Finanziaria 2023 – IVA e accise

Di seguito vengono riportate le novità più importanti in materia di IVA e accise contenute nella Finanziaria 2023. I riferimenti sono all’art. 1 della citata legge.

1. IVA

1.1 In primo luogo, vengono modificate nuovamente alcune aliquote IVA.

Fornitura di gas (comma 13)

L'aliquota IVA ridotta del 5% sulla fornitura di gas naturale era già stata prorogata fino alla fine del 2022 dal D.L. 115/2022. Ora la stessa agevolazione viene estesa ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Non si tiene conto della data di fatturazione, ma della data di fornitura. Per effetto di diverse disposizioni speciali, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% è stata applicata fino alla fine 2022 anche al gas utilizzato per il trasporto automobilistico e per il trasporto merci. Ad oggi, manca un corrispondente provvedimento per il 2023 e, vista la mancata proroga delle agevolazioni relative alle accise, non è certo che tale aliquota IVA ridotta venga prorogata.

Fornitura di gas/contratti per la fornitura di energia (Comma 14)

L’aliquota IVA ridotta del 5% è prevista anche per le somministrazioni di energia termica nell’ambito dei cosiddetti contratti servizio energia, a condizione che questa sia prodotta con gas naturale. Anche in questo caso, per il momento, la riduzione è prevista anche per i consumi effettivi o stimati per il primo trimestre 2023.

Forniture da impianti di teleriscaldamento (Comma 16)

Per la prima volta l'aliquota IVA ridotta del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento effettuate nel 1° trimestre del 2023. Per questi servizi, poiché essi non rientravano tra i contratti energetici, tale agevolazione non era finora stata prevista, nonostante le numerose proteste da parte dei consumatori.

Attenzione: Al momento la riduzione non può ancora essere operata in quanto per l’effettiva attuazione è prevista l’emanazione di un decreto attuativo entro il 28 febbraio 2023.

Pellet(Comma 73)

La fornitura di pellet è soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10% a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31.12.2023. Finora i pellet erano esplicitamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (N. 98, Tabella A – Parte III del D.P.R. IVA), a differenza ad esempio dei cascami di legno.

Articoli di igiene femminile (Comma 72)

L’aliquota IVA per diversi prodotti dell’igiene femminile è stata generalmente ridotta al 5%, superando la previsione contenuta nell’ultima Finanziaria che aveva stabilito un’aliquota del 10%.

Alimenti infanzia

L’aliquota IVA ridotta del 5% viene introdotta anche per gli alimenti per l’infanzia, pannolini e seggiolini per auto.

Percentuali di compensazione agricoltura

L’aumento delle percentuali di compensazioni per le carni bovine e suine, introdotto temporaneamente nel 2015 e poi prorogato di anno in anno, è scaduto senza alcuna proroga. Di conseguenza, a partire dal 2023, si applicherà nuovamente la percentuale di compensazione del 7% anziché del 9,5%  per i bovini e del 7,3% per i suini, con un corrispondente aumento dei costi per gli acquirenti.

1.2 Altre modifiche in ambito IVA

Liquidazione IVA trimestrale

Come già vi abbiamo comunicato con la nostra circolare n. 1/2023, le soglie per la contabilità semplificata sono state aumentate a 500.000 Euro nel caso di attività di prestazioni di servizi ed a 800.000 Euro per le imprese esercenti altre attività. Queste soglie sono determinanti anche per la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA. L’IVA deve essere liquidata mensilmente qualora esse siano state superate nel 2022.

Aumento sanzioni evasione fiscale e reverse charge (Comma 152)

Nel caso in cui vengano accertate fatture per operazioni inesistenti soggette al meccanismo del “reverse charge”, e si dimostri che anche il destinatario delle fatture era a conoscenza dell’evasione o elusione fiscale, la detrazione dell’imposta sarà negata. Inoltre la sanzione, che fino ad ora ammontava al 10%, viene aumentata al 90% dell’IVA. Con ciò viene data attuazione ad una sentenza della Corte di Cassazione (n. 2272/2022).

Apertura partita IVA (Commi 148 - 150)

Al fine di limitare l’evasione fiscale, si vuole rendere più difficoltosa l’apertura di nuove partite IVA. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono tenute a effettuare controlli preventivi e, in casi estremi, a richiedere una garanzia bancaria di almeno 50.000 Euro della durata di 3 anni.

Le partite IVA sospette verranno controllate e in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta verrà applicata una sanzione amministrativa forfettaria di 3.000 Euro. La partita IVA verrà chiusa e un’eventuale riapertura, anche indiretta, ad esempio come rappresentante di una società, sarà possibile solo previa presentazione di una garanzia di almeno 50.000 Euro. Questa chiusura non deve tuttavia essere confusa con quella prevista per le partite IVA inattive da più di tre anni. Anche in futuro non verrà applicata alcuna sanzione amministrativa per queste chiusure.

Fatturazione elettronica e regime forfettario

Gli imprenditori e i liberi professionisti che applicano il regime forfettario sono tenuti, a partire dal 1° luglio 2022 e qualora nel 2021 abbiamo superato la soglia di ricavi di 25.000 euro, ad emettere le fatture in formato elettronico. Con le FAQ del 22 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che nel 2022 superano per la prima volta la soglia dei 25.000 euro, sono tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico non già dal 1° gennaio 2023, bensì a partire dal 2024.

Commercio online (Comma 151)

I soggetti che vendono determinati beni a consumatori finali (B2C) attraverso piattaforme di e-commerce saranno tenuti a nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.  I dettagli relativi ai beni interessati e alle informazioni da comunicare verranno pubblicati tramite decreto attuativo, e solamente all’entrate in vigore di tale decreto saranno obbligatorie tali comunicazioni.

Mensa aziendale e registratore di cassa

Il tanto atteso decreto per l’introduzione dei registratori di cassa anche nell’ambito delle mense aziendali, nelle quali l’eventuale compartecipazione ai costi con IVA al 4% viene regolata in busta paga, rimane in sospeso. Di conseguenza rimane non necessario tenere un registratore di cassa.

Fattura elettronica  prestazioni sanitarie

Con l’art. 3 del c.d. Decreto Milleproroghe è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Registri di cassa

Con il provvedimento 480030 del 28 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento dei registratori di cassa alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri.

2. Accise

Accise su carburanti e tabacchi

Il taglio delle accise sui carburanti in vigore nello scorso anno è scaduto alla fine del 2022 e non è stato prorogato. Di conseguenza vengono di nuovo applicate le precedenti aliquote. Le accise sui tabacchi verranno aumentate gradualmente nel periodo 2023-2025.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider