Circolare Nr. 33/2019
Bolzano, 12 novembre 2019
È ormai una tradizione pluriennale che il Governo in autunno, nell’elaborare la legge finanziaria per l’anno seguente, emani anche un decreto di urgenza collegato alla Finanziaria con il quale introduce norme e novità di vario genere, comprese quelle a carattere fiscale. Non fa eccezione il Governo attuale, che ha approvato il D.L. 124/2019, composto da 60 articoli, pubblicato in G.U. il 26 ottobre ed entrato in vigore il 27 ottobre 2019. Di seguito vi elenchiamo le novità più rilevanti anticipando che, come sempre, fino alla conversione in legge del decreto verranno sicuramente (e sperabilmente) ridiscusse e modificate numerose disposizioni contenute nel provvedimento.
1. Novità in ambito IVA
Imposta di bollo e fatture elettroniche (art. 17)
Vi abbiamo informato con varie circolari sulle problematiche legate all’applicazione dell’imposta di bollo in materia di fatture elettroniche. L’Amministrazione Finanziaria intende ora venire incontro ai contribuenti: nella misura in cui l’imposta non dovesse essere applicata correttamente, l’Agenzia Entrate invierà una comunicazione telematica, con la quale richiederà di versare la differenza di imposta oltre alla sanzione (del 30% ridotta ad un terzo). Il versamento andrà poi effettuato entro 30 giorni.
Considerazione: se si tiene conto dell’elevato impiego di tempo e risorse per effettuare conteggi precisi dell’eventuale imposta di bollo da versare, potrebbe risultare addirittura più conveniente attendere la comunicazione da parte dell’Agenzia Entrate di quanto dovuto e versare soltanto allora l’imposta. Attenzione però che anche l’Agenzia Entrate potrebbe incorrere in errori di calcolo e quindi è possibile che alla fine si versi qualcosa in più. Considerati gli importi di cui di regola si tratta, potrebbe comunque rappresentare una soluzione efficiente e conveniente.
Ampliamento del Reverse-Charge (in attesa dell’OK dell’UE – art. 4)
Vengono previste nuove fattispecie di operazioni alle quali dovrà essere applicato il reversecharge in campo IVA – nuova lettera aquinquies all’art. 17, comma 6 della legge IVA – ed in particolare nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e cooperative relativi alla somministrazione di manodopera, nei casi in cui la manodopera viene utilizzata presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
La novità va a colpire il settore delle attività di logistica e delle cooperative di servizi nel settore alimentare e dei trasporti cercando di evitare abusi e truffe.
È atteso il benestare della Commissione Europea.
Conservazione delle fatture elettroniche (art. 14)
Le fatture elettroniche devono essere conservate fino al 31.12. dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione in formato XML per eventuali controlli e verifiche da parte di GdF e/o Agenzia Entrate.
A tale proposito rammentiamo che fino al 20 dicembre 2019 i contribuenti possono presentare istanza per potere scaricare dalla piattaforma dell’Agenzia tutte le fatture ivi contenute. Attitale servizio entro tale termine è possibile scaricare tutte le fatture a partire dal 1° gennaio 2019. Se la richiesta viene presentata oltre il termine si potranno scaricare le fatture soltanto a partire da detto termine.
La scadenza originaria peraltro era fissata al 31 ottobre scorso, per cui per molti clienti abbiamo già provveduto ad utilizzare tale servizio gratuito dell’Agenzia.
Proroga divieto emissione fatture elettroniche (art. 15)
Anche per il 2020 per le prestazioni dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non è consentito emettere fattura elettronica se le prestazioni sono soggette ad invio al suddetto STS.
Lotteria scontrini (art. 19 – 20)
A partire dal 2020 viene introdotta la “lotteria degli scontrini” quale modo per combattere l’evasione fiscale. Le vincite derivanti da tali lotterie saranno esentasse. I clienti potranno esigere che sullo scontrino venga indicato il loro codice fiscale. Gli esercenti che non inseriranno il codice fiscale del cliente o non trasmettono correttamente i dati al Fisco, a partire dal 1° luglio 2020 potranno essere sanzionati da 100 a 500 Euro (per ogni scontrino).
Attenzione: è importante che i registratori di cassa siano attrezzati ed aggiornati per recepire e inviare i dati correttamente. Il relativo provvedimento n° 739122/2019 è stato pubblicato sol- tanto lo scorso 30 ottobre 2019. Ciò significa che tutti i nuovi registratori di cassa utilizzati a partire dal 1° luglio 2019 dovranno essere aggiornati.
2. Novità per imprese e professionisti
Obbligo di ritenuta per il committente (art. 4)
Questa novità rappresenta un pesante fardello per numerosissime imprese e ci si attende che, in sede di conversione, la norma venga modificata. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati a partire dal 1° gennaio 2020 il committente dovrà fungere da sostituto di imposta per il versa- mento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto al posto dell’esecutore. Il nuovo obbligo riguarda tutti i sostituti di imposta, quindi anche enti non commerciali e condominii. La norma si applica non soltanto ai contratti di appalto ma anche ai contratti di somministrazione di personale nel settore della logistica e nel settore alimentare.
In pratica ogni mese l’appaltatore o esecutore del servizio dovrà entro cinque giorni dalla scadenza per il versamento (di regola quindi l’undici del mese), comunicare al committente l’importo della ritenuta sul personale da versare e soprattutto fornire la provvista per il versamento, affinché il committente stesso possa effettuare regolarmente il versamento tramite mod. F24. Il committente ha naturalmente l’obbligo di effettuare il versamento nei termini di legge e nello specifico caso non potrà compensare eventuali crediti di imposta. Inoltre l’appaltatore/esecutore del servizio non potrà avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative ai contributi previdenziali/assistenziali ecc. relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione delle opere o servizi affidati per tutta la durata del contratto.
Saranno esonerati da tali adempimenti le cd. imprese “affidabili” che rispettano i seguenti requisiti:
- L’impresa incaricata deve essere in attività da almeno cinque anni ovvero deve avere eseguito nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a due milioni di Euro;
- Non hanno iscrizioni a ruolo o subito accertamenti esecutivi affidati all’Agenzia Riscossioni per importi superiori a 50mila Euro, per i quali siano ancora dovuti i pagamenti e non siano stati concessi provvedimenti di sospensione.
Per la concreta applicazione di tale norma mancano le disposizioni applicative, vi terremo aggiornati sull’evoluzione di tale novità, che comporterà un enorme aggravio in termini di burocrazia e amministrazione oltrechè una notevole riduzione della liquidità di piccole e medie imprese artigiane/di servizi, che già di per sè sono molto spesso in difficoltà sotto questo punto di vista.
Carburanti, accise e autoveicoli usati (artt. 6 – 9)
Sono state introdotte una serie di misure per evitare le frodi nell’import di carburanti. Ad esempio non sarà più possibile acquistare carburanti senza applicazione dell’IVA mediante dichiarazione di intento, con esclusione delle imprese di trasporto di persone e merci.
Il rimborso dell’accisa sul gasolio per l’autotrasporto verrà effettuato soltanto in base al numero effettivo di chilometri percorsi in ragione di un consumo presunto di un litro di diesel per ogni chilometro.
In futuro per le importazioni di autovetture usate per le quali non si è tenuti all’obbligo di versamento dell’IVA tramite mod. F24 Elide, è stato disposto l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia Entrate, per la quale verifica devono essere forniti vari documenti. Le modalità di attuazione di tale nuovo obbligo devono essere definite dall’Agenzia Entrate.
Rinnovo parco automezzi imprese di trasporto (art. 53)
Per l’acquisto di nuovi autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t da parte di imprese iscritte al Registro elettronico nazionale ed all’Albo nazionale degli autotrasportatori, sono state previste delle agevolazioni comprese tra 2.000 e 20.000 Euro per automezzo. Presupposto per accedere all’agevolazione per l’acquisto è la contemporanea rottamazione di un autocarro di oltre 3,5 t e di categoria Euro 4. Le disposizioni attuative devono essere emanate.
Acconti di imposta e ISA (art. 58)
La novità rilevante è che per i soggetti ISA – imprese e professionisti – le rate di acconto IRPEF, IRES, IRAP vengono modificate in 50% + 50%, anziché 40% + 60% come fino ad ora. La norma è già in vigore e per il 2019 si verserà il 2 dicembre il 50% dell’imposta dovuta per il 2018, senza tenere conto del fatto che a giugno (o luglio) si è versato il 40%. In tale modo l’acconto complessivo per il 2019 sarà pari al 90% (40% + 50%), senza necessità di integrare il versamento per il primo acconto.
Interessi passivi e società di progetto per opere infrastrutturali (art. 35)
Le società che realizzano opere infrastrutturali saranno esentate dalle norme che limitano la deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del TUIR. Sono interessate a questa novità in particolare le imprese PPP e le concessionarie (ad esempio gli impianti funiviari).
Cumulabilità dell’agevolazioni Tremonti Ambiente con gli incentivi (art. 36)
Il divieto di cumulo tra la “Tremonti ambiente” e gli incentivi degli impianti fotovoltaici viene risolto in maniera che le imprese beneficiarie potranno/dovranno “rinunciare” ai vantaggi della Tremonti ambiente, che dovranno essere rimborsati, previa apposita comunicazione all’Agenzia Entrate entro il 26 dicembre 2019.
Limitazioni alla compensazione di imposte (art. 2)
I soggetti che ricevono una comunicazione relativa alla cancellazione della posizione/partita IVA oppure dell’esclusione della posizione dal registro VIES, non potranno più compensare crediti di imposta tramite mod. F24. Sarà possibile presentare istanza di re-iscrizione al registro VIES.
3. Altre novità
Accollo debiti di imposta di terzi (art.1)
Se un soggetto si accolla debiti di imposta di un terzo, l’accollante non potrà compensare tali debiti con i propri eventuali crediti di imposta. Tale divieto veniva in pratica già applicato sulla base di un precedente decreto, ma ora viene sancito dalla legge che prevede anche delle sanzioni specifiche per ambedue le parti coinvolte.
Limiti alla compensazioni di imposte (art. 3)
La disposizione già in vigore per l’IVA che limitava le compensazioni viene ora applicata anche alle compensazioni orizzontali. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2020 i crediti IRPEF, IRES, IRAP, da imposte sostitutive e addizionali, relativi al 2019 potranno essere utilizzati in compensazione soltanto dopo la presentazione della relativa dichiarazione fiscale, a partire dalla soglia dei 5.000 Euro. Essendo la scadenza delle dichiarazioni dei redditi, nella norma, il 30 novembre di ogni anno, la compensazione l’anno prossimo sarà consentita soltanto a partire dal 16 dicembre 2020. Per i crediti del 2018 invece valgono ancora le vecchie regole. Le richieste di compensazione non conformi verranno scartate telematicamente ed inoltre verranno irrogate sanzioni di 1.000 Euro per ogni mod. F24 irregolare (a partire da marzo 2020).
L’obbligo di invio telematico dei modd. F24 con compensazione orizzontale viene ampliato anche ai privati (non soggetti IVA), che fino ad ora erano obbligati a tale modalità di invio soltanto per i modd. F24 a saldo zero.
Trust (art. 13)
Vengono inasprite le norme sulla tassazione dei trust esteri, in particolare quelli „non trasparenti“.
Limitazioni al contante (art. 18 – 22 – 23)
Vengono modificate le limitazioni all’utilizzo del contante, in due tappe: l’attuale limite di 3.000 Euro viene abbassato a 2.000 Euro dal 1° luglio 2020, e successivamente a 1.000 Euro dal 1° gennaio 2022.
Imprenditori e professionisti che non accetteranno pagamenti con carte di credito o pagamento saranno passibili di una sanzione fissa di 30 Euro oltre al 4% dell’importo della transazione negata (a partire dal 1° luglio 2020).
Per le piccole imprese con fatturati fino a 400mila Euro è previsto un credito di imposta del 30% delle commissioni dovute ai circuiti delle carte di credito/pagamento.
Rottamazione cartelle (art. 37)
La scadenza dello scorso 31 luglio 2019 per il versamento degli importi dovuti per la rottamazione delle cartelle viene prorogato al 2 dicembre 2019.
Reati tributari (art. 39)
Le soglie per la punibilità ai fini penali delle irregolarità fiscali vengono abbassate e le pene vengono inasprite. Le soglie sono modificate come segue:
- Per le dichiarazioni infedeli da 150.000 Euro a 100.000 Euro;
- Per l’omesso versamento di ritenute dovute/certificate da 150.000 Euro a 100.000 Euro;
- Per l’omesso versamento di IVA da 250.000 a 150.000 Euro.
Per la fattispecie dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti viene appesantita anche la posizione della società (ai sensi del D.Lgs. 231/2001).
Le pene detentive vengono in linea di massima raddoppiate rispetto al passato. Anche per la distruzione/l’occultamento di documenti contabili è prevista la reclusione da tre a sette anni. Le nuove norme sono in vigore dallo scorso 27 ottobre 2019. Quindi riguardano omissioni o irregolaritá commesse a partire da tale data: in linea di massima sono quindi escluse le dichiarazioni dei redditi scadenti ora in novembre, che si riferiscono al 2018. Sono invece punibili i versamenti di imposta irregolari a partire da tale data.
Seggiolini „antiabbandono“ (art. 52)
È previsto un bonus fiscale di 30 Euro per l’acquisto dei seggiolini cd. “anti-abbandono“ divenuti obbligatori da pochi giorni.
Ribadiamo che la legge collegata alla Finanziaria 2020 deve essere convertita in legge entro 60 giorni e che quindi molto probabilmente subirà modifiche lungo tale percorso di conversione.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Josef Vieider