Di seguito abbiamo provato e dare alcuni consigli pratici per la contabilità IVA in prossimità della fine dell’anno ed in relazione al passaggio alla fattura elettronica dal 2019. Inoltre riportiamo alcune interessanti risposte dell’Agenzia delle Entrate sul tema, pubblicate sul proprio sito come “FAQ”. Tra l’altro è stato stabilito, che anche la fattura/ricevuta fiscale deve essere emessa come fattura elettronica, contrariamente a quanto avevamo ipotizzato.
1. Fattura cartacea al 31.12.2018
- Sará ancora possibile emettere fatture cartacee a inizio 2019 riportanti la data del 31 dicembre 2018 (o precedente) e spedirle per posta o consegnarle a mano. L’importante é che non ci sia la „prova“ dell’invio tardivo (ad es. se spedite per PEC o raccomandata).
- Lo stesso vale per il ricevente la fattura, che potrá ancora inserirla nella liquidazione di gennaio nella misura in cui non vi è la „prova“ del ricevimento tardivo (ad es. tramite PEC o raccomandata). In questi termini si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate: la data di emissione è l’elemento discriminante.
Tali conclusioni sono legittime, seppure siano apparentemente in contrasto con la lettera della norma, che, ricordiamo, recita così: l’obbligo di emissione della fattura elettronica sussiste a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le fatture emesse da tale data, e una fattura si intende emessa quando è spedita o consegnata. Quindi in teoria una fattura per essere considerata emessa al 31 dicembre 2018 dovrebbe essere anche effettivamente inviata entro la medesima data (per posta, e-mail, consegna). E chi riceve nel 2019 una fattura in forma cartacea emessa nel 2019 deve (dovrebbe) richiederla in forma elettronica perché altrimenti non sarebbe autorizzato a portare in detrazione l’imposta. Ed in relazione al passaggio alla fattura elettronica rileva il momento dell’emissione e non il momento di esecuzione dell’operazione, cioè anche una fattura relativa a prestazioni/forniture di dicembre emessa in gennaio deve avere il formato elettronico, e anche se rientra nella liquidazione IVA di dicembre (per l’emittente).
In pratica: si ritiene che non si riesca a dimostrare che una fattura emessa il 31 dicembre 2018 non sia stata consegnata manualmente lo stesso giorno. Conclusione: se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è opportuno che eviti di inviarla tramite strumenti tracciabili (PEC oppure raccomandata). L’Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che il destinatario delle fatture potrà comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alla fatture pervenute nel 2019, anche se emesse e spedite nel 2018. Il destinatario non dovrà fornire alcuna prova dell’invio/della ricezione.
2. Diritto alla detrazione dell’IVA delle fatture di dicembre 2018
Con la Circolare 1/E/2018 del 17.01.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti
in merito alla corretta detrazione IVA. Secondo la circolare, per esercitare correttamente il diritto
alla detrazione non basta verificare il momento di esigibilità dell’IVA, ma occorre anche essere in
possesso della fattura. L’Agenzia, aderendo ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, indica
chiaramente che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla contemporanea sussistenza
di un duplice requisito:
- il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione (l’emissione delle fattura) e quindi l’insorgenza del debito del fornitore;
- il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Pertanto, sul piano operativo, avendo acquistato beni nel 2018 si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nel 2019, nel mese o trimestre di ricezione delle fatture, ovvero cumulativamente nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2019. È pertanto di tutta evidenza che la data di ricezione della fattura assurge a elemento sostanziale per determinare il periodo a partire dal quale l’imposta diventa detraibile.
In pratica: la prova di ricezione della fattura è data dalla protocollazione della stessa. Se una fattura viene emessa il 31 dicembre 2018 e la stessa viene registrata dal destinatario con la stessa data, è particolarmente difficile provare che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente, a meno che la fattura non sia stata spedita via pec oppure tramite raccomandata a gennaio 2019.
Raccomandazione: si dà per scontato che l’IVA delle fatture d’acquisto datate 2018 che però vengono registrate con protocollo 2019 non possano essere detratte nella liquidazione IVA di dicembre; per questo motivo si raccomanda di porre particolare attenzione alla contabilizzazione della posta in arrivo!
Conclusione: sia dal punto di vista della detrazione dell’IVA che dal punto di vista del
passaggio alla fattura elettronica, vi consigliamo di evitare l’invio delle fatture via pec oppure
tramite raccomandata a fine anno.
3. Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sulla fattura elettronica fornendo istruzioni e
chiarimenti su diversi aspetti.
3.1 Fattura ricevuta fiscale solo in formato fattura elettronica
Le imprese del turismo (alberghi, ristoranti) e gran parte delle imprese artigiane in generale possono
emettere le ricevute fiscali; nel caso però in cui il cliente intenda detrarre l’IVA, deve essere emessa
una fattura elettronica. Non è più possibile emettere la cosiddetta “fattura-ricevuta“ fiscale. Coloro
che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche
via SdI.
3.2 Fattura regime forfettario
Dall’1.1.2019, le fatture emesse da soggetti minimi /forfetari e ricevute da un soggetto passivo non sono oggetto di alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per il soggetto minimo / forfetario che abbia emesso in via facoltativa le fatture non soggette a IVA (N2) in formato elettronico, anziché analogico, e abbia superato in corso d’anno per più il 50% del volume di Euro 30.000, scatta l’obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate. Il soggetto minimo / forfettario dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nelle originarie fatture elettroniche.
3.3 Comunicazione Intrastat
Purtroppo non è prevista l’abolizione della comunicazione Intrastat e rimane inalterato l’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat anche nel caso in cui venga emessa la fattura elettronica con
indicazione della sigla 7x „XXXXXXX“, in quanto destinatario non residente.
3.4 Data fattura
Per il primo semestre 2019 la fattura emessa in ritardo non sarà sanzionabile se predisposta ed
inviata al sistema d’interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA.
Ad esempio: incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019 e trasmetto la fattura il 15 febbraio 2019
con data documento 20 gennaio 2019. Registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza
gennaio e verso l’IVA correttamente il 16 febbraio 2019.
3.5 Autofattura
Le fatture per le operazioni interne (ad. es. nel caso di liquidazioni IVA diverse) devono essere
emesse in formato elettronico. Anche le fatture per autoconsumo e le fatture per omaggi vanno
emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.
3.6 Il regime di esonero per gli agricoltori
Il regime di esonero previsto per piccoli imprenditori agricoli cessa a partire dall’anno successivo a
quello in cui è stato superato il limite di 7.000 Euro. Le liquidazioni IVA rimangono invariate
nell’anno di superamento della soglia. Atteso che le autofatture vengono emesse dai
committenti/cessionari e che transitano comunque dal sistema d’interscambio, si ritiene che nessuna
ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal
regime speciale.
3.7 Vige l’obbligo per le fatture elettroniche di tenere registri sezionali separati?
Come già accennato, a partire dal 2019 si dovranno gestire sia fatture in formato elettronico che in
formato analogico, ad es. fatture del 2018 ricevute a gennaio 2019, fatture ricevute da parte dei
soggetti minimi / forfettari e da soggetti non residenti. In presenza di fatture sia elettroniche che
analogiche l’Agenzia ha precisato che i contribuenti non hanno l’obbligo di tenere registri sezionali
separati, ai fini della registrazione e della conservazione. Questo vale anche per le fatture emesse,
ad es. le fatture emesse a non residenti. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle
analogiche può essere unica, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura,
indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.
3.8 Fattura elettronica verso non residenti
Non vige alcun obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia. Le fatture emesse a soggetti non residenti in Italia potranno essere inviate in formato cartaceo (o eventualmente in formato pdf) ed eventulamente
potranno essere trasmesse / caricate in formato elettronico sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il
caricamento di tali fatture sul portale esonerebbe dall’invio della comunicazione clienti fornitori per
le operazioni con l’estero, il cosidetto „esterometro“. Nel caso in cui si optasse anche per l’invio
elettronico della fattura, è necessario indicare la partita IVA italiana del cliente estero ed il codice
convenzionale "0000000". Il soggetto estero potrà in ogni caso richiedere una copia cartacea della
fattura.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider