Di seguito vi illustriamo le novità degli ultimi giorni in tema di a) detrazione IVA sulle fatture ricevute, b) proroga della presentazione degli elenchi fatture di acquisto e di vendita, e c) pubblicazione elenchi degli enti soggetti alla “scissione dei pagamenti”. Ecco i dettagli.
Marcia indietro dell’Agenzia in tema di detrazione dell’imposta
Ricordiamo che l’anno scorso con il D.L. 50/2017 era stato accorciato il termine per la detrazione dell’IVA di quasi due anni. Ai sensi dell’art. 19 1° comma della legge IVA il diritto alla detrazione dell’imposta spetta nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Tale diritto alla detrazione può essere esercitato fino al termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in questione. In poche parole, fino a pochi giorni fa la posizione dell’Amministrazione Finanziaria sembrava dovesse essere quella, che ad esempio l’IVA sulle fatture di acquisto datate 2017 poteva essere detratta soltanto nel 2017 oppure in forma extra- contabile nella dichiarazione IVA per il 2017 entro il 30 aprile 2018. E di conseguenza non era consentita una detrazione dell’imposta in una liquidazione del 2018.
Le critiche e le proteste a questa norma sono state numerose e continue e più volte è stata rimarcata la inconciliabilità con le direttive UE.
Ora il colpo di scena con l’Agenzia delle Entrate che in via interpretativa corregge ciò che il Governo non ha avuto modo o possibilità di correggere. La circolare n° 1/2018 consente la detrazione dell’imposta alle seguenti due condizioni:
a) L’imposta deve essere esigibile (di regola lo è per il fornitore con l’emissione della fattura);
b) Il contribuente deve essere in possesso della fattura al momento della detrazione dell’imposta. Tale seconda condizione in realtà non è sancita dall’art. 19 della legge IVA ma si evince dai principi della direttiva UE in materia e da numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Ne deriva che le fatture emesse ancora nel 2017 ma che giungono al cliente soltanto nel 2018, potranno essere registrate e detratte nel 2018 nel mese o trimestre di entrata, oppure entro il termine per la dichiarazione del 2018 nel mese di aprile 2019. Al contrario non parrebbe alla lettera ammesso detrarre l’imposta su dette fatture (emesse 2017, ricevute 2018) nella dichiarazione IVA per il 2017 in aprile 2018. La circolare chiarisce inoltre che per una fattura datata 2017 ricevuta in ritardo, ad esempio nel 2019, il diritto alla detrazione non va perso, entro gli usuali termini di prescrizione: dovrà essere presentata una dichiarazione annuale IVA integrativa/correttiva.
Nonostante non sembri ammesso detrarre l’IVA su fatture 2017 ricevute nel 2018 nell’ultima liquidazione IVA utile, l’Amministrazione Finanziaria, riconoscendo di avere diramato la circolare il 17 gennaio, quindi oltre il termine per la liquidazione di dicembre 2017 (= 16 gennaio 2018), non contesterà le eventuali fatture 2017 ricevute nel 2018 e portate in detrazione in detta ultima liquidazione del 2017!
In futuro invece sarà bene adeguarsi alle nuove indicazioni dell’Agenzia Entrate per evitare contestazioni. Resta però un dubbio, e cioè come fará l’Agenzia Entrate a verificare la data di effettivo ricevimento della fattura da parte del cliente. Non ci saranno dubbi per invii tramite PEC o con procedure di protocollazione del ricevimento. Mancando tali prove il ricevimento potrà essere documentato dall’ordine cronologico di ricevimento e numerazione delle fatture di acquisto. Evidentemente per una fattura datata ad esempio 29 dicembre 2017 inviata nel 2018 non tramite PEC o raccomandata e senza protocollo di ricevimento, non sarà facile per l’Agenzia Entrate provare il contrario in caso di registrazione nel 2017.
In conclusione: le fatture di acquisto 2017 ricevute prima del 17 gennaio 2018 possono essere registrate senza problemi nel 2017, quelle ricevute successivamente dovranno essere registrate nel mese/trimestre di ricevimento e rileveranno nella relativa liquidazione IVA. Al più tardi l’imposta per le fatture ricevute nel 2018 potrà essere detratta con la dichiarazione IVA per il 2018 entro aprile 2019.
Elenchi clienti e fornitori per il secondo semestre 2017
Una buona notizia riguarda lo spesometro: le semplificazioni previste a partire dal 2018 (si veda la ns. circolare 45/2017) vengono anticipate e si applicheranno già a partire dagli elenchi per il secondo semestre 2017. Per tale motivo il termine di invio del 28 febbraio 2018 verrà spostato a nuova data da definirsi, in attesa della pubblicazione dei nuovi modelli di comunicazione modificati.
Non appena usciranno i nuovi modelli con le relative istruzioni vi informeremo tempestivamente.
Split Payment
Meglio tardi che mai! È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2018 il Provvedimento del MEF del 9 gennaio 2018, contenente gli elenchi di enti, fondazioni e società soggetti alla scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2018 e a cui i fornitori dovranno emettere le fatture secondo le specifiche regole (si veda anche la ns. circolare 3/2018).
Per sapere se un ente o una società è soggetto a tale meccanismo si devono consultare gli elenchi sul sito: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/
Mentre per le pubbliche amministrazioni si deve consultare l’elenco degli enti soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica sul sito www.indicpa.gov.it
Vi abbiamo già fornito le liste, non ci dovrebbero essere grosse variazioni ma vi invitiamo a controllare comunque la situazione dei soggetti che vi interessano.
È stato inoltre fornito un chiarimento ai fini della futura applicazione della norma, in base alla quale se un soggetto viene iscritto in tali elenchi entro il 30 settembre di un anno, gli effetti ai fini dello split payment si avranno soltanto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre se i presupposti si verificano dopo il 30 settembre di un anno, gli effetti si avranno soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo! Quindi eventuali integrazioni delle liste nei prossimi mesi/nelle prossime settimane non dovrebbero avere effetti immediati. Al contrario le società ed amministrazioni che ritengono di essere erroneamente presenti nelle liste, hanno quindici giorni di tempo dalla data di pubblicazione, quindi fino al 2 febbraio 2018, per presentare istanza di correzione al MEF con apposito modulo, scaricabile dal sito.
Importante: fornitori di beni e servizi possono richiedere ai sensi dell’art. 17-bis, 1° comma, della legge IVA ai propri clienti una dichiarazione, con la quale confermano di essere soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Infine una indicazione per gestori di alberghi e ristoranti e per i negozianti, che sono in difficoltà se devono emettere ad amministrazioni e società pubbliche soltanto fatture con split payment e per di più in formato elettronico. A ns. parere valgono ancora le indicazioni fornite con risposta ad interpellanza parlamentare n° 5-005002 del 15 marzo 2015, secondo le quali le forniture che di base sono documentate con scontrini o ricevute fiscali, non ricadono negli obblighi di cui sopra. Quindi: se ad esempio un ristorante emette una ricevuta fiscale per una pubblica amministrazione e successivamente viene richiesta una fattura (sulla quale viene annotato il numero della ricevuta) per potere detrarre l’imposta, tale operazione non sarà comunque soggetta allo split-payment. A condizione però che non venga emessa subito la fattura ma soltanto successivamente (anche immediatamente dopo) all’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale!
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider