Definizione agevolata delle cartelle esattoriali e delle somme iscritte a ruolo – Istanza da presentare entro il 31 marzo 2017

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali e delle somme iscritte a ruolo – Istanza da presentare entro il 31 marzo 2017

Come abbiamo già avuto modo di comunicarVi con le nostre circolari n. 37/2016 e 40/2016, il Decreto Legge n. 193/2016 ha introdotto una possibilità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali e delle somme iscritte a ruolo, che, considerata la sua portata, sotto determinati aspetti, supera di gran lunga i condoni concessi in passato. In caso di integrale pagamento del debito tributario iscritto a ruolo, il fisco rinuncia alla riscossione delle relative sanzioni e degli interessi di mora. L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata al più tardi entro il 31 marzo 2017. Considerato che, in determinati casi, la misura in questione permette di ottenere un notevole risparmio, si rammentano di seguito le relative principali disposizioni:

 

 

Presupposti

Affinché la definizione agevolata possa avere luogo, i ruoli in questione devono essere stati affidati all’Agente della riscossione “Equitalia” nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. A tal fine risulta dunque determinante la data di affidamento del ruolo ad Equitalia e non quella di notifica dello stesso al contribuente. Generalmente la data di affidamento del ruolo non viene indicata nella cartella esattoriale; in caso di dubbi a riguardo, è consigliabile chiedere conferma direttamente ad Equitalia dell’esatta data di affidamento del ruolo.

Equitalia è stata inoltre incaricata di avvisare il contribuente, entro il 28 febbraio 2017, mediante posta ordinaria, circa i carichi affidati alla stessa nel 2016, per i quali al 31.12.2016 non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento. Considerate le tempistiche del servizio postale, può darsi che nei prossimi giorni vi venga ancora recapitata una comunicazione di questo tipo da parte di Equitalia.

Suggerimento: nel dubbio è consigliabile attivarsi autonomamente, chiedendo ad Equitalia se sussistono a Vostro carico cartelle di pagamento pendenti potenzialmente rottamabili.

Nel frattempo è stato altresì chiarito che i carichi affidati ad Equitalia dopo il 16 dicembre 2016 sono esclusi dalla definizione agevolata, in quanto per gli stessi la consegna all’Agente della riscossione si intende effettuata il 10 gennaio 2017.

 

 

Somme oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata interessa le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte di registro, imposte ipotecarie, imposte catastali ecc.), nonché ai contributi previdenziali (INPS, INAIL ecc.). I tributi locali, quali IMU, GIS e TASI, sono ammessi qualora l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione. Sussistono invece dubbi con riferimento ai contributi a favore dei fondi pensione, i quali non si avvalgono di Equitalia al fine di riscuote i propri crediti.
 

 

Esclusioni dalla definizione agevolata

 

Sono espressamente escluse dalla definizione agevolata, seppur iscritte a ruolo, le somme riguardanti:

-          il recupero di aiuti di Stato (considerati illegali sulla base delle disposizioni UE),

-          l’IVA riscossa all’importazione,

-          importi derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,

-          sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e

-          multe stradali.

 

 

Contenziosi pendenti

 

Un’eventuale contenzioso pendente, come anche una sentenza negativa, non costituiscono causa di esclusione della definizione agevolata. Tuttavia, nell’istanza di adesione, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla prosecuzione di tali contenziosi.

 

Avvisi di accertamento

Oltre alle cartelle di pagamento, è possibile definire in via agevolata anche gli avvisi di accertamento esecutivi. Ciò riguarda in particolar modo gli avvisi di accertamento e di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate concernenti l’IRES, l’IRPEF, l’IRAP e l’IVA.

Ai fini della definizione agevolata, è necessario che tali avvisi d’accertamento siano stati affidati ad Equitalia entro il 31 dicembre 2016. Soprattutto in questi casi, qualora vi sia il sospetto che detti avvisi di accertamento possano essere stati affidati all’Agente della riscossione, è bene attivarsi e chiederne conferma ad Equitalia quanto prima.

 

 

Rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016

Il contribuente che, con riferimento ad una cartella di pagamento, abbia già richiesto in passato un piano di rateizzazione della stessa, può aderire alla definizione agevolata soltanto se ha regolarmente pagato tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Nonostante inizialmente, sulla base del testo normativo (che tra l’altro era formulato in modo diverso), si era affermata la tesi per cui fosse necessario versare soltanto le rate scadenti tra il 24 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016, Equitalia ha recentemente confermato e più volte sottolineato la necessità di pagare entro il 31 marzo 2017 le eventuali rate omesse con scadenza anteriore al 31 dicembre 2016, al fine di poter presentare tempestivamente l’istanza di definizione. Per quanto concerne le rate con scadenza successiva al 1° gennaio 2017, le stesse saranno sospese in seguito alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata della relativa cartella di pagamento e, pertanto, non dovranno essere versate entro il 31 marzo 2017.

 

 

Definizione parziale

 

Come già anticipato, è possibile definire anche solo parzialmente una cartella di pagamento. Ciò significa, ad esempio, che il contribuente che avesse somme iscritte a ruolo relative ad IVA e ad IRPEF ha la possibilità di richiedere la definizione agevolata di una sola delle due imposte, nella convinzione di riuscire ad ottenere sentenza positiva nell’ambito di un processo avente ad oggetto la seconda imposta (quella che si sceglie di non definire).
 
 

Istanza di definizione

L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata entro il 31 marzo 2017. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare gli appositi modelli DA1 e DA2. In linea generale, l’istanza è effettuata mediante il modello DA1; il modello DA2 deve essere utilizzato soltanto da parte delle imprese in stato di crisi. Nel modello di adesione alla definizione agevolata è necessario indicare la modalità di adempimento desiderata, scegliendo tra pagamento in un’unica soluzione o pagamento rateizzato. È altresì richiesto di rinunciare espressamente alla prosecuzione di eventuali contenziosi aventi ad oggetto i carichi per i quali è stata richiesta la definizione agevolata.

Il modello in questione, con le relative istruzioni, Vi è già stato fornito in precedenza.

 

 

Effetti dell’istanza di definizione

Con l’accoglimento dell’istanza di definizione il fisco rinuncia alla riscossione delle sanzioni e degli interessi di mora; di conseguenza devono essere versati i contributi e le imposte, nonché gli interessi non qualificabili come interessi di mora e le spese di riscossione sostenute da Equitalia. Da ciò ne deriva che i ruoli che contengono soltanto sanzioni saranno definibili, in linea di massima, senza alcun versamento. Ciò vale per tutte le sanzioni irrogate con riferimento ad imposte, dichiarazioni dei redditi, contributi previdenziali o altre irregolarità (ad es. nell’ambito del diritto del lavoro).

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha altresì l’effetto di interrompere le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione.

 

 

Pagamento

La richiesta di pagamento sarà notificata al contribuente entro il 31 maggio 2017 e sarà predisposta sulla base della modalità di adempimento indicata nell’istanza. La richiesta di pagamento potrà pertanto prevedere il pagamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il 1° agosto 2017, oppure un pagamento rateizzato. In caso di pagamento rateizzato sarà in ogni caso previsto il versamento di quanto dovuto per il 70% nel 2017 e per il restante 30% nel 2018.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-17-07.03.2017 Rottamazione cartelle esattoriali