Entrata in vigore del “Decreto del fare”
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il così detto “Decreto del fare” (DL n. 69 del 21 giugno 2013) di cui Governo Letta ha molto parlato nelle ultime settimane. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Visto che le casse statali di questi tempi non sono certo ricche, delle promesse fatte in un primo momento è rimasto ben poco, ma anche le tanto annunciate semplificazioni e lo snellimento della burocrazia si sono, in parte, perse per strada. Non resta che sperare nelle modifiche in sede di conversione. Di seguito si riportano i provvedimenti fiscali più rilevanti:
Imposta annuale imbarcazioni (Art. 23) | Le uniche vere agevolazioni fiscali riguardano imbarcazioni e yacht, è stata infatti eliminata e dimezzata rispettivamente per imbarcazioni fino a 14 metri e oltre tale lunghezza la tassa annuale introdotta dal governo Monti nel 2011 (D.L. n. 201/2011).
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Imposta sostitutiva noleggio occasionale di imbarcazioni | É stata inoltre prevista la possibilità di assoggettare a tassazione sostitutiva del 20% i proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni. Per fruire di questa agevolazione il periodo di noleggio non deve essere superiore a 40 giorni, mentre non rileva l’ammontare dei proventi che in precedenza non poteva superare i 30.000 Euro.
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Proroga della Robin-Tax (Art. 5) |
L’ambito di applicazione della così detta Robin-Tax, ossia l’innalzamento dell’aliquota IRES da 27,5% a 38%, è stato esteso a tutte le imprese appartenenti al settore energetico (sia in qualità di produttori che di distributori di energia) che superano il limite di 3 milioni di Euro per i ricavi e la cui base imponibile IRES eccede i 300.000 Euro. In precedenza i limiti erano di 10 milioni id Euro per i ricavi e di 1 milione di Euro per la base imponibile IRES.
Questa novità avrà considerevoli conseguenze principalmente per le imprese che gestiscono impianti fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche. L’improvviso innalzamento della tassazione di più del 10% mette in discussione i piani economici e finanziari finora elaborati. |
Abolizione della responsabilità fiscale negli appalti ai soli fini IVA (Art. 50) |
Come è noto, fino ad oggi l’appaltatore era solidalmente responsabile con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA; nei confronti del primo committente e del relativo appaltatore sono invece previste (solo) sanzioni amministrative (per maggiori dettagli si rimanda alla circolare 41/2012). È possibile proteggersi da questa responsabilità solamente con una serie di dichiarazioni giurate o di esonero.
Sulla base di indagini in materia è emerso che per il fisco l’utilità di questo strumento era oltremodo ridotta proprio per l’utilizzo delle sopracitate dichiarazioni, dunque è apparso necessario un ripensamento della disciplina sulla responsabilità solidale. In conclusione si è giunti però all’abolizione soltanto della responsabilità solidale per l’IVA, norma di per sé assai dibattuta in quanto sospetta di essere contraria alle normative comunitarie. È rimasta quindi la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, e ciò significa che l’onere “burocratico” resti pressoché invariato rispetto al passato. Rimane la speranza che in sede di conversione venga approvato un emendamento che estenda l’abolizione anche alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente eliminando di fatto completamente la responsabilità solidale negli appalti. Anche per i contributi previdenziali e gli stipendi non sono state introdotte novità. In questo caso però la responsabilità si limita a due anni.
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DURC: ampliata la validità (Art. 31) |
Una novità positiva è stata introdotta con riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC) che ora ha una validità di 180 giorni, mentre in precedenza la scadenza era a 90 giorni. Il decreto prevede anche, qualora non sussistano i requisiti, la possibilità di regolarizzare la propria posizione su “invito” entro il termine di 15 giorni.
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Riedizione della Legge Sabatini (Art. 2)
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Per il settore economico è interessante anche la norma, per cui le piccole e medie imprese (PMI), rientranti nella definizione prevista dalle EU, potranno ricevere prestiti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature: a tal fine verranno erogati finanziamenti agevolati agli istituti di credito convenzionati da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
I finanziamenti concessi non potranno superare i 2 milioni di Euro e lo Stato provvederà ad erogare un contributo rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento stesso (come accadeva in passato per la c.d. Legge Sabatini). Per la concreta applicazione della norma sono necessarie ancora alcune disposizioni attuative, pertanto sarà possibile godere di questa agevolazione presumibilmente soltanto a partire dal 2014. In concreto per gli anni 2014-2016 sarà possibile ottenere contributi per i suddetti finanziamenti di durata fino a cinque anni.
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Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo (Art. 52) |
L’Amministrazione Finanziaria ha recepito le attuali difficoltà di pagamento dei propri debitori e alleggerisce i pagamenti rateali: la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo passa dalle attuali 72 rate mensili a 120 (piano di ammortamento di 10 anni). È però necessario che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale situazione si verifica quando il contribuente non risulta essere in grado di assolvere il pagamento del credito tributario secondo il piano di rateazione ordinario e sembra essere in grado di sostenere il nuovo piano di rateazione di 120 rate mensili.
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Pignoramento dell’abitazione principale |
Un’ulteriore buona notizia è rappresentata dall’impignorabilità della prima casa per debiti tributari. Presupposti per l’applicazione di questa norma è che l’abitazione principale non sia un’abitazione di lusso appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che il contribuente debitore abbia la propria residenza nell’abitazione stessa.
Il pignoramento di immobili in generale è inoltre possibile soltanto per debiti tributari superiori ad Euro 120.000, il precedente limite di Euro 20.000 è stato quindi innalzato di Euro 100.000. Il fisco può in ogni caso iscrivere gravami ipotecari a partire da debiti tributari di Euro 20.000.
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Agenzie di viaggio (Art. 55) |
La norma di interpretazione autentica contenuta in questo decreto riguardo alle agenzie di viaggio extra-UE (es. Svizzera), prevede che a tali soggetti non è ammesso il rimborso dell’IVA assolta su acquisti di beni o prestazioni di servizi effettuati in Italia a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Tale principio era già stato chiarito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 141/E del 2004, ma ora è definitivamente regolato da una legge. Per le agenzie di viaggio con sede nella EU vale d’altronde lo stesso principio.
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Tobin Tax (Art. 56) |
L’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), che originariamente avrebbe dovuto riguardare le transazioni a partire dal 1° luglio 2013, è stata spostata al 1° settembre 2013. Il termine per il versamento dell’imposta è invece slittato al 16 ottobre 2013.
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Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-28 - 17.07.13 - Decreto del Fare