Elenchi clienti e fornitori – dal 1° luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale
Per combattere il fenomeno delle “fatture false” con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni superiori a 3.000 Euro. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’obbligo riguarda le operazioni attive e passive; devono essere comunicate le operazioni attive (vendite e prestazioni di servizi), effettuate sia nei confronti di imprese che di persone private. Con il provvedimento del 22 dicembre 2010 sono stati emanati i primi decreti attuativi e con il provvedimento del 14 aprile 2011 è stato chiarito che le operazioni non documentate da fatture ma da ricevute e scontrini fiscali, sono da comunicare se effettuate dopo il 1° luglio 2011.
Con il “decreto sviluppo” (D.L. n. 70/2011) è stato chiarito che queste operazioni non sono da comunicare se sono pagate con carta di credito.
Con la circolare n. 24/E di lunedì 30 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni riguardanti l’elenco clienti e fornitori. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie (per tali operazioni sussiste infatti l’obbligo di emissione della bolletta doganale o di presentazione del modello Intrastat), cosi come le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list” .
Limitatamente all’anno 2010 é stato disposto che:
- devono essere comunicate solo operazioni superiori a 25.000 Euro (anziché 3.000 Euro),
- non devono essere comunicate operazioni non documentate da fatture,
- la comunicazione relativa al 2010 deve essere inviata entro 31 ottobre 2011.
Riportiamo un riassunto riguardante il nuovo obbligo di comunicazione, che rende necessario un adeguamento dei software e dell’organizzazione:
soggetti obbligati |
Ambito di applicazione soggettivo:
Sono obbligati alla presentare telematicamente gli elenchi clienti e fornitori, indicando tutte le operazioni attive (clienti) e passive (fornitori), le imprese e i lavoratori autonomi con partita IVA. L’obbligo vale anche per contribuenti che tengono la contabilità semplificata. I soggetti non residenti sono obbligati a presentare l’elenco clienti fornitori se hanno una stabile organizzazione in Italia, se operano tramite un rappresentante fiscale o se sono identificati direttamente. Gli enti non commerciali devono comunicare le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. I soggetti che si avvalgono del regime dei minimi, ai sensi della legge n. 244/2007, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione se non superano, anche durante l’anno, i limiti previsti. |
le soglie
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Ambito di applicazione oggettivo:
L’obbligo di comunicazione vale per tutte le operazioni attive e passive, - rilevanti ai fini IVA in Italia, - documentate da fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali e - di importo pari o superiore a Euro 3.000 al netto dell’IVA, elevato a Euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata, per le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale. La normativa transitoria prevede differenti termini per la comunicazione per l’anno 2010 e 2011. Solo per l’anno 2010 sono da comunicare le operazioni di ammontare superiore a 25.000 Euro documentate da fatture. Per il 2011 sono da comunicare tutte le operazioni superiori a 3.000 Euro; ovvero a 3.600 Euro se documentate da scontrino e ricevuta fiscale, ma per queste, solo per le operazioni effettuate a decorrere 1° luglio 2011. Dal 2012 l’obbligo di comunicazione vige per tutte le operazioni superiori a 3.000 Euro, se documentate da fatture, e superiori a 3.600 Euro (IVA inclusa), se documentate da ricevute o scontrini fiscali. Al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, ecc.) va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare. Per i contratti tra loro collegati invece va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera operazione nel suo complesso.
Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di manutenzione che prevede un corrispettivo mensile di Euro 500 (per un totale di Euro 6.000 annui), se nel 2011 sono stati fatturati acconti per complessivi Euro 2.500, entro il 30 aprile 2012 si dovrà comunicare l’operazione in esame ancorché per un importo sotto il limite di riferimento. L’obbligo di comunicazione vale anche per contratti collegati tra loro, anche se sono state stipulati più contratti; bisogna quindi tener conto dell’intera operazione. Conclusione: splittando il valore del contratto in più contratti non si evita l’obbligo di comunicazione. |
operazioni non documentate da fatture |
Le operazioni documentate da ricevute o scontrini fiscali devono essere comunicate, se sono effettuate ai fini IVA dopo il 1° luglio 2011. Da questa data nel commercio al dettaglio e nelle strutture ricettive sarà necessario raccogliere i dati dei clienti per operazioni che superano la soglia.
Attenzione: sono da comunicare le operazioni superiori alla soglia di 3.600 Euro inclusa l’IVA. La soglia di Euro 3.600 vale anche per il regime IVA monofase (libri, agenzie viaggi). |
Comunica-zione di operazioni senza IVA |
Con la circolare n. 24/E è stato chiarito che devono essere comunicate le operazioni esenti IVA ai sensi degli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, 71 e 71 legge IVA. Inoltre devono essere comunicate anche le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 legge IVA.
L’obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni per le quali è applicabile il regime del margine, il “reverse charge”, la cessione di omaggi e la fatturazione dell’autoconsumo. |
Esclusioni |
Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:
Sono escluse dalla comunicazione in esame le operazioni non imponibili in Italia, quindi se manca il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale per l’applicazione dell’IVA. Escluse dall’obbligo di comunicazione sono anche le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 legge IVA, per esempio le spese anticipate in nome di terzi. Inoltre sono escluse le operazioni esenti ai sensi dell’art. 7-ter legge IVA. Nella circolare n. 24/E è stata confermata l’esclusione dall’obbligo di comunicazione: - delle importazioni, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale, -delle esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; rimane l’obbligo per le cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, con utilizzo del plafond ossia operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; - delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi c.d. “black list”, - delle operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad esempio delle compagnie fornitrici di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc., - le operazioni intracomunitarie (benché non indicate nel decreto attuativo) in quanto comunicate con la dichiarazione Intra. Questo vale per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari, le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie sono escluse in quanto non imponibili (luogo di destinazione). Non sono invece escluse le “triangolazioni comunitarie” ex art. 58, D.L. n. 331/93. - le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti soggetti all’obbligo di comunicazione, - non devono essere comunicate infine le operazioni interne all’impresa documentate da fatture (per esempio in caso di contabilità separata per le diverse attività). |
operazioni straordinarie |
In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad
esempio, fusione, scissione, conferimento), come chiarito nella Circolare n. 24/E se l’operazione straordinaria è intervenuta nell’anno (2010), il soggetto subentrante invia due comunicazioni separate (per se stesso e il soggetto estinto). Se invece l’operazione è eseguita nell’anno in corso, invia un’unica comunicazione riepilogativa. |
dati da comunicare
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Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell’individuazione dei soggetti e delle operazioni previsti dal citato provvedimento, per ciascuna cessione o acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, i seguenti dati:
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore, acquirente o committente. Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale devono essere indicate cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche. - denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza; - non risulta dalla circolare come devono essere raccolti e documentati questi dati, soprattutto nel commercio al dettaglio, - i corrispettivi dovuti dall’acquirente e committente o al cedente e prestatore, nonché l’IVA applicata o l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’ammontare dell’operazione da indicare nella comunicazione deve tener conto delle note di variazione. |
sanzioni
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Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati
incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 . Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente. Scaduto il suddetto termine, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso. |
Riepilogo dei termini
anno di riferimento | scadenza |
2010 – solo operazioni documentate da fatture che superano 25.000 Euro escluso IVA | entro il 31 ottobre 2011 |
2011 – fino al 1° luglio 2011 solo operazioni documentate da fatture con un imponibile superiore a Euro 3.000; dal 1° luglio 2011 anche le operazioni documentate da ricevute e scontrini fiscali con importi incluso IVA superiori a Euro 3.600 | entro il 30 aprile 2012 |
Consiglio:
- È necessario adattare il software della contabilità, in modo che per il 2010 si riesca a creare la lista delle operazioni superiori a Euro 25.000 che devono essere comunicate entro ottobre 2011.
- per il 2011 il software deve essere adattato in modo da poter predisporre un elenco di operazioni documentate da fatture superiori a Euro 3.000 e di operazioni documentate da ricevute e scontrini fiscali superiori a 3.600 Euro (IVA inclusa).
- dal 1° luglio 2011 per operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali superiori a Euro 3.600 devono essere raccolti i dati anagrafici e una copia della carta d’identità.
Mancano tutt’ora le istruzioni tecniche relative all’invio delle comunicazione. Si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
scarica qui la circolare C-25- 10.06.2011 lista clienti fornitori