Di seguito una breve panoramica delle “altre” novità contenute nella Legge Finanziaria 2023, non trattate nelle altre circolari, e che riguardano principalmente le persone fisiche/i privati e gli enti non commerciali. I riferimenti sono all’art. 1 della citata legge.
Rivalutazione partecipazioni (commi 107 – 109)
Come per i terreni, anche per le partecipazioni detenute da persone fisiche o enti non commerciali, il termine appena scaduto a novembre per operare una rivalutazione viene prorogato al 15 novembre 2023, peraltro con un’aliquota aumentata dal 14% al 16%. Si possono rivalutare partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023. Attenzione: per la prima volta è possibile rivalutare anche le partecipazioni detenute in societá quotate in borsa, quote di fondi di investimento (OICR) e polizze vita.
Limite contante (comma 384)
Il tema molto discusso del limite all’utilizzo del contante ha trovato la soluzione in un innalzamento del limite, a partire dal 1° gennaio 2023, da 1.000 Euro a 5.000 Euro: a partire da tale importo non è possibile effettuar pagamenti in contanti.
Limite per utilizzo POS
Anche il limite al di sotto del quale non è obbligatorio per gli esercizi consentire al cliente di pagare con il POS, richiesto a gran voce dagli esercenti da molto tempo per via dei costi di sistema e delle commissioni che gravano su tali operazioni, è stato molto dibattuto nel divenire della legge finanziaria. Alla fine, tale limite non è stato introdotto e quindi ogni pagamento con il POS è ammesso; per l’esercente che rifiuta il pagamento resta la sanzione di 30 Euro. Contemporaneamente viene istituito un tavolo di lavoro tra le parti coinvolte per trovare una soluzione alle commissioni per pagamenti di importi minimali.
Pensioni dalla Svizzera e da Montecarlo (commi 77 – 79)
Per il pagamento di pensioni di invalidità, di vecchiaia e superstiti e prevista una tassazione sostitutiva al 5%. Tale possibilità vale ora anche per i pagamenti diretti senza l’intervento di intermediari finanziari italiani. Tale disposizione vale retroattivamente a partire dal 2015: non è previsto il rimborso di eventuali imposte pagate in eccesso. A partire dal 2023 tale modalitá di tassazione è introdotta anche per le pensioni provenienti da Montecarlo.
Imposta sostitutiva polizze vita (comma 114)
L’aumento di valore delle polizze vita può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 14%; sono escluse le cd. polizze “Unit-linked”. La tassazione sostitutitva deve essere richiesta dall’assicurato alla compagnia di assicurazione che provvederà ad operare la ritenuta, dopodichè la polizza non potrà essere liquidata fino al 1° gennaio 2025. Le polizze scadenti prima del 31 dicembre 2024 sono di conseguenza escluse da tale possibilità.
Tassazione cripto-attività (comma 126 - 147)
Viene introdotta anche una nuova forma di reddito all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR: si prevede la tassazione delle plusvalenze e altri redditi derivanti dalla cessione di criptovalute, se superano i 2.000 Euro/anno.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider