Elenchi clienti e fornitori per il primo semestre 2017 – scadenza al 28 settembre 2017 - Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il secondo trimestre 2017 – scadenza al 18 settembre 2017
Promemoria: con la legge finanziaria per l’anno 2017 è stato istituito l’obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale le comunicazioni periodiche sia delle liquidazioni IVA che degli elenchi clienti e fornitori. Solo per l’anno 2017 gli elenchi clienti e fornitori devono essere presentati con cadenza semestrale. Per il primo semestre la scadenza originale era il 18 settembre 2017: a seguito di un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° settembre 2017 tale scadenza è stata rimandata al 28 settembre 2017; le associazioni di categoria stanno richiedendo un ulteriore rinvio, anche perché, al momento, mancano precise istruzioni sulla trasmissione telematica e l’aggiornamento dei software per l’elaborazione e trasmissione degli stessi. Attualmente è disponibile soltanto un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con la descrizione delle specifiche tecniche della comunicazione, che alleghiamo a questa circolare. Non è stato rinviato ad oggi il termine per la presentazione delle comunicazioni periodiche IVA per il secondo trimestre che rimane il 18 settembre 2017.
- Elenchi clienti e fornitori
Presumibilmente entro il 28 settembre 2017 gli imprenditori e liberi professionisti dovranno trasmettere in modo analitico tramite posta elettronica all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute, le bollette doganali ed eventuali note di addebito e credito del primo semestre 2017. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA con le seguenti esclusioni:
- contribuenti forfetari ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014,
- contribuenti minimi ai sensi dell’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011,
- soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati,
- amministrazioni pubbliche per le sole fatture elettroniche ricevute,
- produttori agricoli in regime IVA semplificato ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Devono essere comunicati in modo analitico i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. Diversamente dalle comunicazioni per gli anni precedenti non è più ammesso trasmettere i dati in modo aggregato. Per ogni fattura devono essere comunicati di dati identificativi del cliente o fornitore, data, numero della fattura, imponibile, aliquota e importo dell’IVA.
Non sono oggetto della comunicazione le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa fattura, quelle con ricevuta o scontrino fiscale e le schede carburante a prescindere dal loro importo. Sono altrettanto esonerate dalla comunicazione le operazioni con fattura elettronica, che vengono comunicate separatamente. In particolare, a differenza delle comunicazioni per le annualità precedenti, dovranno essere comunicate anche le seguenti tipologie di operazioni:
- operazioni con paesi black list;
- operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. 7 bis – 7-septies DPR 633/72;
- operazioni intracomunitarie di acquisti e cessioni (non è più valido il ragionamento di non dover comunicare operazioni già precedentemente comunicate tramite il modello Intrastat)
- importazioni ed esportazioni.
In dettaglio, devono essere comunicate tutte le fatture emesse nel periodo dal 1 ° gennaio 2017 - 30 giugno 2017, anche se non sono state ancora registrate; nel caso delle fatture in entrata, invece, devono essere comunicati tutti i documenti che sono stati registrati nel periodo in questione. Esiste una regola particolare solo per le aziende di trasporto con fatturazione IVA ritardata: in questo caso anche per le fatture emesse si fa riferimento alla registrazione delle fatture stesse.
Ricordiamo che non esiste un limite d’importo per le fatture, per cui anche le fatture sotto i 300 Euro devono essere comunicate in base alle disposizioni generali.
Se l’operazione non è soggetta all'IVA, sono previste le seguenti chiavi per l'esenzione IVA:
- operazioni escluse dall'IVA ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'IVA: N1
- operazioni non soggette ad IVA: (in particolare art. 7 – 7 septies): N2
- operazioni non imponibili ad IVA (in particolare art.8, 8-bis, 9 della Legge IVA): N3
- operazioni esenti (art. 10): N4
- operazioni in regime del margine/con IVA non esposta in fattura: N5
- operazioni senza IVA per applicazione del reverse charge: N6
- operazioni senza IVA con rilocalizzazione in altri paesi UE (in particolare vendite a distanza e servizi di telecomunicazione):
Come è stato sottolineato all'inizio, mancano istruzioni più dettagliate dell'Amministrazione Finanziaria per completare e inviare le comunicazioni.
Piccola consolazione: le sanzioni amministrative non sono elevate come in altri casi.
Gli errori e le omissioni saranno ora puniti con una sanzione di 2,00 Euro per fattura e con una sanzione massima di 1.000 Euro per trimestre. In caso di ritardi fino a 15 giorni le penalità saranno dimezzate. Il divieto di cumulo è espressamente escluso.
Importante: mettetevi in contatto quanto prima con il vostro fornitore di software per verificare se il vostro programma prevede la possibilità di predisporre gli elenchi clienti-fornitori. Le note tecniche necessarie sono reperibili nel regolamento allegato
- Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al 2° trimestre 2017
Entro lunedì 18 settembre 2017 va inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il periodo 1° aprile 2017 – 30 giugno 2017. Per i dettagli relativi a questa comunicazione vi rimandiamo alla nostra circolare nr. 20/2017.
Nel caso vi vogliate avvalere della nostra assistenza per la creazione e / o l'invio delle due comunicazioni, vi preghiamo di contattarci al più presto. In particolar modo per la comunicazione dell’elenco clienti-fornitori si dovrebbe iniziare al più presto in quanto non sempre i programmi di contabilità garantiscono un pieno rispetto dei requisiti richiesti.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-40-05.09.2017 Elenchi Clienti Fornitori 2017
Allegato A:
Specifiche tecniche della comunicazione ai sensi del Provvedimento del 27 marzo 2017
scarica l'allegato C-40-Allegato A