Dichiarazione IMU per il 2012 entro il 4 febbraio 2013
Con il D.L. 16/2012 è stato introdotto l’obbligo della dichiarazione IMU, nel caso si verificassero variazioni in relazione agli immobili posseduti, da presentare di regola entro 90 giorni al Comune territorialmente competente. Per le variazioni del 2012 è stato stabilito quanto segue:
- per le variazioni verificatesi dal 1° gennaio al 5 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione è, come detto, il 4 febbraio 2013;
- per le variazione successive a fino al 31.12. il termine è quello “normale” dei 90 giorni.
Quindi, se ad esempio una variazione si è verificata il 1° dicembre 2012, la relativa dichiarazione andrà presentata entro il 1° marzo 2013.
La dichiarazione va presentata separatamente per ogni Comune
- o consegnandola direttamente,
- oppure tramite raccomandata (senza ricevuta di ritorno) con l’indicazione “DICHIARAZIONE IMU” e l’anno di riferimento,
- oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
Chi e quando deve essere presentata la dichiarazione?
Vige incertezza sui casi, nei quali sussiste l’obbligo di presentazione. Allo scopo di semplificare la vita al contribuente sono stati esclusi i casi, nei quali i Comuni dovrebbero già essere a conoscenza delle variazioni, quali ad esempio acquisto e vendita di immobili, in quanto tali fatti vengono già resi noti nei pubblici registri (libro fondiario e catasto, conservatorie immobiliari). Le istruzioni al modello di dichiarazione prevedono quindi fondamentalmente due casi, dei quali i Comuni devono essere messi a conoscenza, e cioè:
- immobili, per i quali il Comune prevede agevolazioni rispetto all’aliquota ordinaria, e
- immobili, dei quali il Comune non dispone delle informazioni per calcolare l’imposta e/o verificare la corretta applicazione dell’imposta.
Si tenga però presente che se il Comune ha già ricevuto in passato le comunicazioni ai fini ICI sufficienti per una corretta applicazione dell’IMU, non è necessario presentare una nuova comunicazione.
1. Obbligo di dichiarazione per immobili con agevolazioni |
Le istruzioni indicano i seguenti casi/esempi di aliquota ridotta per i quali vi è l’obbligo di dichiarazione:
- immobili inagibili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%; - immobili di interesse storico/artistico, per i quali viene concessa una riduzione del 50%; - gli immobili locati sono da dichiarare se il Comune prevede apposite aliquote ridotte, se il contratto è stato registrato prima del 1° luglio 2010 (da tale data infatti si devono indicare gli stremi di identificazione catastale e quindi il Comune è al corrente della situazione) e lo stesso Comune non ha già richiesto un’apposita dichiarazione a tale scopo; - le imprese di costruzioni devono dichiarare gli immobili/merce destinati alla vendita nel caso il Comune preveda un’aliquota ridotta e sempre che lo stesso Comune non abbia già richiesto un’apposita dichiarazione; - i terreni agricoli coltivati e non, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti allo specifico Istituto di Previdenza, sarebbero in linea di principio da dichiarare per usufruire delle specifiche agevolazioni. Con circolare n° 2/DF del 18 gennaio 2013 il Ministero ha però precisato che la dichiarazione non è dovuta se le relative informazioni sono già state comunicate in precedenza in applicazione dell’ICI.
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2. Obbligo di dichiarazione per immobili per i quali il Comune non dispone di informazioni |
Più critici sono i casi per i quali si presume che il Comune non disponga delle informazioni sufficienti: ma come fa il contribuente a sapere quello che non sa il Comune? Nelle istruzioni sono elencati diciotto casi/esempi, di seguito i più rilevanti:
- immobili acquisiti in leasing, essendo l’imposta dovuta dal locatario, che di regola non è noto al Comune, a meno che non sia stata già presentata in passato apposita dichiarazione ICI; - immobili oggetto di concessione su terreni di proprietà pubblica; - costituzione, modifica o trasferimento di diritti reali su terreni edificabili: in tali casi in realtà il Comune ne ha notizia accedendo ai registri del Catasto e al Libro fondiario. L’imposta però è dovuta sul valore di mercato e tale valore deve essere comunicato al Comune, a meno che lo stesso Comune non abbia determinato in apposita delibera i valori di riferimento ed il contribuente non si sia adeguato a tali valori; - terreni agricoli divenuti edificabili: anche in questo caso come in quello precedente va comunicato il valore di mercato; - edifici demoliti o ristrutturati completamente che per il periodo di costruzione vanno considerati come terreno edificabile. Anche in questo caso si comunica il valore di mercato; - edifici di categoria catastale D in possesso di imprese senza attribuzione di rendita catastale e per i quali l’imposta viene calcolata sulla base dei costi sostenuti (rivalutati): vanno comunicati i costi; - immobili su quali si è estinto il diritto di usufrutto e tale estinzione non è stata ancora comunicata al Catasto e/o al Registro Fondiario.
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Consiglio: si possono utilizzare i moduli di versamento ricevuti dal Comune nel novembre/dicembre 2012 per accertare se, nel caso gli importi ivi indicati fossero stati corretti, il Comune disponeva delle informazioni corrette e sufficienti.
L’omessa dichiarazione comporta sanzioni amministrative dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, ridotte ad un importo fisso tra 58 e 258 Euro nel caso tale omissione non abbia effetti sul versamento dell’imposta. Di conseguenza se sussistono dubbi non solo sull’obbligo di dichiarazione ma anche sulla determinazione dell’imposta, è opportuno presentare una dichiarazione.
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Enti non commerciali | Con provvedimento n. 1/DF dell’11 gennaio 2013 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che gli enti non commerciali devono presentare una dichiarazione su apposito modello che ad oggi non è stato pubblicato, così come non è stato stabilito il termine di presentazione. Tali enti, in particolare quelli senza scopo di lucro, devono distinguere tra immobili esenti, parzialmente esenti e soggetti all’imposta. Nella dichiarazione andranno indicati i presupposti di esenzione, soprattutto per quelli utilizzati promiscuamente per attività istituzionale e commerciale. Restiamo in attesa di chiarimenti. |
Dichiarazione in caso di abitazione principale | Le istruzioni disponibili indicano che non sussiste obbligo di dichiarare al Comune l’utilizzo di un’abitazione come abitazione principale, in quanto il Comune dovrebbe disporre delle informazioni necessarie sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe. Ciò vale anche per le pertinenze, così come per le detrazioni spettanti per i figli a carico.
L’obbligo di dichiarazione sussiste nel caso in cui i due coniugi possiedano due residenze separate nello stesso Comune. In tale caso infatti spetta una sola agevolazione per abitazione principale e quindi la dichiarazione serve per comunicare quale abitazione dovrà usufruirne. |
Nel caso siate soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU e ci vogliate incaricare per la redazione/compilazione e per la presentazione, vi invitiamo ad informarci entro il prossimo martedì 29 gennaio.
Per ulteriori chiarimenti restiamo, come sempre, a vostra completa disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-05-23.01.2013-Dichiarazione IMU