Il “nuovo” ravvedimento operoso introdotto dalla Finanziaria per il 2015

Il “nuovo” ravvedimento operoso introdotto dalla Finanziaria per il 2015

La Finanziaria per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) contiene una sostanziale riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, che risulta essere generalmente vantaggiosa per il contribuente. Le novitá sono in vigore giá dal 1° gennaio 2015 e si applicano retroattivamente anche ai periodi di imposta precedenti. Di seguito riassumiamo le principali novitá introdotte:

 
Ampliamento del campo di applicazione È stato ampliato il campo di applicazione del ravvedimento operoso:

- mentre prima il ravvedimento operoso era possibile fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione era commessa, ora (cioé dall’inizio dell’anno 2015)  è possibile ravvedersi  fino a che sono aperti i termini di accertamento;

- fino ad ora la regolarizzazione spontanea era preclusa in caso di violazione giá constatata, di ispezioni, accessi o verifiche giá iniziate o di altre attivitá amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, mentre ora queste preclusioni non sono piú operative;

- alla luce delle novitá introdotte in relazione all’istituto del ravvedimento operoso, non sono di fatto piú applicabili alcuni preesistenti istituti deflattivi del contenzioso. Non sará pertanto piú possibile definire un accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, né l’adesione ai processi verbali di constatazione, né l’acquiescenza all’avviso di accertamento non preceduto da Pvc e da invito al contraddittorio, che finora consentivano la riduzione delle sanzioni. D’ora in avanti la stessa riduzione delle sanzioni sará infatti possibile ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso, senza la necessitá di presentare specifiche istanze. Lo svantaggio consiste peró nel fatto che non è ammesso il pagamento rateale.

 
Nuove sanzioni Sempre con effetto dal 1° gennaio 2015 sono state anche rimodulate le sanzioni da applicarsi ai vari casi di regolarizzazione spontanea. Come ben noto in caso di ravvedimento operoso vanno infatti versate le imposte dovute, gli interessi moratori calcolati al tasso legale (1% fino al 31.12.2014 e 0,5% dal 1.1.2015), oltre alle sanzioni ridotte. A decorrere dal 1° gennaio operano le seguenti riduzioni:

- per la regolarizzazione degli omessi pagamenti entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, quindi al massimo il 2,8%;

- per la regolarizzazione degli omessi pagamenti dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione é ridotta ad 1/10 del minimo. Ció significa che la sanzione applicabile, che di regola è pari al 30%, si riduce al 3%;

- per le regolarizzazioni effettuate dal 31° al 90° giorno dalla violazione o dalla scadenza della dichiarazione, la sanzione é ridotta ad 1/9 del minimo (quindi nel caso di tardivi versamenti la sanzione del 30% si riduce al 3,33%);

- per le regolarizzazioni effettuate oltre i 90 giorni, ma entro un anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (quindi per i tardivi versamenti ammonta al 3,75%);

- per le regolarizzazioni effettuate entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quella in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (quindi per i tardivi versamenti ammonta al 4,286%);

- per le regolarizzazioni effettuate oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quella in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (quindi per i tardivi versamenti ammonta al 5%);

- la regolarizzazione di quanto dovuto, dopo la notifica di un Pvc, in futuro potrá avvenire con il versamento di sanzioni ridotte ad 1/5 del minimo (quindi per i tardivi versamenti ammonterá al 6%);

- nel caso di omessa dichiarazione, se il pagamento avviente entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo.

 

Per quanto riguarda i termini di pagamento resta tutto invariato: qualora la scadenza per il pagamento del ravvedimento operoso cada di sabato o in un giorno festivo, il ravvedimento può essere presentato, sempre con sanzione ridotta, il primo giorno lavorativo successivo.

 

 

 

Cause di esclusione Dal 1° gennaio 2015  le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate ai casi in cui ci sia già stata la formale notifica di un avviso di accertamento, di  un avviso di liquidazione o di un avviso bonario.

 

Entrata in vigore Le novità valgono dal 1° gennaio 2015. In applicazione della regola generale del “favor rei”, tali novità sono applicabili anche per errori ed omissioni commessi precedentemente a tale data.

Ne consegue che è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso anche nel caso di Pvc relativi ad accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza giá iniziati.

 

Pagamenti

 

Gli importi dovuti devono essere pagati in un’unica soluzione: ne consegue che, contrariamente a quanto previsto dalle vecchie regole,  nel caso di definizione di un PVC o di un avviso di accertamento non è più possibile la rateizzazione. Comunque, di fatto, il pagamento può essere fatto a rate, ma il ravvedimento è valido solo al momento dell’ultimo pagamento.

 

Divieto di cumulo Le novità presentano peró uno svantaggio: per gli avvisi di accertamento per i quali verranno applicate le nuove regole non ci sarà la limitazione al cumulo delle sanzioni, come invece avveniva con il ravvedimento operoso. Quindi non viene applicata la regola generale del divieto di cumulo delle sanzioni.

 

 

Consiglio: poiché dal 1° gennaio 2015 il calcolo del ravvedimento operoso è stato radicalmente modificato, vi consigliamo per eventuali ravvedimento operosi, di mettervi in contatto con il nostro studio.

 

Infine una nota sulla cosiddetta “voluntary disclosure”. Questo strumento permette ai contribuenti di regolarizzare volontariamente entro il 30 settembre 2015 redditi non dichiarati e dichiarare attività detenute all’estero illegalmente. Le imposte saranno da pagare per intero mentre le sanzioni amministrative, così come per il ravvedimento operoso, verranno calcolate in misura ridotta.

In queste settimane si susseguono diversi eventi informativi e convegni e  ci si continua a domandare se sia il ravvedimento operoso oppure la regolarizzazione volontaria  lo strumento giusto per il singolo caso.

A tale proposito di seguito alcune considerazioni:

  • la legge sulla cosiddetta “voluntary disclosure” secondo annunci ufficiali, verrá ancora modificata in diversi ambiti; inoltre mancano ancora le norme di attuazione e le istruzioni ufficiali così che ad oggi non è ancora possibile valutare il provvedimento;
  • il vantaggio della regolarizzazione volontaria rispetto al ravvedimento operoso è che essa sana anche gli aspetti penali; con il cosiddetto secondo decreto semplificazioni, dovrebbero venire innovate entro marzo 2015 altre aree delle sanzioni penali fiscali.

Detto questo, ad oggi nella maggioranza dei casi non possono essere date precise indicazioni sulla scelta di uno strumento piuttosto che l’altro e Vi invitiamo di attendere che escano le opportune modifiche normative.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-13-30.01.2015 Nuovo ravvedimento operoso