L’introduzione della fattura elettronica ha anche un impatto sull’imposta di bollo, e questo per due motivi:
- sulla fattura elettronica non è possibile applicare materialmente la marca da bollo. L’imposta di bollo deve essere corrisposta in modo “virtuale”;
- l’Agenzia delle Entrate, grazie alla fattura elettronica, ha la possibilità di verificare il corretto assolvimento dell’imposta in oggetto effettuando controlli automatici. Il calcolo dell’imposta dovuta dall’emittente la fattura verrà effettuato successivamente dall’Agenzia delle Entrate.
Pro-memoria: l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Di conseguenza quando le fatture e le note di credito riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. La stessa invece è dovuta, nella misura di 2,00 Euro, esclusivamente sulle fatture emesse senza addebito di Iva di importo superiore a 77,47 Euro; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.
Sono quindi soggette alla marca da bollo tutte le fatture emesse aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettate ad Iva, quali:
• fatture esenti (art.10 Dpr 633/72);
• le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4, 5, 7 e 26 – fatture e note di credito senza indicazione dell’IVA - Dpr 633/72);
• le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
• le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72)
• fatture escluse (art.15 Dpr.633/72);
• le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72, ad esempio per servizi intracomunitari;
• le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.
Il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
• fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (art.8 Dpr 633/72) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 D.L. 331/1993);
• fatture per servizi diretti all’esportazioni di merci (art. 9 Dpr 633/72)
• sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali (art. 74 Dpr 633/72);
• per le operazioni in reverse charge.
Con un recente D.M. del 28 dicembre 2018 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. Il provvedimento in esame prevede che le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2019:
• l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio
• Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo, in pratica il 20 aprile, 20 luglio, 20 agosto e 20 gennaio.
• Il versamento dell’importo dovuto può essere effettuato tramite mod. F24 oppure utilizzando lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario;
• sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica, indicando (a seconda del software utilizzato) l’importo di 2 Euro oppure attivando il “flag”.
Per le fatture emesse non in forma elettronica restano valide le disposizioni valide in precedenza, quindi applicando materialmente la marca da bollo oppure assolvendo l’obbligo “virtualmente” e pagando l’imposta annualmente (entro 120 giorni dalla fine dell’anno); ciò vale anche per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 (con eventuale pagamento quindi entro il 30 aprile 2019).
L’accesso al portale “fatture e corrispettivi”, da dove si evince l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, è consentito soltanto a chi ha attivato una delle due funzioni “Fisconline” o “Entratel”. Per chi non lo avesse attivato nel proprio sistema informatico possiamo provvedere noi, oppure in alternativa si possono tenere registrazioni analitiche per poi calcolare l’importo.
È pero di tutta evidenza che in futuro sará inprescindibile attivare in proprio Fisconline o Entratel, perlomeno nei casi in cui si tiene la contabilità in proprio ed il volume delle fatture emesse diventa consistente. Potete comunque contattare il ns. ufficio in caso di necessità.
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti,
Josef Vieider