Finanziaria 2023 – pace fiscale

Una buona parte della legge finanziaria 2023 (legge 197/2022) riguarda varie novitá sul contenzioso fiscale e sulle verifiche fiscali. È doveroso chiarire subito che non è previsto alcun condono. Sono previste però una serie di misure deflattive del contenzioso e di chiusura agevolata di avvisi bonari, verbali e avvisi di accertamento nonché di ravvedimenti operosi, con sanzioni di molto ridotte. Ciò alfine di consentire al contribuente che per i più svariati motivi è stato moroso negli ultimi tempi, di sanare la sua posizione, anche con la possibilità di pagamenti rateali. Tutte le relative norme sono contenute nell’art. 1 della legge, i riferimenti sono quindi a tale articolo della legge 197/2022.

Definizione avvisi bonari (commi 153 – 157)

Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatici di dichiarazioni periodiche o dei redditi, relativi a periodi di imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, per i quali al 1° gennaio 2023 non era ancora scaduto il termine di pagamento di 30 giorni, possono esser definiti con il pagamento di imposte e interessi, e con una sanzione ridotta al 3% (anziché il 10%). L’importo dovuto può essere pagato in un’unica soluzione oppure a rate (fino a max 20 rate trimestrali). Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni, considerando però che, nei casi in cui devono essere ancora forniti documenti all’Agenzia Entrate, il termine decorre dalla data con l’ufficio viene stabilito l’importo definitivamente dovuto. Nei casi di notifica all’intermediario, il termine può essere prolungato a 90 giorni.

È possibile anche definire avvisi precedenti, per i quali è ancora in corso il pagamento rateale. In concreto ai sensi del comma 155 potrá essere rideterminata la sanzione al 3% (anziché il 10%) sulle rate ancora da saldare.

Attenzione: nel caso abbiate ricevuto un avviso bonario relativo agli anni 2019, 2020 o 2021 o lo riceviate nei prossimi tempi, informateci tempestivamente in modo da consentire una eventuale definizione agevolata.

Ravvedimento operoso speciale (commi 174 – 178)

Le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta fino a quello in corso al 31.12.2021 possono essere corrette con una forma di ravvedimento operoso speciale in maniera agevolata. In particolare con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il pagamento delle imposte con interessi e sanzioni (ridotte ad 1/18 del minimo) entro il 31 marzo 2023. Gli importi dovuti possono essere pagati in unica soluzione oppure in otto rate trimestrali (con interessi al 2%).

Eventuali dichiarazioni integrative già presentate in passato restano valide e non autorizzano eventuali rimborsi di imposta. Per sanare errori è necessario che a suo tempo sia stata regolarmente presentata una dichiarazione dei redditi, altrimenti manca il presupposto per la dichiarazione integrativa. Inoltre alla data di presentazione dell’integrativa o al pagamento della prima rata non devono essere ancora iniziate verifiche. Non possono essere sanati errori relativi al quadro RW per capitali detenuti all’estero.

L’Agenzia dovrá pubblicare le disposizioni attuative.

Importante: della possibilità di definizione di cui sopra si potrá fare uso nei casi in cui ci si è giá accorti di errori commessi che non sono ancora stati corretti per via delle elevate sanzioni ordinarie.

Accertamento con adesione speciale (commi 179 – 185)

Gli avvisi di accertamento, di accertamento valore o di liquidazione di imposta, per i quali al 1° gennaio 2023 non sono ancora scaduti i termini per l’impugnazione, e quelli che verranno notificati entro il prossimo 31 marzo 2023, possono essere oggetto di un accertamento con adesione “speciale” con successivo pagamento di una sanzione “ridotta” di un diciottesimo del minimo (anziché un terzo del minimo). Si applicano in generale le regole standard dell’accertamento con adesione, compreso il prolungamento di 90 giorni dei termini per presentare un eventuale ricorso in caso di mancata adesione.

L’istanza per l’accertamento con adesione va presentata entro il termine dei 60 giorni per la proposizione del ricorso. Una volta definita l’adesione, il pagamento deve avvenire entro venti giorni dal raggiungimento dell’accordo. È possibile anche richiedere il pagamento rateale fino a venti rate, con interessi.

Come giá accennato, la presente opzione vale anche per avvisi notificati entro il prossimo 31 marzo. La definizione in esame non è consentita per gli atti per i quali, in sede di verifica, è già avvenuto un invito alla conciliazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 218/1997.

L’Agenzia Entrate deve ancora pubblicare le disposizioni attuative alla norma. Precisiamo che l’Agenzia non è obbligata ad aderire alla richiesta del contribuente, ovvero a trovare un accordo.

Definizione avvisi non impugnati (commi 180 - 185)

Gli avvisi di accertamento, di accertamento valore o di liquidazione di imposta notificati prima del 1° gennaio 2023 e non ancora impugnati (i cui termini di impugnazione però non sono ancora scaduti), e quelli notificati entro il prossimo 31 marzo 2023, possono essere definiti, rinunciando all’impugnazione, con il pagamento di imposte ed interessi e con una sanzione ridotta ad un diciottesimo del minimo. La definizione presuppone un riconoscimento dell’atto impositivo: infatti non viene instaurato alcuna trattativa (come nel caso trattato al punto precedente) e non viene prolungato il termine di impugnazione di 90 giorni. Il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte deve avvenire entro il termine di 60 giorni (corrispondente al termine per l’impugnazione negli altri casi). Anche per questa fattispecie è prevista la possibilità del pagamento in max. venti rate con interessi.

Definizione atti di recupero crediti (commi 181 – 185)

Per gli atti di recupero di crediti di imposta utilizzati e non spettanti o non esistenti in generale non sono previsti accertamenti con adesione o definizioni agevolate. Di norma si tratta di compensazioni erronee tramite mod. F24. Anche in questo caso si tratta di avvisi di accertamento già notificati, per i quali al 1° gennaio 2023 non erano ancora scaduti i termini di impugnazione, e avvisi che verranno notificati entro il prossimo 31 marzo 2023.

Tali avvisi di accertamento per crediti compensati senza averne diritto possono ora essere definiti in maniera agevolata. A seconda che si tratti di credito non spettante (ad es. perché al momento della compensazione il credito non era ancora compensabile) o non esistente (ad es. un credito IVA compensato per errore due volte) la sanzione si riduce all’1,67% (= 1/18 del 30%) oppure al 5,56% fino all’11,11% (= 1/18 del 100% fino al 200%) delle sanzioni irrogate. Anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro i 60 giorni del termine di impugnazione, e può essere richiesta la rateazione fino a venti rate (con interessi al tasso legale).

Definizione liti fiscali pendenti (commi 186-205)

Le controversie fiscali in essere al 1° gennaio 2023 con l’Agenzia Entrate o l’Agenzia Dogane possono essere definite in modo agevolato entro il prossimo 30 giugno 2023. Presupposto è la pendenza della controversia in ogni stato e grado di giudizio o il cui ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023, e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse le controversie avente ad oggetto somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il costo della definizione dipende dal grado di giudizio in cui si trova la controversia e dalla circostanza se il contribuente ha vinto o perso nell’ultima pronuncia. Si prende a riferimento il valore della causa, dove di regola si intende l’importo delle imposte richieste con l’atto impositivo, senza interessi e sanzioni. Solo nei casi in cui sono state comminate soltanto sanzioni si prende a riferimento l’importo delle sanzioni stesse. Non c’è un importo massimo del valore della controversia, al contrario di quanto previsto in precedenti definizioni agevolate. Quindi:

- Per le controversie pendenti in primo grado senza pronuncia, si definisce pagando il 90% del valore della controversia, con stralcio di sanzioni ed interessi.

- Per le controversie pendenti in secondo grado nelle quali il contribuente ha vinto in primo grado, si definisce versando il 40% del valore della controversia e con stralcio di sanzioni ed interessi. Se il contribuente ha perso in primo grado si deve pagare il 100% del valore in questione, con stralcio di sanzioni ed interessi.

- Per le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 nelle quali il contribuente ha già vinto in secondo grado, la definizione ammonta al 15% del valore della controversia, con stralcio di sanzioni ed interessi. In caso di pronuncia avversa in secondo grado la definizione sarà del 100% del valore, con stralcio di sanzioni ed interessi.

- in caso di giudizio parzialmente favorevole al contribuente, la definizione per la parte costerà, dipendentemente dal grado di giudizio, il 40% o il 15% del valore per la parte in cui è vittorioso, mentre per la parte in cui il contribuente è soccombente si verserá il 100% del valore (parziale) della controversia, sempre con stralcio di sanzioni ed interessi.

- se al 1° gennaio 2023 la controversia pende davanti alla Corte di Cassazione e l’Ufficio ha perso sia in primo che in secondo grado, il contribuente potrà definire la controversia versando il 5% del valore, con stralcio di sanzioni ed interessi.

- Viceversa, se la controversia pende in Cassazione, ma il contribuente ha perso sia in primo che in secondo grado, o in una delle due istanze, la definizione ammonta al 100% del valore della controversia, sempre però con stralcio di sanzioni ed interessi.

L’istanza di definizione deve essere presentata su apposito modello entro il 30 giugno 2023, con contemporaneo versamento dell’importo della definizione o della prima di venti possibili rate (con interessi legali).

Eventuali importi già versati in precedenza possono essere dedotti dall’importo della definizione, peraltro senza che possa mai sorgere un diritto ad importi eventualmente versati in eccesso. Per tutti i procedimenti in corso potenzialmente definibili sono sospesi per nove mesi i termini per la presentazione di appelli ecc. ricadenti nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2023.

Definizione ex- legge 130/2022

Ricordiamo qui che per i procedimenti pendenti in Cassazione con valore della controversia fino a 50.000 o 100.000 Euro è ammessa fino al 16 gennaio 2023 la definizione agevolata ai sensi della legge 130/2022 con il pagamento di un importo del 5%. Si tenga presente però che c’è un limite di importo (per l’appunto 100.000 Euro o 50.000 Euro). La definizione in questa ipotesi è più favorevole nel caso di controversia non superiore a 50.000 Euro e di soccombenza del contribuente in uno o due precedenti gradi di giudizio (solo il 20% anziché 100% come sopra). 

Conciliazione agevolata liti fiscali pendenti (commi 206 - 212)

In alternativa, per le controversie pendenti avanti le Commissioni di primo e secondo grado, è possibile chiedere una conciliazione giudiziale “speciale” con applicazione di sanzioni pari ad un diciottesimo del minimo, oltre ad interessi del 3,5%.

La suddetta possibilità è esclusa per i giudizi pendenti in Cassazione, e vale soltanto per controversie con l’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, mentre il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dall’accordo. È possibile anche il pagamento rateale (max 20 rate).

Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi 213 – 218)

Sempre in alternativa alla definizione di cui sopra, è possibile, per le cause tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 rinunciare alla continuazione della causa, pagando le imposte e gli interessi e le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo. Il versamento deve avvenire entro venti giorni dal raggiungimento dell’accordo (che sembra essere necessario avvenga entro il 30 giugno 2023). Non è ammesso un pagamento rateale.

Sanatoria omessi pagamenti rateali (commi 219 – 221)

Ai contribuenti che hanno avuto ritardi nel pagamento di rate derivanti da accertamenti con adesione, acquiescenza di avvisi di accertamento o rettifica o liquidazione o conciliazioni giudiziali, è data la possibilità di sanare la situazione versando entro il prossimo 31 marzo 2023 le imposte dovute senza interessi e sanzioni (eventualmente anche a rate). Con tale definizione non solo vengono stralciate le sanzioni e gli interessi, ma si ritorna in “bonis” anche ai fini della rateizzazione.

Rottamazione ruoli/cartelle di pagamento (commi 231-252)

I ruoli consegnati all’Agenzia Riscossioni nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 possono essere definiti in modo agevolato, versando l’imposta per intero ma con stralcio di sanzioni ed interessi. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate con interessi al 2%. La misura non è limitata a ruoli dell’Agenzia Entrate, ma riguarda anche ad es. ruoli per contributi INPS.

Entro il 30 aprile 2023 deve essere presentata una apposita istanza.

Importante: presupposto per la rottamazione non è tanto la notifica della cartella, quanto il carico affidato/la consegna del ruolo all’Agente della Riscossione. Per tale motivo è opportuno in caso di dubbi di farsi rilasciare un estratto di ruolo dall’Agenzia Riscossioni.

Sono escluse dalla rottamazione le restituzioni di aiuti di Stato, richieste da parte della Corte dei Conti, sanzioni amministrative (ad es. contravvenzioni stradali).

Rottamazione cartelle di pagamento (commi 222-230)

Cartelle di pagamento fino a 1.000 Euro (comprensive di capitale, interessi, sanzioni e commissioni), affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, verranno rottamate in automatico entro il 31 marzo 2023. Coerentemente con tale previsione nel periodo 1/1-31/3/23 verrá sospesa la riscossione di tali cartelle.

La rottamazione riguarda anche debiti contributivi nei confronti di enti che aderiscono a tale rottamazione, mentre sono escluse le restituzioni di aiuti di Stato, richieste da parte della Corte dei Conti, sanzioni amministrative (ad es. contravvenzioni stradali), IVA su importazioni.

Attenzione: la rottamazione riguarderà soltanto in minima parte debiti di imposte, di ruoli giá consegnati al 31.12.2015. Le cartelle/ruoli consegnati più di recente dovranno essere pagati anche se di importo fino a 1.000 Euro, salvo fruire di una delle definizioni trattate in precedenza.

Pagamento avvisi bonari(comma 159)

I cosiddetti „avvisi bonari“ derivanti da controlli automatizzati in generale devono essere pagati entro trenta giorni (o eventualmente in otto rate trimestrali). Viene ora prevista la possibilità di pagare in venti rate trimestrali.

Proroga termine notifica cartelle (comma 159)

Il termine per la notifica di cartelle di pagamento derivanti da controlli automatici per l’anno di imposta 2019 viene prorogato di un anno, cosicchè potranno essere notificate entro il quarto anno dall’invio della dichiarazione, anziché entro il terzo.

In conclusion , rimarchiamo il fatto che i termini per le varie definizioni/sanatorie sono abbastanza stretti – salvo proroghe, dovute anche al fatto che devono essere ancora emanati numerosi decreti attuativi – per cui vi invitiamo a contattarci quanto prima nel caso siate interessati ad una delle misure di cui sopra.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider