Dichiarazioni d´intento rilasciate da esportatori abituali per forniture senza appli-cazione dell’IVA

Dichiarazioni d´intento rilasciate da esportatori abituali per forniture senza applicazione dell’IVA

Le imprse esportatrici abituali o che effettuano abitualmente operazioni intracomunitarie, come noto, possono richiedere ai sensi dell’art. 8, primo comma lettera c, della legge IVA la fatturazione di forniture di beni e/o servizi senza applicazione dell’imposta. È esportatore abituale chi nell’anno precedente (o nei precedenti 12 mesi per chi utilizza il cd. plafond “mobile”) ha realizzato più del 10% del fatturato con esportazioni, cessioni o prestazioni intracomunitarie. In tale caso l’esportatore potrà “acquistare” forniture di beni o prestazioni di servizi perun importo equivalente al plafond di esportazioni del periodo di riferimento precedente. A tale scopo devono essere trasmesse al fornitore prima dell’esecuzione della fornitura le apposite lettere d’intento. Nel febbraio dell’anno scorso sono state radicalmente modificate le formalità per applicare tale procedura. Di seguito le ricordiamo brevemente.

 

  1. L´esportatore abituale (cliente), come sopra definito, che intende acquistare senza IVA, deve trasmettere all´Agenzia delle Entrate la dichiarazione d´intento. Modello e istruzioni ve le abbiamo comunicate con la ns. circolare 50/2014. Il modulo deve essere inoltrato al Fisco attraverso i propri canali telematici (Entratel o Fisconline) oppure tramite un intermediario abilitato (di regola un Dottore Commercialista).
  2. L´Agenzia delle Entrate rilascia una relativa ricevuta di presentazione contenente i dati essenziali della comunicazione.
  3. Successivamente l’esportatore curerà la consegna al fornitore della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.
  4. Il fornitore potrá fatturare una cessione o una prestazione non imponibile IVA ai sensi dell´art. 8 comma 1 lettera c):
  • quando ha ricevuto dal proprio cliente una copia della dichiarazioni d´intento e della ricevuta di presentazione e
  • quando ha accertato che la ricevuta è valida e che la trasmissione è stata effettuata. Il riscontro può essere effettuato sul sito internet www.agenziaentrate.it accedendo a una banca dati in cui sono contenuti i dati essenziali delle dichiarazioni d´intento. A partire dal 22 dicembre 2014 è stata resa disponibile sul sito una funzione a libero accesso denominata “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” attraverso la quale è possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

Consiglio: è vivamente consigliato stampare il risultato del riscontro e conservarlo assieme alla dichiarazione d´intento al fine di dimostrare, in caso di controllo, di aver adempiuto all´obbligo di controllo.

Il fornitore deve annotare sulla fattura gli estremi della dichiarazione d’intento.

  1. Nella dichiarazione annuale IVA il fornitore dovrá fornire un riassunto delle cessioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento effettuate nell´anno (Quadro VI).
  2. Le disposizioni di legge mantengono in vigore l´obbligo in capo al contribuente/fornitore di tenuta e aggiornamento dell’apposito registro delle dichiarazioni d´intento ricevute.

 

Sono state inoltre modificate/alleggerite le sanzioni dal 1° gennaio 2016 per il cedente/fornitore o prestatore che non abbia preventivamente ricevuto dal cliente la dichiarazione d´intento ed averne riscontrato l´avvenuta presentazione all´Agenzia delle Entrate: egli non incorrerà più in una sanzione dal 100% al 200% dell´imposta non applicata, ma sconterà una sanzione in misura fissa tra 250 e 2.000 Euro.

Gli esportatori abituali, come da prassi, potevano inviare le dichiarazioni di intento all’Agenzia Entrate e poi al fornitore già nel dicembre 2015, è comunque sufficiente inviarle nel corso del 2016 ma prima dell’esecuzione della fornitura.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-03-05.01.2016 Dichiarazioni di intento per il 2016