Nonostante l’entusiasmo ostentato dall’Amministrazione Finanziaria, la realtà ha evidenziato negli ultimi tempi numerosi problemi ancora irrisolti nell’adozione della nuova fattura elettronica. Uno di questi problemi è rappresentato dalla “fatturazione differita”, considerato che soltanto a partire dal 1° luglio 2019 i “modelli” di fattura verranno adeguati in modo tale da potere evidenziare distintamente la data di emissione e la data dell’operazione. Ricordiamo che per le forniture accompagnate da documento di trasporto le fatture possono essere emesse fino al 15° giorno del mese successivo, salvo includere l’IVA nella liquidazione del mese di esecuzione della fornitura. Tale possibilità di fatturazione differita vale a partire dal 2019 anche per le prestazioni di servizi.
Proprio per includere tali fatture nella liquidazione del mese dell’effettuazione dell’operazione, in passato si usava emettere nei primi giorni del mese fatture ancora datate con il mese precedente, ad esempio ad inizio febbraio si emettevano fatture datate 31 gennaio che poi venivano spedite. Così facendo si evitavano complicazioni sia nella liquidazioni di gennaio che di febbraio. Tale modo di procedere nell’era della fattura elettronica non è più conforme in quanto una fattura è considerata emessa solamente quando è anche inviata, ovvero quando è caricata sullo SDI. Soltanto a partire dal 1° luglio 2019 il “form” della fattura elettronica consentirà l’indicazione sia della data di emissione che della data di effettuazione dell’operazione. Dopodichè dovrebbe essere facile gestire dal punto di vista tecnico le liquidazioni IVA in maniera corretta, indipendentemente dalla data di emissione riportata sul documento.
Attualmente sulle fatture è previsto un campo per la data, dove va indicata la data dell’operazione in caso di fatturazione immediata oppure la data di emissione in caso di fatturazione differita, mentre nel campo 2.1.8 vanno indicati i dati del DDT o simili. Sulla base di queste indicazioni si può comprovare il diritto alla fatturazione differita, separando poi le fatture in questione dalle altre per liquidare correttamente l’imposta dovuta. Per le aziende che emettono molte fatture attualmente tale procedura risulta molto onerosa. Comunque rammentiamo che fino al 30 giugno non verranno sanzionati né la ritardata emissione né il ritardato invio delle fatture, se avvengono entro il termine per la liquidazione dell’imposta.
Indicazione pratica:
Come già detto, chi procede fino a fine giugno con la prassi di emettere fatture datate gennaio anche nei primi giorni del mese di febbraio (fino al 15, termine ultimo per la fatturazione differita), non dovrebbe temere conseguenze.
Detrazione dell’imposta per il percipiente
Il percipiente la fattura, se scarica la fattura dal portale entro il 16 febbraio 2019, potrà dedurre l’imposta ancora nella liquidazione di gennaio semprechè si tratti di operazioni effettuate nel mese di gennaio. Non sarà invece ammesso registrare dette fatture, anche se datate gennaio 2019, nel registro degli acquisti del mese di gennaio. Il vs. software dovrebbe essere in grado di distinguere tra data di registrazione (ad esempio 4 febbraio 2019) e periodo di liquidazione (nell’esempio gennaio, mese di consegna della merce). Il tutto dovrebbe risultare semplificato da quest’anno per il fatto che le fatture ricevute non devono più essere numerate o “protocollate” progressivamente. Se il vs. software non fosse in grado di operare la distinzione tra periodo di registrazione e periodo di liquidazione, si può procedere manualmente con la liquidazione IVA: in pratica nella liquidazione di gennaio da effettuarsi il 16 febbraio si porta in detrazione anche l’imposta esposta sulle fatture registrate ad inizio febbraio datate e relative ad operazioni di gennaio; con conseguente correzione anche della liquidazione di febbraio nel successivo mese di marzo, relativa alle fatture registrate in febbraio ma liquidate con gennaio. Naturalmente se ci si vuole risparmiare tale mole di lavoro supplementare si potrà procedere alla detrazione dell’imposta sulle fatture di acquisto nel mese di ricevimento del documento.
Un’ultima indicazione riguardo alle fatture 2018: se si dovesse ricevere a febbraio tramite il portale SDI una fattura per forniture del 2018, non si potrá liquidare l’imposta a credito nella liquidazione di gennaio ma si potrà portare in detrazione soltanto nella liquidazione di febbraio.
Questo particolare aspetto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, nell’anzidetto caso, se non si portasse in detrazione l’imposta in febbraio (mese di ricezione della fattura), in base all’attuale posizione dell’Agenzia l’imposta di potrà detrarre soltanto in sede di dichiarazione annuale per il 2019 nell’aprile 2020.
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti,
Josef Vieider