Dichiarazione annuale IVA

Dichiarazione annuale IVA

Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati alla dichiarazione IVA, comprese le possibilità di rimborso e compensazione del credito IVA.

A partire dal 2017 la Comunicazione IVA è stata abolita e di conseguenza  non sarà più possibile inviare la dichiarazione IVA con la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre, ma dovrà essere inviata entro il mese di febbraio. Il modello IVA 2017 per l’anno 2016 dovrà quindi essere presentato soltanto in forma autonoma entro il 28.02.2017.

 

Rispetto all’anno precedente il nuovo modello della dichiarazione IVA recepisce alcune novità, in particolare segnaliamo:

  • L’inserimento di appositi righi riferiti alla nuova aliquota ridotta del 5%;
  • L’inserimento di appositi righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10% per i regimi forfettari in agricoltura;
  • L’estensione del reverse charge a nuove fattispecie (per esempio: cessione di prodotti elettronici);

 

Ricordiamo anche di seguito le novità introdotte dalla legge di Stabilità del 2015, vale a dire:

  • l’estensione del reverse charge a nuove fattispecie, nel settore edile ed energetico;
  • l’introduzione del sistema dello split payment;
  • l’indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Come anticipato il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2016 è compreso nel periodo tra il 1° e il 28 febbraio 2017 ed il modello può essere presentato solo in forma autonoma.

Attenzione: L’invio della dichiarazione IVA autonoma entro fine febbraio comporta anche il pagamento del saldo IVA entro il 16 marzo 2016; se si opta per il pagamento rateale dell’IVA, le rate scadono a partire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari allo 0,33%. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al  modello UNICO, ma si applicherà l’interesse dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo fino alla scadenza ordinaria per il versamento delle imposte e la rateazione potrà avvenire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari al 0,40%.

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio della redazione o anche solo del controllo della dichiarazione IVA annuale autonoma, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 30 gennaio 2017 la seguente documentazione: (nel caso di elevati crediti IVA da richiedere a rimborso, si prega di inviare i documenti al più presto possibile, affinché possiamo inviare la dichiarazione a partire dal 1° febbraio  2017).

  • copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;
  • copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;
  • per le fatture emesse in reverse charge è necessaria la seguente distinzione: cessione di rottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali o cessione di immobili uso abitativo, cessione di telefoni cellulari, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici e operazioni del settore energetico.

 Inoltre per l’IVA 2016 è necessaria la seguente distinzione del fatturato in reverse-charge; fatture emesse per la cessione di prodotti elettronici (ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72) Per esempio console da gioco, tablet, PC e laptop, microprocessori;

  • per le integrazioni relative a fatture intracomunitarie è necessaria la seguente distinzione: servizi intracomunitari inseriti in Intrastat (servizi ai sensi art. 7-ter) e servizi intracomunitari senza obbligo di comunicazione Intrastat (servizi ai sensi art 7-quater e quinquies);
  • copia di tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2016 e gennaio 2017;
  • copia delle fatture relative all’acquisto di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
  • copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (acquisti o servizi ricevuti) o un riepilogo;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (vendite o servizi resi) o un riepilogo;
  • riepilogo delle importazioni (bollette doganali) con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA;
  • copia del mastrino contabile relativo all’ Erario conto IVA e bilancino di verifica al 31/12/2016;
  • dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”; inoltre per le operazioni nei confronti dei consumatori finali serve la distinzione di imponibile ed IVA per Regione;
  • per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia della fattura;
  • sono inoltre richieste le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato regimi agevolati;
  • per gli esportatori abituali un prospetto riepilogativo relativo all’utilizzo del plafond;
  • per coloro che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali, copia delle dichiarazioni di intento ricevute compresa la ricevuta Agenzia delle Entrate;
  • dettaglio delle fatture emesse con imposta esigibile in anni successivi e dettaglio delle fatture registrate nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi;

 

Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2016 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA le seguenti categorie:

  • tutti i contribuenti che per il 2016 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1];
  • i contribuenti minimi e forfettari;
  • i produttori agricoli esonerati, giornalai e tabaccai;
  • le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991);
  • gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae ecc.

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it - collegamento „strumenti/modelli“).

 

VARIE

 

Comunicazione liquidazione IVA di gruppo

 

Per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo nel 2017, la controllante deve compilare il nuovo modello VG. Pertanto il precedente modello IVA 26 è stato sostituito dall’invio del Modello IVA 2017 in scadenza al 28 febbraio 2017.

 

Rimborso credito IVA 2016

 

La richiesta del rimborso del credito IVA e la causale del rimborso devono essere indicate nel quadro VX.

Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso IVA può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio 2017 fino al 28 febbraio 2017.

 

Viene innalzata da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi IVA esonerati dalla presentazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

 

  • Rimborso IVA fino ad Euro 30.000:

Il rimborso IVA fino a 30.000 Euro può essere erogato senza la presentazione di alcuna garanzia; In pratica è staro innalzato il limite di rimborso senza garanzia da Euro 15.000 a 30.000 Euro. Tale limite è da considerare in riferimento alle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno, comprende il rimborso IVA annuale ed il trimestrale (modello TR).

  • Rimborso IVA superiore a 30.000 Euro:

Il rimborso IVA superiore a 30.000 Euro può essere erogato senza la presentazione di garanzia bancaria o assicurazione, in presenza di determinate condizioni e dietro la presentazione di adeguata documentazione. In particolare si tratta:

  • Visto di conformità rilasciato dal commercialista sulla dichiarazione annuale o richiesta di rimborso trimestrale;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui vengono attestate le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali.

 

Per le richieste di rimborso superiore a 30.000 Euro rimane l’obbligo di presentazione della garanzia bancaria o assicurazione quando sussistono le seguenti condizioni: esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni (escluso start-up), notifica nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento; richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività; presentazione della dichiarazione a rimborso priva di visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare al condizione di operatività e la solidità patrimoniale deve essere presentata con la dichiarazione IVA compilando il rigo VX4. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’agenzia delle entrate.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 30 gennaio 2017.

 

Compensazioni

 

Il limite delle compensazioni è pari ad Euro 700.000. Il credito IVA dell’anno 2016 può essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, IMU, diritto CCIAA ecc. con le limitazioni poste della normativa.

Vi ricordiamo inoltre che la compensazione è vietata nel caso il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo del debito della cartella.

 

Credito IVA 2015: È possibile utilizzare nel 2017 il credito IVA 2015 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) nel limite posto dalla normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2016. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2016.

Esempio: un credito IVA 2015 per Euro 80.000, certificato con visto di conformità nel modello IVA 2016, utilizzato nel 2016 per Euro 48.000; il residuo importo di Euro 32.000 può essere utilizzato fino alla presentazione del modello IVA 2017.

Visto che quest’anno la scadenza dell’invio della dichiarazione IVA è stato anticipato, il credito può essere compensato entro il 28 febbraio 2017.

In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2015 con relativo codice IVA 6099.

 

Credito IVA 2016 superiore a 5.000 Euro:

L’utilizzo del credito IVA superiore a 5.000 Euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. Per questo anno, la dichiarazione IVA deve essere presentata a febbraio e quindi è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2017.

Il credito IVA annuale di importo superiore a 5.000 Euro (ma inferiore ai 15.000 Euro) può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fiscoonline).

 

 

Visto di conformità per il credito IVA 2016 superiore a 15.000 Euro:

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a 15.000 Euro annui può essere eseguita dal giorno 16 marzo, ovvero il 16 del mese successivo  a quello di presentazione della Dichiarazione IVA e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa le società dotate di un organo incaricato di effettuare il controllo contabile, possono far sottoscrivere la dichiarazione da quest’ultimo.

 

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio ad apporre il visto di conformità, Vi preghiamo di informarci entro lunedì 30 gennaio 2017. Prima di rilasciare il visto di conformità siamo tenuti ad effettuare ulteriori controlli e quindi a chiedervi documentazione aggiuntiva.

 

Pagamenti con modello F24:

Per compensazioni e modalità di pagamento con F24, maggiori informazioni sono riepilogate con uno schema nella nostra Circolare nr. 9/2017 “Scadenze ricorrenti”.

[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).

 

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. ssa Sabrina Tabiadon

scarica la circolare C-10-18.01.2017 Comunicazione e Dichiarazione IVA