Il “Decreto del fare” è stato convertito in legge

Il “Decreto del fare” è stato convertito in legge

La manovra economica, il così detto “Decreto del fare” emanato a fine giugno dal Governo Letta, convertito nella legge n. 98/2013  a inizio agosto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194. Tale legge di trasformazione è in vigore dal 21 agosto 2013. In sede di conversione sono state apportate delle modifiche alla versione originaria (si veda la nostra circolare n. 28 del 10 luglio 2013). La legge contiene diverse novità in materia di diritto del lavoro e per l’edilizia. In Alto Adige tuttavia alcune modifiche in particolare nel settore dell’edilizia non hanno effetto immediato per via della competenza in materia della Provincia Autonoma. Non approfondiremo tali aspetti, ma se di interesse, possiamo fornire la documentazione relativa.

Di seguito si riporta una panoramica sul contenuto del provvedimento legislativo per quanto riguarda le questioni fiscali.

 

Responsabilità solidale nell’edilizia –abolizione esclusivamente ai fini IVA (Art. 50)  per il momento nessun DURT Nonostante i molti annunci in tale senso, l’abolizione della responsabilità solidale (vedi la nostra circolare n. 41/2012) infine vale solo ai fini IVA (che comunque secondo la dottrina prevalente era dubbia in quanto non prevista dalle direttive UE). Restano quindi applicabili le responsabilità in materia di ritenute con gli appesantimenti di carattere burocratico che molte critiche hanno sollevato.

In realtà durante la discussione parlamentare era stato addirittura ipotizzato un sistema di controllo tramite l’Agenzia delle Entrate, che doveva emettere un “documento unico di regolarità tributaria” – DURT appunto. Tale proposta non è poi passata come norma, anche a seguito delle numerose critiche e proteste di associazioni di categoria.

DURC: validità prolungata (Art. 31) La validità della conferma sulla regolarità contributiva (DURC) è stata prolungata da tre mesi a 120 giorni. Il decreto aveva portato la durata del DURC da 90 a 180 giorni, ma la legge di conversione ne ha ridotto la validità a 120 gg.

L’ufficio, individuate delle irregolarità, può “invitare” le società a sistemare la propria situazione entro un termine massimo di 15 giorni.

Imposta annuale per imbarcazioni e yacht (Art. 23) Le uniche vere agevolazione fiscali riguardano imbarcazioni e yacht: l’imposta straordinaria sulle stesse introdotta dal Governo Monti (D.L. n. 201/2011) è stata abrogata o ridotta. Infatti, l'imposta viene cancellata per le imbarcazioni fino a 14 metri mentre sono dimezzate le aliquote per le imbarcazioni più grandi. Le riduzioni suindicate sono state confermate in sede di conversione del decreto, i proprietari di imbarcazioni e yacht possono essere soddisfatti.
Imposta sostitutiva noleggio occasionale di imbarcazioni Con il decreto d’emergenza di giugno è stato introdotto un regolamento, in base al quale è prevista la possibilità di assoggettare a tassazione sostitutiva del 20% i proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazione. Per fruire di questa agevolazione il periodo di noleggio non deve essere superiore a 40 giorni, indipendentemente dall’importo del canone di locazione, mentre in precedenza rilevata il limite di 30.000 Euro di proventi. In sede di conversione è stato elevato il termine massimo di durata del periodo di noleggio da 40 a 42. Per l’effettiva attuazione di tale norma si attende il decreto attuativo.
Elenchi clienti e fornitori giornalieri dal 2015 (Art. 50-bis) Dal 2015 i contribuenti potranno comunicare quotidianamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute e l’incasso giornaliero, ottenendo in cambio delle agevolazioni per i tradizionali elenchi clienti e fornitori, le  comunicazioni «black list», la responsabilità solidale per il pagamento dell’IVA da parte del venditore, della comunicazione delle lettere d’intento ricevute, della comunicazione delle dichiarazioni Intrastat ed altro. Torneremo sull’argomento, considerato che entrerà in vigore dal 2015.
Modello 730 anche senza sostituto d’imposta Dal 2014 anche i contribuenti senza sostituto d'imposta possono presentare il modello 730 (tipicamente nel caso in cui il contribuente al momento della redazione della dichiarazione non abbia un datore di lavoro, mediante il quale si effettua il conguaglio fiscale). In concreto sarà l’Agenzia delle Entrate a occuparsi del conguaglio. In determinati casi già da quest’anno fino al 30 Settembre 2013, i contribuenti, anche se senza datore di lavoro, possono presentare il 730 che chiude per l’anno 2012 a credito. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento oltre alla circolare n. 28/E, entrambi del 22 agosto 2013, che contengono le disposizioni necessarie.
Ampliata la portata della “Robin-Tax” (Art. 5) L’ambito di applicazione della così detta Robin-Tax, ossia l’innalzamento dell’aliquota IRES da 27,5% a 38%, è stato esteso a tutte le imprese appartenenti al settore energetico (sia in qualità di produttori che di distributori di energia) che superano il limite di 3 milioni di Euro per i ricavi e la cui base imponibile IRES eccede i 300.000 Euro. In precedenza i limiti erano rispettivamente di 10 milioni e  di 1 milione di Euro.

Questa novità avrà sensibili conseguenze principalmente per le società che gestiscono impianti fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche. L’innalzamento della tassazione di più del 10% mette in discussione i piani economici e finanziari finora elaborati.

Il suddetto aumento è stato confermato in corso di conversione del decreto.

Nota bene: in mancanza di una disposizione specifica, facendo riferimento all’art. 3 co. 1 L. 212/2000 si può presumere che questa novità trovi applicazione a partire dagli esercizi con inizio dopo il 22 giugno 2013, nel caso in cui l’esercizio coincida con l’anno solare, quindi, dal 2014.

Riedizione della legge “Sabatini” (Art. 2) La norma è interessante per l’economia in generale. Le piccole e medie imprese (PMI) che rientrano nella definizione prevista dalle UE, potranno ottenere dei prestiti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature: a tal fine saranno erogati da parte della Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti agevolati agli istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti concessi non potranno superare i 2 milioni di Euro e lo Stato provvederà ad erogare un contributo rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento stesso (come accadeva in passato per la c.d. legge Sabatini). Per la concreta applicazione della norma sono necessarie le disposizioni attuative, pertanto sarà possibile godere di questa agevolazione presumibilmente soltanto a partire dal 2014. In concreto per gli anni 2014-2016 sarà possibile ottenere dei contributi per i sopraccitati finanziamenti di durata fino a cinque anni.

L’agevolazione è stata confermata in corso di conversione del decreto.

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo più favorevole

(Art. 52)

L’Amministrazione Finanziaria ha recepito le attuali difficoltà di pagamento dei propri debitori e alleggerisce i pagamenti rateali: la dilazione massima di pagamento delle somme iscritte a ruolo passa dalle attuali 72 rate mensili a 120 (piano di ammortamento di 10 anni). È però necessario che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale situazione si verifica quando il contribuente non risulta essere in grado di assolvere il pagamento del credito tributario secondo il piano di rateazione ordinario e sembra essere in grado di sostenere il nuovo piano di rateazione di 120 rate mensili.

Questa riforma è stata confermata in modo sostanziale in corso di conversione del decreto. Per la concreta applicazione della norma sono necessarie le disposizioni attuative.

A proposito: In futuro il contribuente perde il diritto al pagamento rateale solo nel caso cui non abbia versato puntualmente almeno 8 rate (in passato erano 2 rate). La stampa specializzata ritiene che ciò vada a vantaggio anche di chi prima della suddetta riforma abbia perso il diritto alla rateizzazione non pagando meno di 8 rate.

 

Pignoramento dell’abitazione principale, di patrimoni immobiliari e di altri beni

Un’ulteriore buona notizia è rappresentata dall’impignorabilità della prima casa per debiti tributari. Presupposti per l’applicazione di questa norma è che l’abitazione principale non sia un’abitazione di lusso appartenente alle categorie catastali A/8 e A/9 e che il contribuente debitore abbia la propria residenza anagrafica nell’abitazione stessa.

Il pignoramento di immobili in generale è inoltre possibile soltanto per debiti tributari superiori ad Euro 120.000.

Le condizioni per l’iscrizione dell’ipoteca su patrimoni immobiliari da parte del Fisco non sono state modificate. Per Equitalia è sufficiente un credito a ruolo superiore a Euro 20.000 per apporre un’ipoteca sull’abitazione del debitore.

Nel corso della conversione è stata disposta l’esclusione dal pignoramento dei beni del fabbisogno quotidiano;  tuttavia, cosa si intenda in dettaglio dovrà essere specificato con un decreto di attuazione.

Pignoramento di elementi patrimoniali diversi Un ulteriore agevolazione per imprese e liberi professionisti. Beni mobili, indispensabili per l’esercizio della propria attività, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. I beni rimangono comunque in custodia del debitore. Le novità sopraelencate valgono anche per le società.
Agenzie di viaggio (Art. 55) La norma di interpretazione autentica contenuta in questo decreto riguardo alle agenzie di viaggio extra-UE (es. Svizzera), prevede che a tali soggetti non è ammesso il rimborso dell’IVA assolta su acquisti di beni o prestazioni di servizi effettuati in Italia a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Tale principio era già stato chiarito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 141/E del 2004, ma ora è definitivamente regolato da una legge. Per le agenzie di viaggio con sede nella UE vale d’altronde lo stesso principio.

Si chiarisce che la restrizione non riguarda i rimborsi fino al 22 giugno 2013. Eventuali richieste di rimborso precedenti rimangono valide.

Tobin-Tax

(Art. 56)

L’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), che originariamente avrebbe dovuto riguardare le transazioni a partire dal 1° luglio 2013, è stata spostata al 1° settembre 2013. Il termine per il versamento dell’imposta è invece slittato al 16 ottobre 2013.

Questo slittamento del termine è stato confermato in corso di conversione del decreto.

 

Concordato preventivo Sono state confermate alcune correzioni necessarie in relazione al tanto discusso concordato preventivo (Art. 161 R.D. 267/42): in futuro alla richiesta dovranno essere allegati non solo i bilanci degli ultimi tre anni ma anche un elenco accurato dei creditori e dei crediti corrispondenti. Inoltre è previsto per il Tribunale l’obbligo di prevedere un controllo mensile della situazione patrimoniale, finora tale controllo era facoltativo. In conclusione, il Tribunale può ridurre la durata della procedura e con ciò ridurre le moratorie, durante le quali i creditori in questo caso hanno le mani legate. Tali misure sono complessivamente atte ad attenuare un uso improprio dello strumento.
Ridefinizione ristrutturazione edilizia Il decreto interviene anche nel settore dell’edilizia grazie ad un’integrazione in sede di conversione. La demolizione e la ricostruzione, mantenendo il volume strutturale originario, valgono ora come ristrutturazione edilizia (e non “nuova costruzione”) anche se l’aspetto originario, la così detta “sagoma”, non viene conservata. Ne consegue: per tali interventi di costruzione viene applicata l’aliquota IVA ridotta del 10% (indipendentemente se abitazione o edificio strumentale). Inoltre si possono applicare le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%, attualmente al 50%, ai sensi dell’art. 16-bis EESt).

La nuova definizione di intervento di recupero del patrimonio edilizio potrebbe essere svantaggiosa per coloro che nel corso di tale sospensione e ricostruzione costruiscono la loro prima casa. Infatti l’utilizzo di un’aliquota ridotta del 4% nel caso specifico sarà difficilmente giustificabile.

Questa novità vige dal 21 agosto 2013.

Accesso ai servizi delle cooperative di garanzia

 

Gestori di cinema e distri-butori di benzina

L’accesso ai servizi delle cooperative di garanzia dovrebbe essere facilitato; sono previste delle disposizioni per l’applicazione. È interessante che per la prima volta anche liberi professionisti, che non sono iscritti a un ordine, abbiano accesso alle cooperative di garanzia; al momento i fondi per questa categoria sono limitati a un massimo del 5%.

Vi informiamo che per i gestori di distributori di benzina e di sale cinematografiche sono previste agevolazioni speciali, che in questa sede non vengono approfondite.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-32 - 19.09.13 - Decreto del fare