Elenchi Intrastat per prestazioni di servizi – i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Elenchi Intrastat per prestazioni di servizi – i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Come già più volte ricordato, a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat (mediante l’apposito modulo Intra-quater) anche le prestazioni di servizi rese a ovvero ricevute da soggetti passivi IVA con sede in un paese UE. Gli appositi moduli sono stati pubblicati con provvedimento del 22 febbraio 2010 e con la circolare 14/E del 18 marzo 2010 l’Agenzia aveva provveduto a fornire le prime istruzioni per la compilazione relativamente alle prestazioni di servizi (si veda la nostra circolare n. 15/2010). Ora, con la recente circolare 36/E del 21 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare l’argomento, fornendo chiarimenti a molte delle spinose questioni che si erano profilate fin dall’introduzione dell’obbligo. I recenti chiarimenti si pongono in parte in contrasto con quanto inizialmente previsto dalla stessa Agenzia. Le specificità della comunicazione sono state inoltre trattate dall’Associazione delle società per azioni “Assonime” con una propria circolare del 27 maggio u.s.

Come noto, entro il termine del 20 luglio è possibile rettificare le comunicazioni del primo trimestre 2010 e quelle dei mesi da gennaio a maggio 2010, senza che vengano applicate sanzioni. Entro il 25 luglio 2010 devono invece essere inviate le comunicazioni, correttamente predisposte, relative al secondo trimestre ovvero al mese di giugno 2010.

 

Al fine di permettere una corretta predisposizione delle comunicazioni future ovvero di valutare la necessità di effettuare delle rettifiche, riprendiamo di seguito gli argomenti già trattati con la nostra precedente circolare n. 15/2010, integrati alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia.

 

  1. Presupposti soggettivi

Con un certo ritardo la circolare 36/E chiarisce chi sono i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat:

1.1 Rappresentanti fiscali e identificazioni dirette non rilevano ai fini Intrastat

Un primo importante chiarimento riguarda l’esclusione dalla comunicazione Intra delle prestazioni di servizi rese ovvero ricevute da un operatore nazionale, qualora la controparte sia un rappresentante fiscale o un’identificazione diretta di un soggetto extra-UE. Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni Intra servizi solo i soggetti passivi residenti in un paese dell’UE, ovvero aventi ivi la propria sede o una stabile organizzazione.

La disciplina per le prestazioni di servizi quindi diverge da quella prevista per le cessioni e gli acquisti di beni, che rilevano ai fini della comunicazione Intrastat, anche qualora esse siano realizzate da o nei confronti di rappresentanti fiscali o di identificazioni dirette. L’esclusione dall’obbligo della comunicazione Intra delle prestazioni rese o ricevute da rappresentanti fiscali ovvero da identificazioni dirette deriva dal fatto che la rappresentanza fiscale o l’identificazione diretta in un paese UE non ne determina la residenza nello stesso paese. Ciò significa ad esempio che le prestazioni di servizi rese o ricevute da una società italiana non devono essere riepilogate in Intra, qualora la controparte sia un soggetto residente in un paese extra-UE seppur dotato di un rappresentante fiscale ovvero di un’identificazione diretta in un paese europeo. La tabella che segue evidenzia le diverse ipotesi:

Committente/

cliente

Commissionario/fornitore Oggetto Trattamento IVA in Italia Intra
Società italiana Società svizzera con rappresentante fiscale in Austria Cessioni di beni dall’Austria all‘Italia Acquisto intracomunitario Si, con indicazione del rappresentante fiscale in Austria
Società italiana Società svizzera con rappresentante fiscale in Austria Consulenza tecnica Autofattura con IVA al 20% ex art. 7-ter DPR 633/1972 No
Società italiana Società tedesca con identificazione diretta in Italia Consulenza tecnica Autofattura con IVA al 20% ex art. 7-ter DPR 633/1972 Si, con indicazione del numero identificativo IVA tedesco
Società tedesca con identificazione diretta ai fini IVA in Italia Società italiana Consulenza tecnica Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972 Si, con indicazione del numero identificativo IVA tedesco
Società tedesca con identificazione diretta ai fini IVA in Italia Società italiana Cessione nazionale di beni Cessione soggetta ad IVA in Italia No

 

1.2 Operatori economici sottoposti al regime dei „minimi”

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito ad operazioni svolte con operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (imprese e professionisti con ricavi non superiori ai 30.000,00 Euro ovvero cosiddetti “soggetti minimi” ai sensi dell’art. 1, co. 96 e ss., L.244/2007):

- i beni acquistati e le prestazioni ricevute da soggetti passivi in Italia da operatori esteri sottoposti al regime delle piccole imprese non rientrano fra le operazioni intracomunitarie. Conseguentemente non sono sottoposte agli obblighi IVA ed alla comunicazione Intra. Sarà sufficiente emettere un’autofattura senza evidenziazione dell’IVA;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri sottoposti al regime delle piccole imprese rientrano invece fra le operazioni intracomunitarie e vanno riepilogati in Intra;

- viceversa, i contribuenti minimi nazionali non possono realizzare cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari: tali operazioni vengono sempre considerate come nazionali. I contribuenti minimi che a loro volta acquistano beni o ricevono prestazioni intracomunitarie, sono tenuti ad assolvere l’IVA in Italia, senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Le suddette operazioni vanno riepilogate nelle comunicazioni Intra.

 

1.3 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a identificarsi ai fini IVA qualora realizzino acquisti intracomunitari superiori ai 10.000,00 Euro, anche qualora non svolgano un’attività commerciale. In caso di superamento della citata soglia, trovano applicazione anche per gli enti non commerciali gli obblighi di comunicazione Intrastat, in aggiunta alla particolare comunicazione Intra-12, finalizzata all’assolvimento degli obblighi IVA relativi all’attività istituzionale.

 

  1. Prestazioni di servizi soggette a comunicazione

Vanno incluse nei riepiloghi Intra esclusivamente le cosiddette prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/1972. Come già evidenziato nella nostra precedente circolare, nella fattispecie, non vanno riepilogate le prestazioni di servizi relative ai beni immobili (art. 7-quater DPR 633/72), i trasporti di persone, i noleggi di autoveicoli a breve termine, i servizi di ristorazione ed alberghieri, le fiere nonché le prestazioni culturali, sportive, scientifiche e didattiche in genere.

La circolare prevede un’ulteriore esclusione: si tratta delle prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’imposta nel paese di residenza del committente UE, e viceversa, quelle ricevute da un committente soggetto passivo italiano da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l’imposta in Italia. La circolare chiarisce che l’esenzione si applica a tutte le operazioni per le quali “non è dovuta l’imposta” ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972.

Occorre porre attenzione al fatto che mentre le comunicazioni relative ai beni possono essere raggruppate, ciò non vale per le prestazioni di servizi. In altre termini: se nel periodo di riferimento vengono effettuate dieci cessioni di beni della stessa natura nei confronti dello stesso operatore, l’operazione viene riepilogata cumulativamente in una sola riga.

Se nel periodo di riferimento vengono emesse dieci fatture per prestazioni di servizi (ad esempio intermediazione) nei confronti dello stesso soggetto, dovrà essere compilata una riga per ogni fattura.

 

  1. Effettuazione delle operazioni e obbligo di comunicazione

Ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972 una prestazione di servizi si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero alla data di emissione della fattura, qualora anteriore al pagamento.

Poiché di norma accade che l’emissione della fattura avvenga prima del pagamento del corrispettivo, le prestazioni di servizi intracomunitarie rese vanno riepilogate avendo a riferimento la data di emissione della fattura.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi ricevute, vale il seguente principio:

Emissione della fattura Registrazione dell‘autofattura Meldung in Intra-liste
Al più tardi al momento del pagamento del corrispettivo L‘autofattura va registra nel registro delle vendite entro 15 giorni dall’emissione. Nel registro acquisti può essere registrata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di emissione. Il periodo di riferimento ai fini Intra non va identificato con riferimento alla ricezione della fattura del prestatore estero, bensì con riferimento alla data di emissione dell’autofattura. Ad esempio, una fattura pagata il 31 gennaio, con contestuale emissione di autofattura di stessa data,  registrata il 10 febbraio, va rilevata nel riepilogo Intra relativo a gennaio.

In presenza di acconti, la prestazione si considera effettuata alla data del pagamento e per la frazione di corrispettivo versato. In corrispondenza al pagamento dovrà essere fatturato l’acconto e riepilogato negli elenchi Intrastat.

Attenzione: in merito agli acconti la disciplina Intra prevista per le prestazioni di servizi diverge da quanto disciplinato invece per le operazioni aventi ad oggetti i beni. Gli acconti su beni notoriamente non vanno rilevati nei riepiloghi Intra, ma la circolare non ammette un’assimilazione di tale disciplina anche alle prestazioni di servizi. Gli acconti su servizi dovranno pertanto essere riepilogate in Intra, anche se la circolare non fornisce spunti operativi.

 

Sono infine rilevanti i chiarimenti contenuti nella circolare riguardanti le prestazioni di servizi relative al 2009, fatturate o pagate appena nel 2010. A tale fattispecie si applicano le norme dettate per le prestazioni di servizi nazionali (art. 6 DPR 633/1972), dovendo far riferimento, nel singolo caso, al pagamento del corrispettivo. In altri termini ciò significa, che nel caso di prestazione resa o ricevuta prima del 1° gennaio 2010, la stessa va comunque riepilogata in Intra, qualora il pagamento sia stato effettuato appena nel 2010.

La circolare prevede una deroga al principio di cui sopra: qualora il prestatore estero abbia emesso la fattura con IVA estera ancora nel 2009: l’operazione non è più rilevante in Italia, anche se pagata nel 2010. Tale fattispecie si riscontra ad esempio nel noleggio a lungo termine di autovetture. Nel caso in cui il locatore tedesco abbia emesso entro la fine del 2009 una fattura con IVA tedesca e la fattura sia stata pagata dall’utilizzatore italiano appena in gennaio, non vi è obbligo di emettere  autofattura e di inserire la prestazione nella comunicazione Intrastat. Tale interpretazione vale definitivamente ad evitare una doppia imposizione.

Si può ritenere che la citata interpretazione valga anche nella situazione opposta, ovvero nel caso di prestazioni rese e fatturate ancora nel 2009 da un soggetto passivo italiano e pagate appena nel 2010, escluse dall’Intra.

 

  1. Periodicità della comunicazione

Come già comunicato, a partire dal 1° gennaio 2010 sono state abolite le comunicazioni con cadenza annuale. In linea generale i riepiloghi Intra vanno presentati mensilmente, salvo che

  1. in nessuno dei quattro trimestri precedenti e
  2. nel trimestre in corso

sia stato superato il limite di 50.000 Euro, allorché si rende possibile una presentazione con cadenza trimestrale. Nel caso di superamento del limite, la comunicazione deve essere presentata mensilmente per i successivi quattro trimestri.

Nella determinazione del limite dei 50.000,00 Euro va tenuto conto dei seguenti principi, nuovamente ribaditi con la recente circolare:

4.1 Il limite va determinato, come in passato, tenendo distinte le operazioni passive da quelle attive. Un soggetto che ad esempio abbia superato il limite con riferimento alle prestazioni rese ed ai beni ceduti, senza superarlo invece con riguardo agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, dovrà presentare il riepilogo Intra-1 (cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi ) con cadenza mensile, mentre il riepilogo Intra-2 (acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti) potrà essere inviato con cadenza trimestrale.

 

4.2 Nel caso di superamento del limite o con riferimento ai beni o ai servizi, la comunicazione dovrà essere presentata mensilmente per entrambe le tipologie di operazioni

Esempio 1: cessioni di beni per 60.000 Euro e servizi resi per 10.000 Euro. I riepiloghi Intra-1 bis e Intra-1 quater devono essere presentati mensilmente. Nella determinazione del limite le cessioni e i servizi resi non vengono cumulati.

Esempio 2: cessioni di beni per 40.000 Euro e servizi resi per 40.000 Euro. I riepiloghi Intra-1 bis e Intra-1 quater possono essere presentati trimestralmente, anche se le operazioni intracomunitarie ammontano complessivamente a 80.000 Euro.

 

4.3 Altrettanto complesse sono le disposizioni in caso di superamento del limite. Il superamento del plafond nel corso del trimestre, fa scattare l’obbligo di una presentazione mensile già a partire dal mese successivo. La circolare 36/E fornisce i seguenti esempi:

- un soggetto che inizia la propria attività al 1° di gennaio e supera il limite dei 50.000 Euro già nel corso di gennaio, è tenuto a presentare entro il 25 febbraio 2010 il riepilogo per gennaio; sul frontespizio dovrà essere indicato che si tratta di una comunicazione trimestrale riferita al solo primo mese del trimestre;

- in caso di superamento del limite dei 50.000 Euro nel mese di febbraio, la comunicazione deve essere presentata entro il 25 marzo 2010, indicando sul frontespizio che si tratta di comunicazione relativa ai soli primi due mesi del trimestre;

- in caso di superamento del limite dei 50.000 Euro appena nel mese di marzo, la comunicazione va presentata entro il 25 aprile per il trimestre gennaio-febbraio e marzo. A partire da aprile il riepilogo deve essere presentato con cadenza mensile.

Inoltre, nella determinazione del limite non si computano le prestazioni del 2009. La verifica circa il superamento del plafond avviene quindi solo con riferimento e alle cessioni e agli acquisti intracomunitari. Per quanto riguarda i servizi ci si comporta come se l’attività fosse stata avviata appena con il 1° gennaio 2010 e quindi come se non vi fossero servizi soggetti a comunicazione nel 2009.

4.4 In caso di inizio di attività, la comunicazione deve essere presentata trimestralmente, fintantoché non viene superata la soglia dei 50.000 Euro.

4.5 Si tratta di una soglia mobile, cioè non legata all’anno solare, ma riferita ai quattro trimestri precedenti quello in corso. Al fine di verificare la periodicità ad esempio per il mese di aprile 2011, sarà necessario verificare che la soglia dei 50.000 Euro non sia stata superata in alcuno degli ultimi tre trimestri del 2010 e nel primo trimestre del 2011.

4.6 È sempre possibile optare per una presentazione mensile, al fine di non dover monitorare costantemente il rispetto della soglia ovvero al fine di evitare di incorrere in errori. L’opzione per la presentazione mensile si attua mediante il semplice comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno solare, come chiarito nella circolare 36/E. Ciò significa che non è possibile effettuare la comunicazione mensile nei primi mesi dell’anno per poi passare a quella trimestrale, qualora si riscontri di non aver superato la soglia dei 50.000 Euro.

 

  1. Invio telematico e scadenze

La presentazione dei riepiloghi a partire dal 2010 è in linea generale ammessa solo in via telematica, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- comunicazioni mensili: entro il 25 del mese successivo

- comunicazioni trimestrali: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio.

Per acceder al servizio telematico delle Dogane (E.D.I), si dovrà fare richiesta presso l’Agenzia delle Dogane competente. I moduli per aderire al servizio sono reperibili sulla pagina web dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it).

 

  1. Chiarimenti in merito a specifiche prestazioni di servizi

La circolare 36/E fornisce inoltre una serie di risposte in merito a puntuali domande riguardanti specifiche prestazioni di servizi:

6.1. Lavorazioni di beni mobili e riparazioni:

Le novità relative a tali tipologie di servizi sono contenute nella nostra circolare n. 13/2010. L’Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce che le lavorazioni di beni mobili sono da considerarsi come servizio intracomunitario, qualora rappresentino prestazioni pattuite autonomamente; in tal caso esse devono essere riepilogate nelle comunicazioni Intra-quater. Nel caso in cui la lavorazione sia da considerarsi come mera prestazione accessoria all’acquisto o alla cessione di un bene, non dovrà essere considerata distintamente, ma verrà riepilogata ai fini Intra unitamente alla cessione o all’acquisto dei beni.

Per quanto riguarda le riparazioni di beni mobili, queste rientrano nelle prestazioni di servizi di carattere generale disciplinate dall’art. 7-ter DPR 633/1972 e vanno pertanto ricomprese negli elenchi Intrastat. La movimentazione dei beni soggetti a riparazione invece non va riepilogata nell’elenco degli acquisti o delle cessioni di beni. Ciò vale anche nel caso in cui i pezzi di ricambio siano stati evidenziati separatamente in fattura. L’intera operazione viene ricondotta a una pura prestazione di servizio. Per quanto riguarda le possibili divergenze d’interpretazione che possono sorgere rispetto a quanto previsto all’estero in tutti quei casi in cui il valore dei pezzi di ricambio supera il valore della prestazione, si rimanda a quanto evidenziato nella nostra precedente circolare. Alla luce di quanto sopra si consiglia, ove possibile, di non evidenziare separatamente in fattura il valore dei pezzi di ricambio in caso di servizi di riparazione, al fine di evitare possibili diverse interpretazioni. Nel caso di beni mobili trasportati in un altro stato UE per essere ivi lavorati, si rammenta l’obbligo di condurre  il registro dei beni di proprietà presso terzi.

 

6.2. Intermediazioni:

Le novità relative a tali tipologie di servizi sono state evidenziate nella nostra circolare n. 11/2010. Le provvigioni per intermediazioni, in nome e per conto del mandante rientrano nel novero dei servizi di carattere generale ex art. 7-ter DPR 633/72, rilevanti a fini IVA nel paese del committente. Nel caso di corresponsione di una provvigione a un agente in un altro paese comunitario, l’intermediazione deve essere riepilogata in Intra. La circolare 36/E ha fornito chiarimenti in merito ad una serie di deroghe:

- in caso di agente che opera in nome proprio ma per conto di terzi, l’operazione va inquadrata come un mandato senza rappresentanza. Il trattamento fiscale fa riferimento alla prestazione sottostante.

- agenzie di viaggio: sono previste delle deroghe per il settore, al quale non si applicano le consuete regole IVA. Di conseguenza la cessione di pacchetti viaggio non va indicata nei riepiloghi Intra. Nel caso invece in cui un’agenzia di viaggio acquisti singoli servizi in un altro paese comunitario in nome e per conto di un soggetto passivo, l’operazione rientra fra i “servizi generici” (art. 7-ter DPR 633/1972) e vanno rilevati in Intra.

- intermediazioni alberghiere: le provvigioni pagate per l’intermediazione di servizi alberghieri vengono considerate prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972; pertanto le intermediazioni rese da soggetti esteri sono imponibili in Italia e vanno riepilogate negli elenchi Intrastat. Tale chiarimento è di notevole importanza,dato che la stampa specializzata aveva più volte classificato tali servizi fra quelli riferiti a beni immobili e pertanto esclusi dall’obbligo Intra.

- Intermediazioni tramite eBay: le provvigioni pagate a eBay da un soggetto passivo nazionale rientrano fra le prestazioni di servizi elettroniche e sono quindi disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972 e pertanto devono essere riepilogate in Intra.

- prenotazioni online: le prenotazioni alberghiere online non rientrano nella definizione di e-commerce, ma bensì fra le prestazioni generiche ex. art 7-ter DPR 633/1972. Nel caso di prenotazioni effettuate da agenzie stabilite in altri paesi UE per alberghi siti in Alto Adige, le prestazioni sono imponibili in Italia e vanno riepilogate in Intra.

6.3. Trasporti e servizi accessori: i dettagli riguardanti al nuova disciplina IVA di trasporti è stata ampiamente trattata nella nostra circolare 12/2010. L’Agenzia delle Entrate ha ora fornito alcuni ulteriori chiarimenti riguardanti il trasporto come prestazione accessoria: nel caso in cui il trasporto venga addebitato dal fornitore del bene come prestazione accessoria alla cessione, esso va ricompreso nella comunicazione Intra relativa alla cessione del bene. Solo nel caso in cui il trasporto venga riaddebitato come prestazione autonoma, esso va inserito nella comunicazione Intra servizi. In tutti i casi in cui il trasporto rappresenti effettivamente una prestazione accessoria addebitata dal fornitore si consiglia di evidenziarla come tale in fattura, al fine di escluderne la natura di prestazione autonoma.

È stato inoltre chiarito il seguente caso: una società di trasporti italiana che esegue un trasporto per conto di un committente francese, rende una prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972; tuttavia, qualora la società trasportatrice italiana incarichi un sub-vettore italiano dell’esecuzione del trasporto, quest’ultimo sarà tenuto ad emettere una fattura con IVA essendo il suo committente un soggetto residente in Italia.

 

6.4. Chiarimenti relativi a „altre prestazioni“: la circolare infine chiarisce la classificazione ed il trattamento ai fini IVA di una serie di altre prestazioni:

- guide turistiche: le prestazioni rese da guide turistiche vengono considerate prestazioni culturali ai sensi dell’art. 7-quinquies DPR 633/72 e pertanto non vanno mai riepilogate in Intra;

-software scaricato dal sito: seppur tardivamente sono state fornite indicazioni in merito alla fornitura di software scaricabile da un sito internet. Si tratta di prestazione elettronica e il luogo della prestazione è quello di residenza del committente soggetto passivo IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972. Tali prestazioni vanno ricomprese negli elenchi Intrastat servizi (non beni!). Un ulteriore chiarimento riguarda il soggetto da indicare come controparte economica: nel caso di download di software non andrà indicato il realizzatore del software (ad esempio Microsoft) come prestatore del servizio, bensì il soggetto con cui si effettua l’operazione (distributore), il cui identificativo IVA estero dovrà essere indicato in Intra.

- motori di ricerca: il posizionamento in un motore di ricerca (ad esempio Google) rientra fra le prestazioni pubblicitarie ed è soggetto alle disposizioni generali ex art 7-ter DPR 633/72. La circolare propone di utilizzare il codice attività 631130.

- diritti d‘autore: la cessione del diritto d’autore da parte dell’autore stesso ovvero da parte di un suo erede non rappresenta un’operazione imponibile e non deve essere riepilogato in Intra. Se al contrario i diritti d’autore vengono ceduti da un terzo soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’operazione è imponibile in Italia ex art 7-ter DPR 633/72 e va ricompresa negli elenchi Intrastat.

- formazione del personale: i corsi per l’addestramento ovvero la formazione del personale ven-gono classificati dall’Agenzia come servizi generici disciplinati dall’art. 7-ter DPR 633/72. Essi sono pertanto imponibili in Italia qualora il committente soggetto passivo sia ivi stabilito; corrispondentemente dette prestazioni devono essere comprese negli elenchi Intrastat. Al fine di poter effettuare una netta distinzione di tali servizi rispetto a quelli didattici, che notoriamente rilevano ai fini IVA nel paese in cui essi sono resi, sarà necessario indicare in fattura una chiara descrizione della prestazione. A tal proposito la circolare contiene un’ulteriore importante chiarimento: nel caso di prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10, co. 20 DPR 633/72 (formazione resa mediante istituti riconosciuti, scuole o ONLUS), le stesse non devono essere inserite nei riepiloghi Intra.

- trasferte di lavoro: i costi sostenuti per la trasferta in un altro paese UE (ad esempio biglietti del treno, vitto e alloggio) non sono considerate prestazioni di servizi generiche ex. art. 7-ter DPR 633/72 e pertanto non vanno inserite in Intra.

 

  1. Alcune indicazioni ai fini della compilazione dei moduli Intra-quater

I moduli Intra-quater riservati ai servizi evidenziano alcune particolarità rispetto ai moduli utilizzati per riepilogare le cessioni e gli acquisti di beni, con i quali ormai si è presa una certa confidenza. Di seguito evidenziamo le particolarità:

- codice IVA della controparte economica: nel caso in cui la controparte sia una società, la quale tuttavia non sia (ancora) dotata di un codice IVA, “Assonime” consiglia di indicare il codice ISO del paese di appartenenza seguito da zeri.

- codice attività: come per gli acquisti e le cessioni di beni va indicata la cosiddetta nomenclatura doganale identificativa del bene, nel caso di prestazioni di servizi va indicato un codice identificativo del servizio reso o ricevuto. Abbiamo già provveduto a trasmettere l’elenco dei codici attività con la nostra precedente circolare. Tuttavia, suscita una certa perplessità, il fatto che l’elenco continui a contenere numerosi servizi (ad esempio afferenti beni immobili) che non sono soggetti all’obbligo di comunicazione in Intra. Con la circolare 36/E viene chiarito, che per i molti servizi, per i quali non è previsto un apposito codice attività, si dovrà far riferimento al codice servizio più vicino al tipo di attività effettivamente svolta.

- nel caso si tratti di fatture in valuta estera, deve essere utilizzato il cambio ufficiale pubblicato dalla Banca d’Italia del giorno in cui di considera effettuata la prestazione (data di emissione dell’autofattura);

- fattura e data fattura: già nella precedente circolare 14/E l’Agenzia aveva specificato che per le prestazioni ricevute non vanno indicati il numero e la data della fattura emessa dal prestatore, bensì il numero e la data dell’autofattura emessa dal committente nazionale. Nel caso si rinunci all’emissione dell’autofattura e si opti per l’integrazione della fattura, vanno indicati il numero di protocollo e la data dell’integrazione. Nell’ultima circolare viene stabilito che si tratta del numero di protocollo con cui la fattura viene registrata sul registro vendite. Qualora le fatture d’acquisto vengano registrate in una sezione distinta dei registri IVA ( determinazione del debito IVA e dell’IVA in detrazione), può essere utilizzata un’unica numerazione. Coloro che fino al 18 marzo 2010 hanno utilizzato ancora i dati della fattura del fornitore, non sono tenuti, in ossequio al principio di buona fede, ad effettuare la rettifica delle comunicazioni;

- va inoltre indicato, se la prestazione è istantanea (codice “I”) oppure ripetuta (codice “R”). Esempi di prestazioni ripetute citati dalla circolare sono: contratti di manutenzione, contratti di trasporto di lunga durata, contratti pubblicitari e manutenzione software;

- a differenza di quanto previsto per le cessioni e gli acquisti di beni, si dovrà indicare anche il pagamento. La colonna “modalità di incasso” deve essere compilata in base alle seguenti ipotesi:

codice “A“ qualora il pagamento sia avvenuto anche senza transitare per il conto corrente;

codice “B“ qualora il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario;

codice “X“ qualora il pagamento sia avvenuto con altre modalità.

In caso di pagamento avvenuto mediante carta di credito dovrà essere utilizzato il codice  “A“; nel caso per il pagamento si utilizzi una ricevuta bancaria, il codice da utilizzare è “X”. Nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato, secondo i recenti chiarimenti dovrà essere indicato il codice relativo alla tipologia di pagamento al quale si presume verrà fatto ricorso. Ancora, in caso di compensazione fra crediti e debiti fra le stesse controparti, il codice da utilizzare è la “X”.

- Infine va indicato il paese, nel quale viene effettuato il pagamento. La circolare 36/E ha precisato, in contrasto alle ipotesi espresse dalla stampa specializzata, che non si tratta del paese in cui viene effettuato il pagamento, ma si tratta del paese nel quale il beneficiario entra nella disponibilità del corrispettivo.

 

  1. Norme transitorie e rettifiche

Come più sopra evidenziato, è possibile rettificare, entro il 20 luglio 2010, tutte le comunicazioni relative al primo trimestre ovvero relative ai mesi da gennaio a maggio 2010, senza che vengano applicate sanzioni. A tal fine dovrà essere presentata, entro il suddetto termine, una comunicazione integrativa. Condizione per poter aderire alla sanatoria, è che nei periodi oggetto di rettifica fosse stata presentata una comunicazione Intrastat; solo allora sarà possibile effettuare un’integrazione o una rettifica. Va menzionato, che, secondo un’interpretazione di “Assonime”, stante il ritardo con cui sono state rese pubbliche le istruzioni per la comunicazione, siano da considerarsi regolarmente presentate tutte le comunicazioni inviate fino al 4 maggio 2010, e pertanto ancora rettificabili in base a quanto sopra. La circolare contiene inoltre alcune indicazioni su come effettuare la rettifica entro il 20 luglio 2010:

- nel caso si riscontrino delle variazioni degli importi già comunicati, siano esse in aumento o in diminuzione, queste dovranno essere comunicate con riferimento al periodo in cui vengono registrate le variazioni e non si tratta quindi di rettifiche di precedenti comunicazioni;

- nel caso in cui non fossero state comunicate in Intra prestazioni afferenti periodi passati, queste possono essere comunicate ora, utilizzando la sezione 3 del modulo Intra1-quater o Intra2-quater, indicando il periodo (mese o trimestre) in cui avrebbe dovuto essere fatta la comunicazione nonché la prestazione resa o ricevuta;

- nei casi in cui vi fossero da rettificare errori risalenti alle precedenti comunicazioni (compreso l’annullamento di prestazioni che non andavamo indicate, come ad esempio quelle relative agli immobili), dovrà essere compilata la sezione 4 dei moduli Intra1-quinquies e Intra2-quinquies. Attenzione: vi sono alcune differenze rispetto alle rettifiche previste per i beni. Il modulo infatti non prevede la possibilità di indicare importi a rettifica con segno negativo; pertanto andrà compilata nuovamente la riga corretta, come se si trattasse di una nuova comunicazione.

Esempio: un’operazione di ammontare di 10.000 Euro è stata erroneamente indicata a febbraio per un importo di 12.000 Euro. Se si tratta di cessione di beni, la correzione avviene indicando nel modulo Intra-ter la differenza con segno negativo (-2.000). Nel caso in cui si tratti di prestazione di servizi, la rettifica avviene indicando nel modulo Intra-quinquies, l’operazione con l’importo corretto (10.000 Euro).

Inoltre, in tutti i casi in cui, nei precedenti periodi sono state comunicate prestazioni di servizi che non andavamo comunicate (ad esempio relative a beni immobili), dovranno essere compilate le prime 7 colonne del modulo Intra-quinquies, lasciando a zero le restanti colonne (importo ecc.)

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito nonché per l’invio della comunicazione stessa.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-22-novità Intrastat