Dichiarazioni d’intento per gli esportatori abituali – nuovi modelli a decorrere dal 1° marzo 2017

Dichiarazioni d’intento per gli esportatori abituali – nuovi modelli a decorrere dal 1° marzo 2017

Con la nostra circolare n. 46/2016 vi abbiamo brevemente informato, che con un provvedimento del 2 dicembre 2016 la Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello e le relative istruzioni della dichiarazione d’intento per gli esportatori abituali che intendono “acquistare” beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA (art. 8 della legge IVA). Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dal 1° marzo 2017. In allegato a questa circolare trovate il nuovo modello e le relative istruzioni.

 

In base alle nuove regole la dichiarazione d’intento potrà essere utilizzata soltanto per

  • una singola operazione indicandone l’importo massimale nel campo 1,
  • oppure per più operazioni fino a concorrenza dell’importo indicato nel campo 2.

Non è più possibile comunicare l’intenzione di porre in essere operazioni senza l’applicazione dell’IVA in un determinato arco temporale indicando il periodo di validità della dichiarazione d’intento (p.es. dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2017), infatti il relativo campo 3 è stato eleminato dal nuovo modello.

 

Fino al 28 febbraio sono però valide le dichiarazioni d’intento comunicate con il vecchio modello. Le stesse rimangono valide se sono state predisposte per una singola operazione, compilando quindi il campo 1 o se sono state predisposte per più operazioni, compilando il campo 2. Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate in effetti ha chiarito che la dichiarazione d’intento presentata con il vecchio modello ha validità anche oltre il 28 febbraio 2017 se è stato indicato un importo massimo nel campo 2.

 

Se quindi nelle ultime settimane è stata rilasciata una dichiarazione d’intento, comunicando di usufruire della non applicabilità dell’IVA fino a concorrenza di un importo massimo, tale dichiarazione d’intento è efficace anche per gli acquisti da effettuare dal 1° marzo 2017, ovviamente nel limite dell’importo specificato. Se invece la dichiarazione d’intento è stata emessa con validità temporale per tutto l’anno 2017, essa è efficace soltanto fino al 28 febbraio 2017.

Ciò implica:

- Che i fornitori a decorre dal 1° marzo 2017 non possono più effettuare le cessioni di beni o prestazioni di servizio senza IVA sulla base di una dichiarazione d’intento che non è relativa a una sola operazione o che non indica un importo massimale delle operazioni da eseguire, ma soltanto il periodo di validità nell’anno 2017.

- Viceversa gli esportatori abituali che intendono effettuare operazioni senza IVA ed hanno già emesso dichiarazione d’intento, secondo la normativa in vigore, indicando “soltanto” il periodo di validità devono trasmettere una nuova dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e trasmettere la stessa con la ricevuta di trasmissione telematica al fornitore indicando un importo fino a concorrenza del quale si possano effettuare operazioni senza IVA.

 

La gestione delle dichiarazioni d’intento è stata senza dubbio complicata dalle novità normative. Sia gli acquirenti che i fornitori sono obbligati a monitorare di continuo che la soglia non sia superata. Sotto quest’ottica ci si pone la domanda se il plafond disponibile al 28 febbraio 2017 debba essere suddiviso assegnandolo in modo preciso ai relativi fornitori da cui si intende acquistare senza IVA o se è sufficiente indicare dei valori a forfait. A tale proposito è importante sottolineare che non ci sono disposizioni di legge che impongano che la somma degli importi indicati nelle singole dichiarazioni d’intento non possa superare il totale del plafond disponibile. Importante è che la somma degli acquisti senza IVA non superi il plafond disponibile.

In parziale disaccordo con la riposta a un interpello parlamentare (n. 5-10391 del 25 gennaio 2017) ma in accordo con il parere dominante della stampa specializzata (fra l’altro “Il Sole 24 Ore” del 27 gennaio 2017 e il “Corriere Tributario” n.7/2017) non siamo dell’avviso che l’esportatore abituale sia obbligato a suddividere in modo preciso il suo plafond disponibile assegnandolo in proporzione ad ogni fornitore, tenendo anche conto che se cosi fosse, ogni fornitore sarebbe obbligato a sua volta a controllare in modo preciso il non superamento della soglia a lui concessa, generando in questo modo non pochi problemi gestionali. Il summenzionato interpello n. 5-10391 sostiene infatti che possono essere comunicati ai fornitori anche dei valori a forfait. È opinione prevalente in dottrina che non è vietato emettere diverse dichiarazioni d’intento indicando in ognuna di esse l’importo totale del plafond. Come anche nel passato, bisogna soltanto fare molta attenzione che l’importo dei beni acquistati e dei servizi ricevuti senza IVA non superi il totale del plafond disponibile. Appena il plafond è stato esaurito bisogna revocare le dichiarazioni d’intento ancora attive. Quest’obbligo era previsto anche in passato. Da questo punto di vista è rimasto tutto invariato.

 

Di seguito alcune indicazioni in merito alle sanzioni amministrative applicabili per le operazioni senza IVA:

- I fornitori che pongono in essere operazioni senza l’applicazione dell’IVA non essendo in possesso della dichiarazione d’intento rischiano l’applicazione di sanzioni dal 100% al 200% dell’IVA non fatturata; la sanzione viene ridotta forfettariamente ad un importo da 250 Euro a 2.000 Euro solo se il fornitore ha posto in essere le operazioni prima di venire in possesso della dichiarazione d’intento o prima di averne controllato la validità. A tale proposito è fondamentale che le dichiarazioni d’intento in possesso dei fornitori al 1° marzo 2017 siano valide, ai sensi delle novità normative.

- Viceversa il cliente che emette dichiarazione d’intento non avendone i presupposti sarà soggetto a una sanzione dal 100% al 200% dell’IVA relativa; in questo caso il fornitore non è soggetto a responsabilità solidale. Le stesse sanzioni si applicano anche per il superamento del plafond disponibile a seguito di dichiarazione mendace del cliente.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider       

scarica la circolare C-12-15.02.2017 Dichiarazione di intento

scarica l'allegato C-12-15.02.2017 Istruzioni

scarica l'allegato C-12-15.02.2017 Modello