Decreto Sviluppo – Novità in materia di recupero edilizio e risparmio energetico

Decreto Sviluppo – Novità in materia di recupero edilizio e risparmio energetico

Il 15 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge di ampia portata che contiene una lunga serie di provvedimenti a sostegno dell’economia. Il 26 giugno il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrare in vigore. In sede di discussione parlamentare potranno essere  apportate modifiche al testo. Il provvedimento incide su vari ambiti dell’economia e dell’amministrazione pubblica. Le misure per lo sviluppo comprendono un pacchetto di circa 80 miliardi di Euro e riguardano tra l’altro l’export, il diritto commerciale, l’introduzione della srl semplificata, più trasparenza nell’amministrazione pubblica, la digitalizzazione dei servizi e un accentramento dei relativi compiti. Dal punto di vista fiscale i provvedimenti più rilevanti riguardano il settore edile: da un lato l’incentivo al recupero edilizio e dall’altro le abbondanti novità riguardanti l’IVA sulle vendite e sugli affitti.

 

  1. Detraibilità delle spese di recupero edilizio di immobili abitativi:

 

Il provvedimento: innalzamento della detraibilità dal 36% al 50% delle spese di ristrutturazione edilizia entro il limite massimo che è stato innalzato da 48.000 a 96.000 Euro;

Termine temporale: dall’entrata in vigore del provvedimento (26 giugno 2012) fino al 30 giugno 2013;

Beneficiari: persone fisiche;

Immobili: abitativi e pertinenze.

 

La detraibilità del 36% delle spese di ristrutturazione degli immobili abitativi, che a partire dalla fine dello scorso anno è diventata un’agevolazione permanente ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata innalzata al 50% oltre ad essere stato innalzato anche il limite massimo di detraibilità delle spese ovvero dai precedenti 48.000 Euro a 96.000 Euro. Da questo deriva un risparmio di imposta, in seguito a lavori di recupero edilizio, per un massimo di 48.000 Euro suddiviso in 10 rate annuali per un ammontare di 4.800 Euro ciascuna. Il provvedimento è circoscritto temporalmente, l’agevolazione vale infatti fino al 30 giugno 2013. Successivamente a tale data dovrebbero essere applicabili i limiti precedenti del 36% di detraibilità fino al tetto di 48.000 Euro. L’obiettivo di questo provvedimento dovrebbe essere quello di rilanciare nel breve termine il settore edilizio pesantemente condizionato dalla crisi economica in corso.

Ambito e requisiti per applicazione dell’agevolazione sono rimasti praticamente invariati, per i dettagli si rimanda alla nostra circolare n. 41/2011. Per quanto concerne i pagamenti consigliamo vivamente di osservare le nuove indicazioni della circolare n. 55/2012 esposte anche nella nostra circolare n. 29/2012.

Sono inclusi nell’agevolazione gli interventi di ordinaria manutenzione solo per le aree comuni dei condomini, le opere di manutenzione straordinaria, i risanamenti e le ristrutturazioni; sono escluse dall’agevolazione le ristrutturazioni urbanistiche. Gli interventi edilizi devono avvenire su immobili abitativi e la detrazione spetta solamente a persone fisiche. La comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara è stata abrogata dal decreto semplificazioni dello scorso anno.

Il presente decreto non contiene norme transitorie, ne deriva che l’agevolazione è applicabile dall’entrata in vigore del decreto stesso. Sarà tuttavia necessario un intervento chiarificatore riguardo la determinazione del limite massimo di 96.000 Euro per il lavori in corso d’opera.

Avvertenza: per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno 2012 valgono già i nuovi limiti.

 

  1. Detrazione del 55% per il risparmio energetico prorogata fino al 30 giugno 2013

 

Si ricorda che la detraibilità del 55% dei costi sostenuti per interventi finalizzati al risparmio energetico ha già subito in passato una proroga di un anno fino al 31.12.2012. A partire dal 2013 la detraibilità sarebbe dovuta essere ridotta al 36%.

Ora la detrazione per le riqualificazioni energetiche è stata prorogata fino al 30 giugno 2013 e a partire dal primo gennaio la percentuale di detrazione passerà dal 55% al 50%. Inoltre va tenuto presente che la normativa relativa alla detrazione del 55% attualmente in vigore prevede importi massimali di detrazione, di conseguenza la riduzione della percentuale di detrazione dovrebbe comportare un incremento della spesa massima ammessa. Le implicazioni sono esposte nella seguente tabella:

 

  Fino al 31.12.2012 01.01.2013 – 30.06.2013
Tipologia di intervento per il risparmio energetico Massimale di spesa Importo massimo detraibile Massimale di spesa Importo massimo detraibile
Ristrutturazione complessiva dell’immobile 181.818 100.000 200.000 100.000
Miglioramento dell’isolamento 109.090 60.000 120.000 60.000
Installazione di impianti termici o solari 109.090 60.000 120.000 60.000
Sostituzione di caldaie, pompe di calore, geotermia 54.545 30.000 60.000 30.000

 

Fino alla fine dell’anno 2012 gli interventi di riqualificazione energetica non subiscono variazioni; a partire dal 1° gennaio 2013 dovrebbero valere i nuovi limiti di detraibilità e di massimale di spesa.

Negli ultimi giorni i media hanno bollato come provvedimento inutile la proroga della presente agevolazione. Si tenga presente che ad esempio si potrebbe usufruire dell’agevolazione del 50% di cui al punto precedente  (ristrutturazione edilizia) senza tutti i formalismi richiesti per l’agevolazione del 55%. D’altro canto si deve considerare che:

  • La detraibilità del 55% non è limitata agli immobili abitativi ma è destinata in generale per le opere di risparmio energetico su immobili esistenti;
  • Possono essere beneficiari della detraibilità del 55% non solo le persone fisiche ma anche le imprese e le società di persone e di capitali;
  • Per questi interventi edili non sussiste il limite di 96.000 Euro ma, in base alla tipologia di intervento, viene riconosciuto un massimale di spesa fino a 181.818 Euro (200.000).

Quindi la proroga di sei mesi delle agevolazioni per il recupero energetico è degna di nota. Per ulteriori dettagli su questo tema si rinvia alla nostra circolare n. 41/2011.

 

Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-30 - 27.06.2012 Decreto Sviluppo