Fattura elettronica – per forniture di carburante e per i subappalti nei lavori pubblici obbligo dal 1° luglio 2018

Come noto, la Finanziaria 2018 (G. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, co. 909) ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • Dal 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti/identificati in Italia;
  • Dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impiantistradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/ subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico.Con decisione del 16 aprile 2018, il Consiglio Europeo ha rilasciato la necessaria autorizzazione, limitandola però alle società residenti fiscalmente in Italia. Al momento solo le società straniere registrate ai fini IVA o quelle con una rappresentanza fiscale in Italia non sono interessate dall'obbligo.

La legge finanziaria prevede come detto l'introduzione anticipata della fatturazione digitale per le due seguenti fattispecie:

  • Cessioni di carburanti per motori ad uso trazione (cioè per il trasporto di persone o di merci)nelle stazioni di servizio. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018;
  • Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadrodi un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Le necessarie disposizioni di attuazione sono state adottate solo di recente e non sono ancora complete. Per questo a nostro avviso è prevedibile un rinvio dell’adempimento al 1° gennaio 2019.

    Soltanto il 30 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E ha illustrato i criteri tecnici per la predisposizione e l'invio delle fatture. È stato confermato che le fatture elettroniche verranno emesse in formato “XML” e trasmesse attraverso la piattaforma SDI dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata il Governo sta attualmente elaborando un programma per rinviare il nuovo obbligo. Nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, l'obbligo di emettere fatture digitali dovesse diventare vincolante per i suddetti settori già a partire dal 1° luglio 2018, si forniscono le seguenti informazioni.

1. Emissione della fattura elettronica:

Le fatture elettroniche potranno essere generate ai sensi delle norme di attuazione con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate:

  • una procedura web, con la quale si potrà generare la fattura direttamente online;
  • una applicazione per i dispositivi mobili;
  • un software da installare su pc.

    Inoltre è possibile utilizzare software privati, ma è necessario che la struttura della fattura rispetti i parametri tecnici elencati nell'Appendice A).
    Raccomandazione: è consigliabile implementare il programma di contabilità esistente, integrandolo con un modulo specifico per la fatturazione elettronica. In questo caso è possibile utilizzare gli archivi esistenti e registrare le fatture contemporaneamente.
    Nota: alla presente circolare alleghiamo i requisiti tecnico-operativi delle fatture elettroniche, così come pubblicati nell’ allegato A) del provvedimento attuativo del 30 aprile 2018. Vi consigliamo di contattare immediatamente la vostra software house per trovare la miglior soluzione.
    L’Agenzia ha comunicato che verrà resa disponibile una procedura web per la creazione di un QR- code per consentire l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”, funzione che, ad esempio, consentirebbe di fornire facilmente i propri dati per l’emissione della fattura elettronica alle stazioni di servizio in grado di acquisirli attraverso un lettore di codici QR.

È stato reso possibile dotarsi di tale codice solo a partire dal 15 giugno 2018. Difficilmente entro il prossimo 1° luglio tutti gli imprenditori saranno in grado di disporre di tale codice. Un motivo in più per ritenere una proroga dei termini molto probabile.

2. Trasmissione della fattura elettronica:

La fattura elettronica può essere inviata nelle seguenti modalità:

  • Posta elettronica certificata (PEC);
  • Servizi informatici messi a disposizione dell ́Agenzia delle Entrate;
  • Procedura online webservice;
  • Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.Per queste ultime due modalità di spedizione, utilizzate principalmente da operatori professionali e dottori commercialisti è richiesto il previo accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate. Per le fatture trasmesse verrà inviata la relativa ricevuta di accettazione; gli invii respinti verranno comunicati separatamente.L'Agenzia delle Entrate ha istituito un registro per tutti i soggetti passivi nel quale è indicato l'indirizzo PEC da utilizzare per la piattaforma di interscambio “SDI”. In particolare deve essere indicato l'indirizzo al quale l'acquirente o il committente desidera ricevere le fatture in entrata.
    Il Sistema Di Interscambio, come già avviene per le fattura emesse alla Pubblica Amministrazione, effettua i controlli su tutte le fatture trasmesse per il suo tramite al fine di verificarne la correttezza formale. Nel caso di mancato superamento dei controlli, viene inviata la ricevuta di scarto del file entro un tempo massimo di 5 giorni e la fattura si considera pertanto non emessa.L’inoltro della fattura al destinatario finale avviene soltanto nel caso in cui la fattura sia formalmente corretta. La data indicata in fattura è considerata come data di emissione ai fini contabili. La fattura si considera emessa soltanto dopo l’accettazione da parte del sistema e l'emissione della relativa ricevuta di accettazione.Il regolamento attuativo contiene norme precise sul processo per la notificazione o comunicazione degli atti al destinatario della fattura. Se il contribuente si è registrato e ha fornito l'indirizzo di destinazione, riceve sempre le fatture elettroniche a questo indirizzo. Se per qualsiasi motivo la consegna non fosse possibile o non avvenisse, la fattura verrà archiviata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'emittente della fattura viene informato della mancata consegna e di conseguenza quest’ultimo deve informare la controparte che la fattura è conservata nella sua area privata.

    La data di ricezione della fattura che dà diritto alla detrazione dell’imposta corrisponde alla data della ricevuta di consegna da parte del sistema. Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, lo SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. È probabile che tali modalità di detrazione daranno adito a contestazioni.

Vengono disciplinate inoltre le diverse modalità di recapito. Ad esempio, se il destinatario non si è registrato o nel caso fosse un privato, la trasmissione avviene all'indirizzo elettronico indicato in fattura. In quest'ultimo caso, la fattura viene archiviata nell'area riservata del contribuente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il fornitore però è tenuto a consegnare al cliente privato una copia cartacea o in formato digitale.

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile l‘elenco degli indirizzi PEC oppure dei codici destinatario da utilizzare per la trasmissione delle fatture. A tal proposito è necessario indicare l’indirizzo al quale l'acquirente o il committente desidera ricevere le fatture in entrata.

Le disposizioni attuative contengono le indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire per la notifica o la comunicazione degli atti al destinatario della fattura. Se il contribuente si è registrato ed ha fornito il proprio indirizzo di destinazione, riceverà sempre le fatture elettroniche a tale indirizzo. Se per qualsiasi motivo la consegna non fosse possibile, la fattura verrà archiviata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'emittente delle fatture viene informato della mancata consegna e è tenuto a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Analoghe disposizioni si applicano anche ai soggetti esclusi dall’obbligo della fattura elettronica, quali gli imprenditori e liberi professionisti che adottano un regime speciale (ai sensi del DL n. 98/2011 e della L. n. 190/2014) e gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari max. 7.000,00 Euro).

La trasmissione e la ricezione della fattura elettronica possono essere affidati anche ad un dottore commercialista o esperto contabile oppure ad altro intermediario.

3. Archiviazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono essere archiviate in formato digitale. Ciò può avvenire direttamente sulla piattaforma SDI, previo accordo individuale con l'Agenzia delle Entrate. Questa forma di archiviazione sembra essere corretta anche da un punto di vista giuridico-civilistico. Tuttavia, è importante tener presente che l'invio tramite la piattaforma SDI non equivale all’archiviazione sostitutiva.

4. Disposizioni speciali per le fatture elettroniche dal 1° luglio:

La circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 contiene le prime disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione, la cui attuazione è prevista per il 1° luglio 2018:

Cessione di carburante:

  • l’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica che scatterà dal 1° luglio prossimo,riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per autotrazione. Tale nuovo obbligo non riguarderà pertanto le cessioni di combustibili per impianti di riscaldamento;
  • L’indicazione in fattura elettronica del numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita non è obbligatoria ma facoltativa. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica;
  • Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documentano gli acquisti di altri beni o servizi (ad esempio olio lubrificante o riparazioni), la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico per tutti i beni/servizi forniti;
  • Per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all'acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità di cedente e cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. È quindi possibile emettere fatture cumulative mensili.

Subappalti nel settore dei lavori pubblici
Se non ci saranno proroghe, a partire dal prossimo 1° luglio 2018 la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Con riferimento alle prestazioni soprelencate, la circolare n. 8/E ha chiarito che la disposizione troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo ed il primo subappaltatore di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Al riguardo, nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

Raccomandazione: considerato che i requisiti tecnico-operativi sono stati pienamente definiti, è consigliabile contattare la propria software house per trovare la soluzione più appropriata al proprio contesto operativo.

Da settimane le associazioni di categoria si stanno adoperando per semplificare l’introduzione fatturazione elettronica e anche per conciliare le norme IVA con i nuovi aspetti tecnici, in particolare per quanto riguarda le tempistiche di fatturazione, la detrazione dell'imposta e i termini per l'emissione delle note di credito. Anche per questi motivi è probabile ci sia una proroga generale della scadenza al 1° gennaio 2019; se così non sarà vi informeremo tempestivamente.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Distinti saluti.

Josef Vieider