni benevole al riguardo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per completezza facciamo presente che il decreto prevedeva anche una limitata deducibilità degli interessi passivi da mutui ipotecari per l’acquisto di immobili destinati alla locazione; tale disposizione è stata però neutralizzata con una norma ad hoc nella legge finanziaria 2019, per cui restano in vigore le vecchie regole.

Attenzione: i suddetti nuovi limiti e la combinazione tra limitata riportabilità delle eccedenze di interessi passivi e limitata deducibilità degli interessi stessi, fanno sì che eventuali e consistenti piani di investimento futuri dovranno considerare attentamente anche gli aspetti relativi alla deducibilità degli interessi passivi.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider