Distinta indicazione nella dichiarazione dei redditi e documentazione relativa ai costi sostenuti in relazione a Paradisi Fiscali – Sanzioni amministrative

Distinta indicazione nella dichiarazione dei redditi e documentazione relativa ai costi sostenuti in relazione a Paradisi Fiscali – Sanzioni amministrative

Nonostante le comunicazioni obbligatorie con le cosiddette “Black list”, gli acquisti di beni e servizi da cosiddetti paradisi fiscali da parte di società residenti in Italia devono essere ancora indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. Le omissioni sono punibili con sanzioni amministrative rilevanti.

Oltre alla separata indicazione, per gli acquisti di beni e servizi da paesi a fiscalità privilegiata, è necessario disporre di idonea documentazione per dimostrare, qualora richiesto, che il fornitore svolge prevalentemente un’effettiva attività commerciale oppure che gli acquisti rispondono ad un effettivo interesse economico dell’impresa e che gli stessi hanno avuto concreta esecuzione La mancanza di questa documentazione in caso di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria comporta l’indeducibilità di questi costi. Consigliamo quindi di indicare i costi nella dichiarazione dei redditi e di predisporre in tempo la documentazione necessaria, il tutto nel modo più preciso possibile.

Di seguito alcuni dettagli:

  1. Definizione di paradisi fiscali:
La definizione dei paesi considerati paradisi fiscali è contenuta nella normativa che alleghiamo alla presente circolare, allegato A. La definizione dei paesi considerati paradisi fiscali è stata rivista con il decreto ministeriale del 27 luglio 2010.

Si distinguono tre diverse categorie di paradisi fiscali:

art. 1: paradisi fiscali assoluti - le operazioni con questi paesi vanno in ogni caso indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi;

art. 2: paradisi fiscali con eccezioni -  anche le operazioni con questi paesi vanno indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, ad eccezione di alcune esclusioni espressamente indicate nell’elenco;

art. 3 : regimi fiscali agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata - le operazioni con questi paesi vanno espressamente indicate in dichiarazione dei redditi soltanto se operano alcune cause specifiche.

 

 

1. operazioni con paradisi fiscali assoluti

I paesi considerati paradisi fiscali assoluti sono elencati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, quali ad esempio Liechtenstein, Andorra, Filippine, Maldive, Isole della Manica e Hong Kong. Le operazioni con questi paesi vanno in ogni caso indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, anche qualora siano presenti tutte le prove per la loro deducibilità. Devono inoltre essere prodotte le prove per la deducibilità fiscale indicate nel seguito.

 

 

2. paradisi fiscali con eccezioni

Tra questi ricadono Bahrein, il Principato di Monaco, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti. Gli acquisti da questi paesi vanno anch’essi indicati separatamente in dichiarazione dei redditi ed inoltre è necessario documentarli, tuttavia con le seguenti eccezioni:

- Bahrein: esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

- Emirati Arabi Uniti: esclusione degli acquisti effettuati da società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

- Principato di Monaco: esclusione degli acquisti effettuati da società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

- Singapore: esclusione delle operazioni effettuate con la Banca Nazionale e con le imprese che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

 

 

3. regimi fiscali agevolati di stati o territori a fiscalità non privilegiata

Le operazioni con soggetti residenti nei paesi indicati nell’art. 3 dell’elenco allegato devono essere separatamente indicate in dichiarazione dei redditi soltanto se usufruiscono di uno dei regimi fiscali specificamente identificati per ciascuno Stato nell’art. 3 (ad es. ruling positivo nel caso di società svizzere). Solo in questi casi va predisposta la documentazione interna da conservare. Le eccezioni operano non soltanto in riferimento ai fatti specifici, ma anche nei confronti di società ed ambiti di attività che nel rispettivo paese in sostanza beneficiano di un’agevolazione fiscale simile ai fatti specifici.

La Svizzera è classificata come territorio a fiscalità non privilegiata. Vanno quindi comunicate  le operazioni effettuate con imprese svizzere

-          non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”,

-          che per la normativa in vigore beneficiano dell’esenzione dalla tassazione o di una tassazione agevolata (per esempio tassazione forfettaria con l’applicazione dell’aliquota ordinaria ma su un imponibile ridotto).

In questi casi è necessario farsi consegnare dall’impresa svizzera un’attestazione in cui l’amministrazione finanziaria locale certifichi che l’impresa è soggetta alle imposte cantonali e municipali. In caso di mancato ottenimento di tale attestazione, al fine di evitare rischi si consiglia di indicare separatamente i costi nella dichiarazione dei redditi (e quindi classificare la Svizzera come un paradiso fiscale), e di preparare la documentazione relativa all’interesse economico.

 

Nell’allegato A) di questa circolare trovate un elenco dei c.d. paradisi fiscali, ordinato nelle tre categorie. Vi rimandiamo a due Decreti Ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2015 rispettivamente del 30 marzo e 27 aprile con gli elenchi aggiornati dei paradisi fiscali. Il primo elenco si riferisce ai paradisi fiscali che non consentono un adeguato scambio di informazioni, il c.d. elenco CFC. In confronto all’elenco dell’anno 2001 (DM del 21 novembre 2001) sono stati cancellati i seguenti stati: Filippine, Malesia e Singapore. I principi per l’adeguamento sono contenuti nella legge di stabilità del 2015. Di conseguenza sulla stampa specialistica si ritiene che la nuova lista entri in vigore a partire dal periodo d’imposta 2015. Per quanto concerne l’UNICO 2015 per l’anno 2014 a nostro avviso ci si deve riferire ai vecchi elenchi. Se dovessero esserci dei cambiamenti in merito a breve, sarà ns. premura informavi tempestivamente.

 

  1. Quali costi sono interessati?

Il termine costi va considerato nella sua accezione più ampia. Considera di conseguenza tutti gli elementi negativi nel calcolo del reddito d'impresa: non solo le spese correnti ma anche gli ammortamenti, le svalutazioni, le minusvalenze o i costi straordinari che siano in relazione con i Paradisi Fiscali. In questo senso sono quindi da considerare anche le perdite su crediti con clienti residenti in Paradisi Fiscali. Le minusvalenze dei beni patrimoniali dovrebbero essere indicate quando i beni sono stati acquisite da un paradiso fiscale, indipendentemente dal fatto che la successiva vendita avvenga sul mercato interno o in un Paradiso Fiscale

È necessario indicare non solo le operazioni commerciali, ma anche le transazioni finanziarie, compresi gli interessi, pagati in un paradiso fiscale.

  1. Presupposti per la deduzione di costi sostenuti per gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in paradisi fiscali

Per poter dedurre ai fini fiscali i costi relativi all’acquisto di beni e servizi da soggetti residenti in paradisi fiscali deve essere rispettato uno dei due presupposti riportati di seguito:

presupposti per la deduzione dei costi da paradisi fiscali 1. attività: l’impresa con sede in uno stato considerato paradiso fiscale svolge prevalentemente ed effettivamente un’attività commerciale, oppure:

2. interesse economico: le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico per l’impresa italiana e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

 

 

Prova dello svolgimento di attività commerciale

Il primo requisito può essere provato facilmente con la collaborazione dell’impresa estera. L’esistenza dell’impresa può essere provata con la certificazione della registrazione alla Camera di Commercio, con lo statuto o con il bilancio. Deve essere provato però anche l’esercizio di una attività commerciale nel paese di residenza e l’esistenza di una struttura adeguata; ciò può essere documentato con il bilancio, da contratti di locazione, da polizze assicurative, dall’indicazione sui mercati in cui opera l’impresa, dalla presenza di dipendenti ecc.
 
 

interesse economico

Provare l’interesse economico per l’impresa italiana è invece più difficile. Secondo l’Amministrazione Finanziaria deve essere provata la logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con imprese residenti in uno stato considerato paradiso fiscale. Si deve evidenziare il vantaggio economico che l’impresa trae acquistando un bene o un servizio, che può essere provato dal prezzo, dalla qualità o dalle condizioni della fornitura (tempistica e puntualità).

La Commissione Tributaria di Ancona (sentenza 5/3/10 del 22 luglio 2010) ha confermato che è provato l’interesse economico per ogni operazione dalla quale derivi un utile per l’impresa italiana.

Si deve inoltre dimostrare che l’operazione è stata conclusa effettivamente; in caso di acquisto di beni è sufficiente la bolletta doganale o un documento di trasporto, per i servizi invece la prova può risultare più difficile.

 

4. indicazione nella dichiarazione dei redditi degli acquisti di beni e servizi da imprese residenti in paradisi fiscali
Gli acquisti di beni e servizi da imprese residenti in paradisi fiscali devono essere indicati nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. In particolare si deve indicare una variazione in aumento per l’intero importo dei costi e una variazione in diminuzione per l’importo ritenuto deducibile.

 

5. Sanzioni

Per l’omissione o l’errata indicazione dei dati richiesti (componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati black list) nel modello Unico, la sanzione applicabile è quella prevista dal comma 3-bis dell’art. 8 del Dlgs. N. 471/97, ossia il 10% dell’importo dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 Euro e un massimo di 50 mila Euro.

La sanzione è applicabile per l’omessa indicazione, cioè anche se viene riconosciuta la deducibilità di detti costi.

Se non può essere provato l’effettivo esercizio dell’impresa residente nel paradiso fiscale di un’attività commerciale o, l’interesse economico per l’impresa italiana, i costi risultano indeducibili.

In questo caso, oltre alla indeducibilità dei costi e quindi oltre alle maggiori imposte, possono essere applicate  le sanzioni amministrative per dichiarazioni incomplete o infedeli (minimo 100% dell’imposta risultante). In questo caso la sanzione risulta doppia.

 

6. Dichiarazione dei redditi per 2014  
Le operazioni passive da c.d. paradisi fiscali effettuate nell’anno 2014 devono essere indicate in modo separato nella dichiarazione dei redditi in scadenza il 30 settembre 2015. Se non ci avete già trasmesso i dati dovuti con la documentazione per la predisposizione del bilancio Vi chiediamo gentilmente di trasmetterci le informazioni entro lunedì 7 settembre 2015. Ci servono gli importi delle suddette operazioni effettuate durante l’anno 2014. La restante documentazione deve essere conservata in azienda.

 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-37-10.08.2015 Paradisi Fiscali

 

allegato A)

art. 1 – paradisi fiscali assoluti

 

Alderney (Isole del Canale)

Andorra

Anguilla

Antille Olandesi

Aruba

Bahamas

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei

Filippine

Gibilterra

Gibuti (ex Afar e Issas)

Grenada

Guatemala

Guernsey (Isole del Canale)

Herm (Isole del Canale)

Hong Kong

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Marshall

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini Britanniche

Isole Vergini statunitensi

Jersey (Isole del Canale)

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Macao

Maldive

Malesia

Montserrat

Nauru

Niue

Nuova Caledonia

Oman

Polinesia francese

Saint Kitts e Nevis

Salomone

Samoa

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant’Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Vanuatu

 

art. 2 – paradisi fiscali con eccezione dei soggetti specificamente indicati

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4) Singapore escluse la Banca Centrale e gli organi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

 

art. 3  - regimi fiscali agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata

1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
3) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

4) Repubblica Dominicana, con riferimento alle “international companies” esercenti l'attività all'estero;
5) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle “Free Trade Zones” che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

6) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali “dell'Export Industry Encourage Act” e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica “Export Free Zone Act”;

7) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle “Export Processing Zones”;

8) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

9) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella “Colon Free Zone” e alle società operanti nelle “Export Processing Zone”;

10) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal “Puerto Rico Tax Incentives Act” del 1988 o dal “Puerto Rico Tourist Development Act” del 1993;

11) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

12) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.