Con il decreto legge 79 del 28 giugno 2018 è stato finalmente disposto il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture di carburanti. Non é stato invece concesso il rinvio per quanto riguarda la fatturazione dei subappaltatori nel settore dei lavori pubblici. Di seguito un riassunto della situazione.
Forniture di carburante
L‘obbligo di emissione della fattura elettronica per le forniture di carburante è stato rinviato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, nella speranza che nel frattempo tutti i distributori abbiano adottato gli accorgimenti tecnici richiesti e soprattutto che l’Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a d armonizzare le norme IVA alle novità dal punto di vista tecnico. In base ad alcune dichiarazioni alla stampa il rinvio dovrebbe servire anche per studiare eventuali semplificazioni.
Fino alla fine dell’anno quindi si potranno utilizzare ancora le schede carburante e le fatture cartacee. Naturalmente le fatture elettroniche potranno essere emesse su richiesta o volontariamente dai fornitori. Se doveste ricevere una tale fattura in formato elettronico potrete richiederla anche in formato trasformabile in documento cartaceo (ad es. PDF). Quindi come clienti, se il vs. fornitore di carburante ha volontariamente optato per l’emissione della fattura elettronica, non siete ancora obbligati a trattarla come fattura elettronica. (compresa l’archiviazione). Nel caso il fornitore si rifiuti di fornirvi la fattura in un formato non elettronico, ci sono a disposizione programmi gratuiti per la conversione (ad es. Assoinvoice, www.assosoftware.it/assoinvoic).
Attenzione: non è stato rinviato l’obbligo per imprenditori e professionisti di pagamento con mezzi tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, carte prepagate) a pena del mancato riconoscimento del costo e della detraibilità dell’IVA.
Subappalti/contratti nel quadro di appalti con la pubblica amministrazione
Non è stato concesso alcun rinvio invece per quanto riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. E ciò nonostante in questo ambito ci siano ancora varie problematiche da risolvere.
Non è ancora stato chiarito come debbano essere fatturate prestazioni/forniture che si riferiscono, quale subappaltatore o subfornitore, a prestazioni/forniture “miste”, cioè destinate in definitiva sia all’amministrazione pubblica che non. Manca inoltre una chiara definizione di quali siano le prestazioni/forniture oggetto della norma. L’Agenzia Entrate con la circolare n° 8/E del 30 aprile 2018 aveva annunciato la pubblicazione di chiarimenti a tale proposito ma ad oggi tali spiegazioni ancora non sono disponibili.
Riteniamo che siano ancora possibili rinvii all’ultimo momento o oltre la decorrenza dell’obbligo. Anche perché se venisse pubblicata l’attesa circolare esplicativa deve essere lasciato il tempo alle imprese ed alle software-house di adattare i programmi alle nuove esigenze. Come minimo dovranno essere previsti alleggerimenti nelle sanzioni o addirittura la cancellazione delle stesse in caso di applicazione errata delle norme, vista l’incertezza che prevale.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente nel caso vi siano delle novità. Distinti saluti.
Josef Vieider