Esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni – Incentivi a favore delle imprese di autotrasporto merci – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Proroga iperammortamento

Esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni - Incentivi a favore delle imprese di autotrasporto merci - Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - Proroga iperammortamento

Con la presente circolare intendiamo segnalarVi diverse novità introdotte nelle ultime settimane con riferimento ad imprese e liberi professionisti:

 

  1. Opzione per il regime di esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni situate all’estero (“branch exemption“)

Nonostante la novità in questione fosse già contenuta nel c.d. “decreto internazionalizzazione” emanato due anni fa (D.Lgs. 147/2015), l’Agenzia delle Entrate ha provveduto solo ora, con Provvedimento del 28 agosto 2017, ad emanare le relative disposizioni attuative.

Ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, è prevista la possibilità per le imprese italiane di optare per un regime di esenzione degli utili e delle perdite prodotti dalle stabili organizzazioni all’estero (sia per quelle già esistenti, sia per quelle di futura costituzione), i quali saranno quindi assoggettati a tassazione esclusivamente (!) nel Paese estero, con la conseguenza che le imposte versate all’estero non potranno essere detratte e che, ai fini fiscali a livello italiano, le perdite prodotte dalle stabili organizzazioni estere saranno indeducibili. Sulla base del principio “all in – all out”, l’opzione deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere e, con riferimento alle stabili organizzazioni già costituite al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del suddetto decreto internazionalizzazione), può essere effettuata per la prima volta nella dichiarazione dei redditi riferita al 2017. L’opzione non può essere revocata e la sua efficacia cessa a seguito della chiusura o della cessione di tutte le stabili organizzazioni estere. Nel caso in cui non si abbia la certezza di disporre di una stabile organizzazione ai sensi delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, è possibile presentare un’apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni attuative in questione stabiliscono dei principi ai fini della determinazione dei redditi prodotti dalle stabili organizzazioni.

N.B.: la convenienza o meno dell’opzione deve essere valutata caso per caso. In linea di principio, l’opzione risulta conveniente qualora sia prevista una costante produzione di utili all’estero da assoggettare ad una tassazione notevolmente più vantaggiosa rispetto a quella italiana.

 

  1. Sabatini-ter

Con la circolare n. 95925 del 31 luglio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito istruzioni supplementari con riferimento alla proroga a fine 2018 degli incentivi previsti dalla nuova legge Sabatini. In particolare si evidenzia che, per le domande presentate a partire dal 10 marzo 2017 relativamente a determinati beni, elencati nell’allegato 6/A della circolare n. 22504 del 9 marzo 2017, è previsto un incremento del contributo, per la cui determinazione viene ora applicato un tasso di interesse pari al 3,575%. Alleghiamo alla presente circolare l’elenco dei beni interessati da tale novità.

 

  1. Incentivi a favore delle imprese di autotrasporto merci

Al fine di fortificare la competitività delle imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi, nonché le aggregazioni formate dalle stesse (reti, consorzi), il Ministero dei Trasporti, con Decreto del 2 agosto 2017, ha previsto una serie di incentivi a favore degli investimenti effettuati dalle imprese operanti in detto settore. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati dal 2 agosto 2017 ed entro il 15 aprile 2018.

  • - Per l’acquisto di autoveicoli nuovi, adibiti al trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, è possibile chiedere un contributo da 4.000 Euro a 20.000 Euro per ciascun veicolo, a seconda del tipo di alimentazione del veicolo.
  • - Per le riconversioni di autoveicoli in veicoli a trazione elettrica è previsto un incentivo pari al 40% del relativo costo, con un tetto massimo pari a 1.000 Euro per ciascun veicolo.
  • - È inoltre riconosciuto un incentivo alla rottamazione, da 5.000 Euro a 10.000 Euro per ciascun veicolo, in caso di sostituzione dello stesso con un autoveicolo ecocompatibile.
  • - Infine, sono previsti dei contributi anche per l’acquisto di rimorchi, fino ad un importo massimo di 5.000 Euro per ciascuna unità.

Gli incentivi sopra elencati sono incrementati del 10% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da piccole e medie imprese. Gli investimenti agevolati non possono superare il tetto massimo di 700.000 Euro per ciascuna impresa.

Le richieste di contributo potranno essere presentate, esclusivamente mediante posta elettronica, dal 18 settembre 2017 al 15 aprile 2018.

Vi invitiamo a contattarci qualora necessitiate di ulteriori informazioni e/o documentazione a riguardo.

 

  1. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

La Manovra correttiva per il 2017 (D.L. n. 50/2017) contiene una disposizione che prevede, a partire dal 2018, il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti aggiuntivi in campagne pubblicitarie (rispetto all’anno precedente) sulla stampa quotidiana e periodica, digitale e/o cartacea, nonché sulle emittenti radiofoniche e televisive. Nello specifico è previsto un credito d’imposta, compensabile nel modello F24 con altri debiti tributari, pari al 75% (90% nel caso di piccole e medie imprese) del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nell’anno precedente (il primo raffronto sarà dunque effettuato con riferimento al 2017). Così, a titolo esemplificativo, in presenza di costi pubblicitari pari ad Euro 100.000 per il 2017 e di costi pubblicitari pari ad Euro 300.000 per il 2018 (incremento di 200.000 Euro), sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari ad Euro 150.000 (=75%) o addirittura ad Euro 180.000 ca. (90%) nel caso di piccole e medie imprese. La modalità di determinazione del contributo parrebbe dunque incentivare una contrazione della spesa in pubblicità nell’esercizio corrente a favore di ingenti investimenti pubblicitari da effettuarsi nel 2018, permettendo così all’impresa di ottenere un maggior credito d’imposta.

Alla luce di tale considerazione, con riferimento all’anno corrente, la disposizione in questione potrebbe rivelarsi controproducente per il settore pubblicitario. Per far fronte a questo problema il Governo ha già accolto l’invito del Senato (espresso nel Voto n. G/2853/215/5) a considerare la possibilità di attribuire efficacia retroattiva al credito d’imposta in questione, prevedendo che lo stesso sia concesso per gli investimenti effettuati già a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione della Manovra correttiva). In ogni caso, entro il 22 ottobre 2017 dovrebbero essere emanate le disposizioni attuative relative al credito d’imposta in esame, che permetteranno di capire come programmare in maniera ragionevole gli investimenti pubblicitari agevolati.

Si evidenzia tuttavia che per l’incentivo in esame la Manovra correttiva prevede lo stanziamento di un importo piuttosto modesto, pari ad Euro 125 Mio., il quale non sarà di certo fonte di enormi vantaggi.

 

 

  1. Aliquota IVA del 22% per la costruzione di residence

Sulla base della sentenza n. 19197 del 2 agosto 2017 della Corte di Cassazione, la costruzione di un edificio destinato ad essere adibito a residence è assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22% anche qualora le singole particelle siano censite nel catasto edilizio urbano quali abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/2-A/7. In questo caso non è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla “Legge Tupini”, in quanto i residence sono destinati principalmente allo svolgimento di un’attività di tipo turistico alberghiero, piuttosto che a fini abitativi privati.

 

  1. Iperammortamento – Proroga al 30 settembre 2018

Nella nostra circolare n. 25/2017 abbiamo già fornito delucidazioni in merito agli elementi caratterizzanti il c.d. iperammortamento del 250%, inizialmente riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. A tal proposito è stata prevista una prima proroga, in base alla quale l’agevolazione in questione risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In fase di conversione del D.L. 91/2017 (mediante Legge n. 123 del 3 agosto 2017) è stata poi introdotta un’ulteriore proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, fermo restando il verificarsi delle predette condizioni relative all’accettazione dell’ordine e al pagamento di acconti entro il 31 dicembre 2017. Si evidenzia altresì che la proroga al 30 settembre 2018 riguarda esclusivamente l’iperammortamento e non anche il superammortamento del 40%, per il quale è stata mantenuta la scadenza del 30 giugno 2018.

 

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-38-05.09.2017 Novita varie - Imprese

Allegato: Elenco beni Sabatini 3,575%

scarica l'allegato C-38 Allegato