Circolare n° 24/2019
Bolzano, 20 giugno 2019
Con il 1° luglio 2019 finisce il periodo di “tolleranza” in relazione all’emissione delle fatture elettroniche. In concreto decade il regolamento transitorio che non sanzionava l’emissione di fatture elettroniche in ritardo nei primi sei mesi del 2019, a condizione che la fattura stessa venisse considerata nella liquidazione del periodo di competenza (di effettuazione della fornitura o del servizio). Ne consegue che ad es. per un acconto ricevuto nel mese di giugno è possibile emettere la fattura ancora fino al 15 luglio, a patto che la relativa imposta venga liquidata con il mese di giugno (o il secondo trimestre). A partire dal 1° luglio però ciò non sarà più ammesso.
Si riportano in seguito alcuni principi contabili che sono necessari per la comprensione delle indicazioni che seguono:
- La data di riferimento per l'emissione della fattura è sempre la data in cui viene effettuata l‘operazione. Per le cessioni di beni mobili l’operazione è considerata effettuata al momento della consegna o della spedizione, mentre per le prestazioni di servizio l’operazione è considerata effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo: se il pagamento viene effettuato prima (ad es. prima della consegna della merce), il momento di effettuazione dell‘operazione viene anticipato al momento del pagamento. Analogamente, una fatturazione anticipata anticipa in ogni caso la data dell'operazione, ossia, se una fattura viene emessa prima della consegna o del pagamento, l'operazione si considera effettuata in quel momento.
- la fattura elettronica è considerata emessa solo quando viene trasmessa attraverso il sistema d‘interscambio SDI, indipendentemente dalla data di emissione. Questo principio si applica in realtà anche alle fatture cartacee; in effetti anche in questo caso la fattura si considera emessa solo al momento della spedizione, con la sottile differenza che in quest'ultimo caso la data di spedizione è difficilmente verificabile.
Innanzitutto una buona notizia: continuerà a persistere la possibilità di documentare le operazioni ai fini IVA in due modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni.
1. La fatturazione immediata:
A decorrere dalla data del 1° luglio 2019 la fattura immediata viene emessa entro un periodo di dieci giorni – ovvero dodici giorni nel caso di conversione in legge senza modifiche di quanto previsto nel DL Crescita – dall’effettuazione dell’operazione. Fino al 30 giugno invece, la fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
Ad esempio, chi riceve un pagamento il 25 settembre 2019 deve emettere e inviare la fattura entro e non oltre il 5 ottobre; tuttavia, tale fattura deve in ogni caso essere inclusa nella liquidazione IVA del mese di settembre (o nella liquidazione IVA del terzo trimestre per i trimestrali).
Gli errori che incidono sulla corretta liquidazione del tributo saranno puniti con pesanti sanzioni comprese tra il 90% ed il 180% dell'IVA non correttamente documentata.
2. La fatturazione differita
Microsoft Word - C-24-20.06.2019 Fatture elettroniche - novità dall'1.7.2019
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto può essere
emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a
debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, per le consegne del mese di settembre documentate da documenti di trasporto, può essere emessa un’unica fattura entro il 15 ottobre, ma tale fattura deve essere inclusa nella liquidazione IVA di settembre.
3. Nuovo contenuto della fattura
Dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione, cioè la data di cessione/consegna di beni o di prestazione del servizio, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Tale novità non comporta particolari cambiamenti per le cessioni di beni, in quanto è già prassi consolidata citare il documento di trasporto o di consegna; va notato, tuttavia, che dal primo luglio non sono richieste i riferimenti della bolla di consegna, ma la data effettiva di consegna. E qui vale quanto segue: la proprietà di un bene viene trasferita nel momento in cui le parti trovano un accordo; questo vale in particolare per la cessione di beni immobili. Invece, per la cessione di beni mobili, il trasferimento avviene, nel momento dell'effettiva consegna materiale dei beni. In caso di trasporto da parte di uno spedizioniere, la consegna si considera avvenuta nel momento della consegna dei beni all'impresa di trasporto, a meno che non siano stati stipulati altri accordi. Per la vendita di beni futuri si applicano disposizioni particolari.
Invece, per le prestazioni di servizi si dovrà indicare la data di ultimazione anche se tale modifica non avrà, come sopra evidenziato, nessun impatto diretto sulla fatturazione. Nota: a nostro parere, eventuali errori non dovrebbero comportare sanzioni amministrative, in quanto considerabili errori formali, tanto più che è difficilmente ipotizzabile che un'evasione possa essere dedotta dall'omissione.
Se vengono corrisposti acconti per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la data da indicare nella fattura è quella del pagamento e ciò costituisce un obbligo completamente nuovo. Siccome la data di pagamento è decisiva per stabilire il momento dell’effettuazione della operazione, gli errori di ritardata fatturazione non devono essere sottovalutati!
In tutto ciò c'è soltanto un piccolo problema. Non ci sono i campi per i dati richiesti nel tracciato xml della fattura elettronica! Considerando le ultime istruzioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, anche in futuro non ci sarà un campo specifico per poter indicare tali informazioni nel tracciato della fattura elettronica. Al contrario, l'Agenzia richiede nella suddetta circolare che la data di emissione della fattura coincide con la data di consegna, completamento o pagamento. Se perciò la consegna viene effettuata il 10 luglio 2019, la fattura deve essere emessa con data 10 luglio 2019 in caso di fattura immediata; entro dieci (o molto probabilmente dodici) giorni dall’effettuazione dell’operazione si dovrà procedere poi con l’invio. A proposito: se si opta per la fattura differita, si dovrà indicare come data di emissione la data dell’ultima operazione effettuata. Seguendo tale approccio, a fine mese si dovrebbe innanzitutto verificare a quale cliente è stata effettuata l’ultima consegna documentata da DDT, in modo che la fatturazione rispetti l’ordine cronologico di fatturazione. La circolare è stata probabilmente scritta da qualcuno che non ha molta esperienza di emissione fatture.
Come abbiamo giá più volte sottolineato, le disposizioni in materia di fatturazione elettronica purtroppo non sono state ancora armonizzate con le norme generali in materia di IVA e ciò comporta talvolta inconciliabili incoerenze. A parziale consolazione possiamo però considerare che, finché la fattura viene emessa, trasmessa e liquidata nei termini, l’Agenzia potrebbe irrogare soltanto sanzioni per errori formali (almeno fino a quando non sarà chiaro il quadro giuridico).
In conclusione rileviamo che non si può escludere che nel corso dell'attuale discussione parlamentare sul cosiddetto decreto crescita, possano essere previste ulteriori semplificazioni o proroghe per i nuovi adempimenti in oggetto.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider