Distacchi di personale assoggettati ad IVA

La prassi italiana che si basa sul disposto dell’art. 8, comma 35, della legge 67/1988, in base
alla quale i distacchi del personale sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, nella misura
in cui vengono addebitati soltanto i costi relativi (senza alcun ricarico), non corrisponde alle
norme UE in vigore. Lo ha stabilito di recente con la sentenza n° C-94/19 la Corte di Giustizia
Europea.

La massima che deriva da tale sentenza: secondo la Corte di Giustizia il rimborso per il distacco
di personale è per principio soggetto all’IVA, indipendentemente dal fatto che venga addebitato
soltanto il costo oppure di meno o di più di tale importo.
La questione era stata posta all’attenzione della Corte di Giustizia da parte della Corte di
Cassazione italiana nell’ambito di una controversia. Si tratta ora di vedere come la Corte
Suprema italiana intende prendere atto di tale sentenza e di come il legislatore eventualmente
vorrà reagire.

Suggerimento: nei casi in cui le controparti contrattuali di un tale distacco di personale sono comunque soggetti IVA che possono portare in detrazione l’imposta, conviene formulare le convenzioni in modo tale che al costo del personale venga aggiunto un ricarico anche minimo ad esempio a titolo di costo per la gestione amministrativa del distacco, in modo tale da potere
assoggettare all’IVA le prestazioni in assoluta conformità sia con le norme italiane – la citata
legge 67/1988 e la legge IVA – che con la sentenza in commento. Diversi sono i casi in cui la
parte committente non può portare in detrazione l’IVA (ad esempio gli enti non commerciali).
Tali fattispecie dovranno essere prese in esame e risolte di comune accordo tra le parti per
evitare il rischio di eventuali conseguenze sanzionatorie.