Finanziaria 2011 e decreto milleproroghe
Con la Finanziaria 2011 (legge n. 220 del 13 dicembre 2010) e il decreto milleproroghe (D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010) vengono introdotte alcune modifiche delle disposizioni fiscali. Per accelerare l’approvazione in Parlamento la Finanziaria è composta da un unico articolo. Il decreto milleproroghe come sempre è stato emanato quale provvedimento d’urgenza e in corso di conversione in legge subirà alcune modifiche e integrazioni. Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.
1. novità per imprese | |
le imposte ipocatastali per leasing in misura fissa (commi 15 -16) |
A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, da concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale (imposta ipotecaria 3% e imposta catastale 1%). Questo vale anche per immobili da costruire o in corso di costruzione. Inoltre l’utilizzatore dell’immobile detenuto in locazione finanziaria è solidamente responsabile con la società di leasing per il pagamento dell’imposta di registro.
Dal 1° gennaio 2011 all’atto della cessione dell’immobile concesso in leasing, per effetto del riscatto da parte dell’utilizzatore, le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. È altresì previsto che tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d’uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare. Non è quindi più obbligatorio registrare un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile. Da ciò deriva il venir meno dell’imposta di registro dell’1% precedentemente dovuta sui canoni di leasing. Per i contratti di leasing in essere alla data dell’1.1.2011 è previsto il versamento in un’unica soluzione di un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali, da effettuare entro il 31.3.2011, pari alla differenza tra l’imposta ipotecaria e catastale applicabile in sede di riscatto dell’immobile strumentale (2% sul valore originario del bene dedotta l’imposta di registro applicata sui canoni di locazione finanziaria fino al 31.12.2010) e un ammontare forfetario del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio sono state approvate le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva sui leasing va pagata nel caso di leasing di immobili, anche da costruire o in costruzione, e deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il contratto di compravendita. Nello stesso ambito sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto. Le società di leasing informeranno nelle prossime settimane i clienti riguardo all’imposta sostitutiva. |
credito d’imposta per ricerca e sviluppo (comma 25) |
È previsto, a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università un’attività di ricerca e sviluppo, il riconoscimento di un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti per detta attività di R&S. L’individuazione degli investimenti agevolati, dei possibili soggetti beneficiari nonché della misura di tale credito è demandata ad un apposito Decreto MEF. Detto contributo non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24.
Si evidenzia che, pur presentando delle similitudini, la disposizione in esame non rappresenta una proroga del credito d’imposta introdotto negli anni passati. |
2. novità nell’ambito di immobili e nel settore edile
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detrazione 55% prolungato fino al 31.12.2011 (comma 48)
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È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. Sono rimasti invariati i costi riconosciuti e l’importo massimo della detrazione. La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.
È stato confermato che non è necessario disporre l’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaia a condensazione. In presenza di interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare entro il 31 marzo 2011 l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del 6.5.2009. L’obbligo di presentazione della comunicazione non sussiste se nel periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese per la riqualificazione energetica i lavori sono anche stati terminati, o se i lavori proseguono per più di un periodo d’imposta ma vengono pagati in uno stesso periodo d’imposta. |
regime IVA cessioni immobili uso abitativo entro 5 anni (comma 86)
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Con la riforma del 2006 la cessione di immobili ad uso abitativo, da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero, sono da assoggettare ad IVA se la cessione avviene entro quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Le cessioni effettuate dopo i quattro anni sono esenti da IVA (ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72) con il conseguente incremento dell’indetraibilità dell’IVA per l’impresa costruttrice (rettifica dell’Iva degli anni passati e pro rata).
La crisi nel settore edile degli anni passati ha reso difficile rispettare il limite di quattro anni. Per questo dal 1° gennaio 2011 il periodo è stato esteso da quattro a cinque anni. Le imprese costruttrici cosi non rischiano di perdere la detraibilità dell’IVA. Purtroppo questo prolungamento non è retroattivo per l’anno 2010. Quindi per le cessioni di immobili effettuate nel 2010 dopo quattro anni dall’ultimazione dell’immobile abitativo viene applicata l’esenzione dall’IVA. La soglia di quattro anni rimane per cessioni di immobili strumentali con la possibilità di optare per la liquidazione IVA normale (art. 10, comma 8-ter, DPR n. 633/72). |
agricoltura (comma 41 ) | L’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%), è prorogata “a regime”, fin’ora era stata prorogata di anno in anno. |
accatastamento immobili (art. 1, comma 1) |
La manovra estiva, D.L. 78/2010 prevedeva per tutti gli immobili non dichiarati in Catasto o dichiarati in Catasto, per i quali, a seguito di interventi edilizi, non erano state comunicate le variazione di consistenza o destinazione, la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale entro 31 dicembre 2010. Questo termine è stato differito al 31 marzo 2011 con la possibilità di disporre, con un DPCM, un’ulteriore proroga al 31.12.2011. |
3. altre novità | |
attività di accertamento e aumento sanzioni ridotte (commi 17 - 22)
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Sono state aumentate le sanzioni minime, per chi vuole usufruire degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso:
Istituti deflativi del contenzioso La misura delle sanzioni ridotte dovute per l’accertamento con adesione, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni passa da 1/4 del minimo a 1/3 del minimo, quindi anziché della sanzione ridotta ad 1/4 viene applicata la sanzione ridotta a 1/3. Con l’adesione ai PVC il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni edittali alla metà della misura prevista in caso di accertamento con adesione, quindi le sanzioni applicabili passano da 1/8 del minimo a 1/6 del minimo. La nuova (maggiore) misura è applicabile agli atti definibili emessi dall’1.2.2011. La misura delle sanzioni dovute dal contribuente sono passate da 1/3 dell’importo irrogato al 40% dell’importo irrogato. La nuova (maggiore) misura è applicabile ai ricorsi presentati dall’1.2.2011.
Ravvedimento operoso: Alle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011 risultano applicabili sanzioni ridotte, previste nella nuova (maggiore) misura. La riduzione delle sanzioni di un dodicesimo è stata ridotta a un decimo e la riduzione di un decimo è stata ridotta a un ottavo. Attualmente per omesso o ritardato pagamento delle imposte entro 30 giorni è da pagare 2,5% (1/12 del 30%), dal 1° febbraio 2011 invece 3% (1/10 del 30%). L’ambito applicativo dell’accertamento parziale è stato esteso, cosi l’Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica delle proprie pretese tutte le volte che elementi certi permettano di supporre l’esistenza di un reddito non dichiarato, senza necessità di verificare la posizione complessiva del contribuente. |
detassazione c.d. “premi di produttività” (comma 47)
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È prorogata per il periodo 1.1.2011–31.12.2011 l’agevolazione consistente nell’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate a titolo dei c.d. “premi di produttività”. L'imposta sostitutiva si applica fino ad un importo imponibile di 6.000 Euro. La proroga concerne i lavoratori che maturano, nel 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Inoltre è previsto lo sgravio dei contributi dovuti, su un importo massimo annuale pari al 5% della retribuzione percepita dal lavoratore. |
soppressione aumento contributivo Inps 0,09% (comma 39)
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È abrogata la disposizione contenuta nella legge Finanziaria 2008 che prevedeva l’aumento, a decorrere dall’1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. |
“prima” comunicazione mod. EAS – art. 1, comma 1 |
Per gli enti non commerciali già costituiti al 29.11.2008 ovvero per quelli costituiti dopo e obbligati alla presentazione della comunicazione EAS alla prima scadenza, è prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la prima presentazione telematica della comunicazione EAS. È previsto altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un’ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine. La presentazione del modello EEAS in futuro per detti enti sarà obbligatoria per poter continuare a fruire dei benefici fiscali. |
detrazione carichi di famiglia per non residenti (comma 54)
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È prorogata al 2011 la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti. La detrazione spetta se il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale e il richiedente deve dichiarare il sussistere delle condizioni di cui ai punti precedenti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla documentazione del Paese d’origine tradotta in italiano. |
5 per mille 2011 ( art. 2, comma 1) | È previsto anche per l’esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, lo stanziamento dei fondi per la ripartizione del 5‰ dell’IRPEF sulla base alle scelte espresse dai contribuenti.
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Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
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