La norma di cui all’art. 8 della legge 67/1988, che stabiliva l’esclusione da IVA dei distacchi di personale nella misura in cui veniva addebitato soltanto il puro costo senza ricarichi, era già stata dichiarata non conforme alle direttive UE con la sentenza n° C-94/19 dell’11 marzo 2020 della Corte di Giustizia Europea. Di seguito l’Italia era stata invitata a modificare la norma per adeguarsi alle leggi europee. Anche la Corte di Cassazione, da ultima, era arrivata con la sentenza 22700 del 12 agosto 2024 ad una conclusione analoga a quella della Corte UE.
Tutto quanto precede ha portato il legislatore italiano a prenderne atto ed a recepire le indicazioni UE con effetto dal prossimo 1° gennaio.
Con la legge 166/2024 di conversione del DL 131/2024 viene chiarito, che i distacchi di personale a partire dal 1° gennaio 2025 ricadono nella sfera di applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria del 22%, e ciò indipendentemente dal fatto che vengano addebitati i soli costi oppure ci sia un ricarico.
L’abrogazione della norma di cui alla legge n° 67/1988 citata sopra riguarda i contratti e gli accordi stipulati o prolungati a partire dal prossimo 1° gennaio. Per i contratti “vecchi” ovvero in essere, si applicano le regole precedenti fino alla conclusione o alla modifica degli stessi. Viceversa, se in aderenza alla sentenza UE citata fosse stata applicata già in passato l’IVA sui distacchi di personale, non viene messo in discussione il diritto alla detrazione dell’imposta, come peraltro già richiesto da Assonime con la sua circolare 8/2020.
Tra imprese/soggetti che detraggono normalmente l’IVA la novità di cui sopra non comporta di regola effetti economici/fiscali, mentre per determinati soggetti che non possono portare in detrazione l’IVA o soltanto limitatamente (banche, assicurazioni, imprese agricole in alcuni casi) il nuovo regime determina delle conseguenze in termini di maggiori costi (prestazione + IVA indetraibile).
Anche nel mondo degli enti non commerciali la novità non sarà senza conseguenze. Infatti, tale tipo di prestazioni per associazioni ed enti rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA e dovrà essere aperta una partita IVA, con obbligo di fatturazione e conseguente addebito dell’imposta.
Per distacchi di personale all’estero si tenga presente che tali fattispecie ricadono tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter legge IVA: quindi il distacco nei confronti di un’impresa estera va fatturato senza l’IVA. Viceversa, per il distacco di un soggetto estero nei confronti di un’impresa italiana a partire dal 1° gennaio 2025 andrà emessa un’autofattura con l’IVA italiana.
Suggerimento: per tutte le convenzioni e gli accordi di distacco di personale attualmente in essere consigliamo in ogni caso di verificare i presupposti per l’applicazione dell’IVA nell’ottica delle novità appena introdotte.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di ulteriori informazioni.
Distinti saluti
Josef Vieider