Nella fatturazione di fine anno è necessario porre attenzione alle varie date e scadenze e soprattutto anche alle possibilità di detrazione dell’IVA. Le regole non sono variate rispetto all’anno scorso, ma vogliamo rimarcare alcune particolarità in concomitanza con il passaggio dell’anno. Vi forniamo inoltre un promemoria in relazione al principio di cassa allargato.
1. Fatturazione a fine anno
Ribardiamo che a fine anno si devono osservare alcune regole particolari, introdotte con la fattura elettronica, soprattutto con riguardo alle fatture di acquisto. Il principio generale stabilisce che quale data di emissione di una fattura vale in generale la data in cui viene caricata sulla piattaforma SDI. Di seguito una panoramica sulle norme da rispettare. Ci sono poi alcune regole particolari riguardo alla detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto.
Fatture emesse a fine anno
Le regole non sono cambiate rispetto all’anno scorso: l’unica novità è che per i soggetti forfettari è stato introdotto l’obbligo della fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022, e quindi anche questi soggetti devono rispettare i termini per la fatturazione che seguono.
Ricordiamo che in linea di principio per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al più tardi al momento del pagamento, e per le forniture di beni al più tardi alla consegna dei beni, salvo che non sia stato effettuato prima il pagamento. Con l’introduzione della fattura elettronica è stata prevista una “agevolazione”, nel senso che la fattura stessa può essere emessa e inviata entro i 12 giorni successivi a condizione che riporti la data di effettuazione dell’operazione. In passato, prima dell’introduzione della fattura elettronica, la fattura doveva essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione (anche se poi nessuno era in grado di provare un eventuale ritardo nell’emissione della fattura dopo le ore 24.00)! Per le forniture accompagnate da DDT invece, la fattura può essere emessa cumulativamente una volta al mese entro il 15 del mese successivo, con l’accortezza però di liquidare l’imposta (IVA) nel mese della/e consegna/e.
Le scadenze su indicate devono essere rispettate alla lettera, in quanto le tolleranze previste nei primi periodi di introduzione della fattura elettronica non valgono più (si veda in tale senso anche la risposta 528/2019 del 16 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate).
Nella pratica a fine anno
si possono verificare i seguenti casi:
- Se una prestazione di servizi p.e. è stata pagata il 16 dicembre 2022, la fattura deve essere emessa entro il 28 dicembre (con l’indicazione della data dell’operazione 16 dicembre 2022) e con pari data deve essere anche inviata tramite la piattaforma SDI.
- Gli stessi termini valgono anche in caso di fatturazione immediata di prestazioni di servizi.
- Se una fattura per prestazioni viene emessa il 31.12.2022, entro 12 giorni dovrà essere caricata sulla piattaforma SDI (entro il 12.1.2023 nel caso concreto) e la relativa IVA deve essere liquidata con il mese di dicembre.
Se viene emessa fattura differita (cumulativa) per il mese di dicembre per forniture effettuate con DDT, questa deve riportare la data dell’ultima consegna oppure la data dell’ultimo giorno del mese (si veda la Risposta dell’AdE 389 del 24 settembre 2019). Nel caso particolare della fattura differita, questa andrà emessa entro il 15 gennaio 2023, mentre l’IVA va liquidata in dicembre 2022 e versata il 16 gennaio 2023.
Fatture di acquisto e detrazione dell’IVA
Ricordiamo che a fine anno si deve fare attenzione alla data di emissione, che in tempi di fattura elettronica può essere facilmente controllabile da parte dell’Agenzia Entrate.
Con riguardo alle fatture di acquisto emesse per la fine dell’anno valgono le seguenti regole:
- Una fattura di acquisto con data 2022, che il fornitore ha inviato tramite SDI soltanto nel 2023, andrà registrata nei registri IVA del 2023 e la relativa imposta in detrazione nel mese di gennaio 2023. Non è consentito detrarre l’IVA con dicembre 2022 se la fattura è stata inviata nel 2023, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre!
Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 30.12.2022, ricevuta 30.12.2022 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2022.
Esempio 2: fattura inviata 30.12.2022, ricevuta tramite SDI 03.01.2023 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2023.
- Più complicata la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2022, ricevuta nel 2022, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall’uff. acquisti) nel 2023. In tale caso l’IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l’anno 2022! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderá spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale.
Se per qualsiasi motivo una fattura di acquisto emessa nel 2022 viene registrata dopo il termine per la dichiarazione IVA in aprile 2023, la detrazione dell’IVA non va persa, ma è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA (integrativa) per recuperare l’imposta.
In conclusione, possiamo riassumere i casi sudescritti di fatture di fine anno come segue:
Data emissione |
Ricevuta su SDI |
Registraz.fattura acquisto |
Detraz. IVA |
Dicembre 22 | Dicembre 22 | Dicembre 22 | Liquidaz.Dicembre 2022 |
Dicembre 22 | Dicembre 22 | Gennaio 23 | Dichiarazione IVA 2022 |
Dicembre 22 | Gennaio 23 | Gennaio 23 | Liquidaz. Gennaio 2023 |
Gennaio 23 | Gennaio 23 | Gennaio 23 | Liquidaz. Gennaio 2023 |
Determinante in questo contesto non è la data riportata sulla fattura ma la data di "emissione", con la quale si intende la data di invio tramite la piattaforma SDI e che rappresenta la vera data di emissione.
Reverse charge fatture estere
Per le fatture che sono da integrare con il “reverse charge” conta la data di ricevimento del documento, e qui non valgono regole particolari al passaggio dell’anno: si applica la regola generale dell’art. 47 DL 331/1993, in base al quale la fattura deve essere registrata ed integrata al più tardi entro il 15 del mese successivo al ricevimento. Quindi le fatture ricevute in dicembre 2022 possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2022, mentre quelle ricevute a gennaio 2023andranno liquidate nel mese di gennaio 2023.
Utilizzo promiscuo di autovetture
Per le autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori a pagamento (con contratto), devono essere calcolati gli importi del fringe benefit. Ricordiamo che la (eventuale) relativa fattura va emessa entro il 31 dicembre 2022, ed è consigliabile che venga anche pagata entro la stessa data. Dovrebbe essere applicabile anche in tale caso (in assenza di disposizioni ufficiali) il principio di cassa allargato (quindi pagamento entro il 12 gennaio 2022).
2. Emissione di note di accredito con IVA per crediti inesigibili
Ricordiamo che il DL 73/2021 ha modificato in modo rilevante le regole per l’emissione di note di accredito per crediti inesigibili a partire dal 26 maggio 2021, e l’Agenzia Entrate ha pubblicato il 29 dicembre 2021 la Circolare 20/2021 sull’argomento.
La riforma è applicabile per i procedimenti concorsuali aperti a partire dal 26 maggio 2021, rimanendo invariate le norme per i procedimenti aperti in precedenza. Ciò comporta che per le procedure ante 26 maggio 2021 la nota di accredito di regola si potrá emettere soltanto della chiusura definitiva della procedura. Termine ultimo per l’emissione della nota di accredito è la scadenza per la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è sorto tale diritto; quindi, per le procedure fallimentari chiuse nell’anno 2022, la nota di credito potrà essere emessa entro il 30 aprile 2023.
Per i procedimenti aperti a partire dal 26 maggio 2021 valgono le nuove regole, in base alle quali la nota di credito può essere emessa già all’apertura della procedura concorsuale. Il curatore della procedura non è tenuto peraltro a tenere conto della nota di accredito ricevuta. Il fornitore/creditore deve invece fare attenzione a rispettare pedissequamente i termini ovvero il periodo per l’emissione del documento, in particolare:
- data del dispositivo del giudice di apertura del fallimento,
- data del dispositivo di amissione alla procedura di concordato preventivo,
- data del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa per le cooperative,
- data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis RD 267/1942,
- data di pubblicazione nel Registro Imprese del pianto attestato di risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d, RD 267/1942,
- data del Decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese.
Dall’elenco che precede si evince che la data che rileva è quella di apertura della procedura (fallimento, concordato ecc.), mentre per le procedure di ristrutturazione/risanamento e in caso di procedimenti esecutivi individuali si deve comunque attendere la fine dell’azione esecutiva (infruttuosa) o l’insuccesso del piano di ristrutturazione del debito.
Per tutti i casi di apertura di procedure dopo il 26 maggio e quindi per quelle aperte fino a fine 2022 la nota di accredito potrà essere emessa fino al 30 aprile 2023: trascorso tale termine la nota di credito non potrà più essere emessa e l’IVA sarà irrimediabilmente persa!
Meno rigidi sono i termini per la registrazione delle suddette note di accredito. Nella Circ. 21/2021 l’Agenzia stabilisce che chi la ha giá emessa nel corso del 2022, la deve considerare nel rispettivo periodo di liquidazione, mentre chi la emette nei primi quattro mesi del 2023 potrà alternativamente inserirla nella liquidazione del rispettivo periodo di emissione oppure anche nella dichiarazione IVA per il 2023 in aprile 2024.
Altro importante chiarimento: il creditore/fornitore che emette la nota di accredito non è obbligato preventivamente ad insinuarsi al passivo fallimentare, cosa che in passato l’Agenzia Entrate riteneva essenziale.
3. Principio di cassa allargato per compensi amministratori e simili 2022 (pagamento entro il 12 gennaio 2023)
Le retribuzioni a dipendenti e assimilati per il 2022 devono essere pagate al più tardi entro il 12 gennaio 2023, per essere classificate nel periodo di imposta 2022 ed esser incluse nelle relative C.U. e nel mod. 770. I compensi agli amministratori, per essere detraibili nel periodo di imposta devono essere effettivamente pagati, e anche in questo caso vale il termine del 12 gennaio 2023.
Detto principio di cassa allargato non vale per gli amministratori provvisti di partita IVA e che fatturano il loro compenso. In tale caso il compenso ovvero la fattura deve essere pagata entro il 31 dicembre 2022 per essere detraibile nel 2022. In questo contesto quest’anno è stata introdotta una novità: anche le elargizioni non imponibili a dipendenti ed assimilati per il ristoro dei costi energetici di gas ed energia elettrica (si vedano a tale proposito le ns. precedenti circolari) nel limite massimo di 3.000 Euro possono essere pagate entro il prossimo 12 gennaio 2023.
Rammentiamo che per liquidare compensi agli amministratori è inoltre necessaria anche una delibera assembleare.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider